XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2734
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il
terzo periodo è inserito il seguente: "Sono deducibili, fino
all'importo di euro 4.200, gli oneri sostenuti per i servizi
di assistenza all'infanzia sia a domicilio sia presso asili
nido e scuole materne private che eccedono l'importo di 4.000
euro.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in 205 milioni di euro per l'anno 2002 e in 147
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.