XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2711
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla organizzazione e sul
funzionamento dei servizi di ordine pubblico, di seguito
denominata "Commissione", con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della normativa in
materia di servizi di ordine pubblico;
b) verificare l'efficienza del coordinamento tra
le attività e le funzioni esercitate dalle Forze di polizia e
l'autorità giudiziaria;
c) accertare l'efficacia e l'adeguamento della
normativa vigente e della conseguente azione dei poteri
pubblici, formulando le proposte di carattere legislativo e
amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate
ed incisive le funzioni di tutela dell'ordine pubblico e di
coordinamento con le funzioni esercitate dall'autorità
giudiziaria;
d) accertare l'efficacia e l'adeguamento della
normativa vigente in tema di coordinamento delle Forze di
polizia adibite ai servizi di ordine pubblico con le
equivalenti Forze di polizia straniere;
e) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e,
comunque, annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori
attraverso uno o più comitati, istituiti ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da
venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla
sua istituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di presidenza.
4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti
della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei
voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di
età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,
per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le
norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione può essere opposto il segreto di
Stato o il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria
iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e
degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in
materie attinenti alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione di
copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato,
solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha
efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati
al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può
essere opposto alla Commissione.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa e tutte le altre persone che collaborano con la
Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di
inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti
o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei
comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di
inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle
disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può
avvalersi, altresì, dell'apporto di almeno un magistrato e un
dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con
il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro dell'interno, su richiesta
del presidente della Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione
dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività
propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta
precedenti.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.