XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2734




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono deducibili, fino all'importo di euro 4.200, gli oneri sostenuti per i servizi di assistenza all'infanzia sia a domicilio sia presso asili nido e scuole materne private che eccedono l'importo di 4.000 euro.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 205 milioni di euro per l'anno 2002 e in 147 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione