XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2714




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Attività di informazione
per gli operatori sanitari).

        1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        "7-bis. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, del Ministero della salute, nell'ambito delle sue competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta "cannabis indica"".


Art. 2.

(Semplificazione delle procedure per la prescrizione dei
farmaci contenenti i princìpi attivi della pianta "cannabis
indica").

        1. All'articolo 41, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

        "d-bis da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivanti dalla pianta "cannabis indica", accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico, che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati".

        2. All'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        "2-ter. Le ricette per le prescrizioni di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivanti dalla pianta "cannabis indica", indicata nella Tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 1, lettera b) numero 1), sono compilate in duplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico".

        3. All'articolo 43 del citato testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-ter. La prescrizione di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivanti dalla pianta "cannabis indica", indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II ai sensi del medesimo articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo da cui è rilasciata".

        4. All'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

        "5-quater. Chiunque è autorizzato a trasportare farmaci contenenti sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), purché munito di dichiarazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari".
        5. All'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è abrogato;

            b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di prescrizione di farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 1, lettera b, numero 1)";

            c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Salvo che il fatto non costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro".


Art. 3.

(Abrogazione delle prescrizioni abusive).

        1. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.


Art. 4.

(Coltivazioni autorizzate).

        1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disciplinati i criteri per l'individuazione di aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante di "cannabis indica", la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali attraverso disposizioni di attuazione dei titoli II e III del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Istituzione della commissione per la stesura del rapporto
sull'utilizzo in campo medico dei cannabinoidi).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, sotto la vigilanza del Ministero della salute, una commissione composta da medici italiani e stranieri, con il compito di redigere un rapporto, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione al Ministro della salute che provvede alla sua pubblicazione.
        2. Nel rapporto di cui al comma 1 devono essere riportati i dati ed i risultati scientifici acquisiti ed i possibili sviluppi della ricerca sull'utilizzazione in campo medico dei cannaboidi naturali e sintetici.


Art. 6.

(Stato di necessità medica).

        1. All'articolo 28 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano a chiunque, per farne uso personale, coltivi piante di canapa indiana per fronteggiare un documentato stato di necessità medica".

        2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-bis. Chiunque si sia procurato le sostanze indicate nelle tabelle I e II, ai sensi, rispettivamente, dall'articolo 14, comma 1, lettera a) numero 6), e lettera b) numero 1), per farne uso personale a causa di uno stato di necessità medica, non è punibile".


Art. 7.

(Coltivazioni e produzioni vietate).

        1. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

        "2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, imprese, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione di piante indicate al comma 1, per scopi commerciali, scientifici, sperimentali o didattici".


Art. 8.

(Derivati dalla "cannabis indica" dronabinol e
nabilone).

        1. Le sostanze "dronabinol" e "nabilone " sono inserite nella X edizione della "Farmacopea ufficiale" della Repubblica italiana approvata con decreto del Ministro della sanità 9 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998.



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