XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2720
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina l'istituzione di banche
per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali, al
fine della produzione di cellule staminali emopoietiche.
Art. 2.
1. La donazione del sangue del cordone ombelicale e degli
annessi embrionali è un atto volontario e gratuito di ogni
donna che, al momento del parto, dà consenso informato.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,
predispone un progetto per l'istituzione di una rete di banche
per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di
trapianto, elabora programmi annuali per lo sviluppo delle
attività collegate e individua le strutture trasfusionali
pubbliche e private autorizzate.
Art. 4.
1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è istituito il
Registro nazionale delle donazioni di sangue del cordone
ombelicale, di seguito denominato "Registro nazionale".
2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri
istituiti a livello regionale o interregionale, di cui
all'articolo 5.
3. Il Registro nazionale promuove, attraverso i punti di
nascita, la ricerca di donatrici.
4. Il decreto di cui all'articolo 3 definisce, altresì, i
criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per
l'acquisto delle attrezzature necessarie alla
crioconservazione dei cordoni ombelicali e di individuazione
delle compatibilità tra donatore e ricevente.
Art. 5.
1. Ogni regione provvede a istituire almeno una struttura
responsabile dell'attività di lavorazione, crioconservazione e
utilizzo dei cordoni ombelicali e di tutte le attività ad essi
inerenti.
2. Le regioni istituiscono, altresì, i registri regionali
o interregionali delle donazioni di sangue del cordone
ombelicale.
3. Le divisioni di ostetricia e i punti nascita del
territorio regionale comunicano gli elenchi delle donazioni ai
registri di cui al comma 2.
Art. 6.
1. Il Ministero della salute e le regioni promuovono
campagne di informazione e di promozione della donazione del
sangue del cordone ombelicale e degli annessi embrionali.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.