XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2720




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina l'istituzione di banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali, al fine della produzione di cellule staminali emopoietiche.


Art. 2.

        1. La donazione del sangue del cordone ombelicale e degli annessi embrionali è un atto volontario e gratuito di ogni donna che, al momento del parto, dà consenso informato.


Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto, elabora programmi annuali per lo sviluppo delle attività collegate e individua le strutture trasfusionali pubbliche e private autorizzate.


Art. 4.

        1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è istituito il Registro nazionale delle donazioni di sangue del cordone ombelicale, di seguito denominato "Registro nazionale".
        2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale o interregionale, di cui all'articolo 5.
        3. Il Registro nazionale promuove, attraverso i punti di nascita, la ricerca di donatrici.
        4. Il decreto di cui all'articolo 3 definisce, altresì, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni ombelicali e di individuazione delle compatibilità tra donatore e ricevente.


Art. 5.

        1. Ogni regione provvede a istituire almeno una struttura responsabile dell'attività di lavorazione, crioconservazione e utilizzo dei cordoni ombelicali e di tutte le attività ad essi inerenti.
        2. Le regioni istituiscono, altresì, i registri regionali o interregionali delle donazioni di sangue del cordone ombelicale.
        3. Le divisioni di ostetricia e i punti nascita del territorio regionale comunicano gli elenchi delle donazioni ai registri di cui al comma 2.


Art. 6.

        1. Il Ministero della salute e le regioni promuovono campagne di informazione e di promozione della donazione del sangue del cordone ombelicale e degli annessi embrionali.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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