XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2701
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato nell'ambito dei propri compiti di tutela dei
beni culturali, stabiliti ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, istituisce, con sede in Pietrasanta, provincia
di Lucca, il Museo nazionale d'arte della scultura
contemporanea, di seguito denominato "Museo".
2. Il Museo si articola in spazi ed in strutture di
proprietà pubblica e privata, in spazi chiusi ed aperti,
situati nei comuni di Pietrasanta, Carrara, Seravezza e
Viareggio, nel territorio apuo-versiliese nonché in ogni altra
località del territorio nazionale nella quale si riscontri una
presenza significativa di opere scultoree meritevoli di
tutela.
Art. 2.
1. La regione Toscana e le altre regioni e province
interessate partecipano con proprie determinazioni e
nell'ambito fissato dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, alla valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e alla promozione ed organizzazione delle attività
culturali del Museo e di quelle ad esso connesse.
2. La regione Toscana definisce nell'ambito del
comprensorio apuo-versiliese il sistema museale diffuso della
scultura contemporanea.
Art. 3.
1. La gestione del Museo, la valorizzazione delle opere,
degli archivi e delle raccolte documentarie e iconografiche
comunque pertinenti con le attività del Museo e di eventuali
attività ad esso connesse sono affidate ad un'apposita
fondazione istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27
novembre 2001, n. 491. Alla fondazione partecipano anche
soggetti privati. Fanno parte di diritto della fondazione lo
Stato italiano, la regione Toscana, i comuni di Pietrasanta,
Carrara, Seravezza e Viareggio, le province di Lucca e di
Massa Carrara, i quali aderiscono alla fondazione con proprie
deliberazioni. La fondazione è altresì aperta ad altri enti
pubblici che intendano aderirvi.
2. La gestione dei servizi museali finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e la valorizzazione del
Museo avvengono ai sensi della lettera b-bis) del comma
1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni. I soggetti privati che
devolvono al Museo contributi finanziari o opere d'arte,
strutture o altro materiale necessario alla realizzazione del
Museo stesso, beneficiano di misure di defiscalizzazione in
rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di
tali benefìci sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni
e le attività culturali.
3. Il direttore della Direzione generale per
l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni
e le attività culturali, avvalendosi di una apposita
commissione tecnica, che opera in piena autonomia ed
indipendenza, predispone l'elenco delle opere d'arte, degli
archivi e delle raccolte documentarie e iconografe di cui al
comma 1 che devono essere attribuiti al Museo. Con la medesima
procedura sono individuati, ai sensi dell'articolo 1, spazi
pubblici e luoghi privati che possono divenire articolazioni
del Museo tramite una convenzione sottoscritta tra la
fondazione e i soggetti interessati.
Art. 4.
1. Il comune di Pietrasanta, di intesa con il Ministro per
i beni e le attività culturali e secondo le procedure di cui
all'articolo 3, comma 3, indica le strutture destinate al
Museo.
2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 deve
essere individuato uno spazio multimediale avente, in
particolare, finalità didattiche, nonché uno spazio destinato
all'istituzione del Museo virtuale d'arte della scultura
contemporanea.
3. Il Museo, nell'ambito della sua attività, istituisce
spazi destinati ad atelier ludico-esperenziali,
propedeutici e di avvicinamento all'arte e alla scultura, in
particolare rivolti ai bambini.
Art. 5.
1. I laboratori artigianali, gli studi, gli archivi, le
raccolte documentarie e iconografe di cui al comma 1
dell'articolo 3 nonché gli spazi comunque utilizzati dagli
artisti per la loro attività, situati nel territorio nazionale
e riconosciuti dalla commissione tecnica di cui al comma 3
dell'articolo 3, meritevoli di tutela, possono divenire
articolazioni del Museo, mediante deliberazione della
fondazione di cui al citato articolo 3, previo assenso degli
interessati, i quali rimangono comunque titolari del diritto
di proprietà privata.
2. Gli spazi e i patrimoni degli enti pubblici, pur
rimanendo proprietà inalienabile di questi, possono divenire
articolazioni del Museo con le stesse modalità previste dal
comma 1.
Art. 6.
1. Il Museo dei bozzetti, situato nel comune di
Pietrasanta, le opere d'arte acquisite dal comune stesso o
donate, pur rimanendo di proprietà del comune medesimo, del
quale costituiscono patrimonio inalienabile, previo parere
vincolante della commissione tecnica di cui al comma 3
dell'articolo 3, divengono parte integrante del Museo nelle
forme e nei modi stabiliti con apposita convenzione
sottoscritta dal comune e dalla fondazione di cui al citato
articolo 3. Il complesso dell'ex convento di Sant'Agostino, la
Rocca di Sala e la collina sottostante, il Parco della
Versiliana, situati nel comune di Pietrasanta, ed altri luoghi
indicati dallo stesso comune possono divenire, mediante
apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate,
spazi espositivi permanenti o temporanei del Museo.
Art. 7.
1. E' istituito a Carrara il Centro espositivo della
Biennale internazionale di scultura. Il Parco della Padula ed
il Museo del marmo di Carrara costituiscono i luoghi museali
permanenti dello stesso Centro secondo indirizzi e modalità di
organizzazione stabiliti dalla regione Toscana, d'intesa con
il comune di Carrara e con il Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il comune di Carrara, in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 5, può deliberare di divenire specifica sezione
del Museo.
Art. 8.
1. La fondazione del Museo, di cui all'articolo 3,
d'intesa con la regione Toscana, con il Ministero per i beni e
le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al fine di promuovere nei
giovani l'interesse per la scultura e di valorizzarne la
produzione, istituisce il Centro internazionale dei giovani
scultori.
2. All'Accademia di belle arti di Carrara, con la sua
sezione staccata di Pietrasanta, all'Istituto professionale
per l'industria e l'artigianato del marmo "Pietro Tacca" di
Carrara e all'Istituto statale d'arte "Stagio Stagi" di
Pietrasanta, nonché alle altre istituzioni scolastiche del
comprensorio apuo-versiliese individuate dalla fondazione di
cui all'articolo 3, in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 5, può essere attribuito il compito di curare le
modalità di partecipazione e di allestimento espositivo delle
opere realizzate dai giovani scultori ai fini di cui al comma
1.
Art. 9.
1. Al fine di tutelare, valorizzare e favorire la
fruizione delle opere degli scultori e degli artisti delle
arti visive che hanno realizzato scenografie, costumi e altri
allestimenti per le rappresentazioni tenute nel teatro della
fondazione festival pucciniano di Torre del Lago,
meritevoli di essere conservati, è istituito il Centro museale
del teatro, da collocare nella frazione di Torre del Lago
Puccini del comune di Viareggio.
2. La regione Toscana stabilisce gli indirizzi e le
modalità di organizzazione del Centro di cui al comma 1,
d'intesa con il comune di Viareggio, con la fondazione
festival pucciniano e con il Ministero per i beni e le
attività culturali.
3. Il Centro museale del teatro di Torre del Lago, in
conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 e previa
deliberazione del comune di Viareggio, può divenire specifica
sezione del Museo.
Art. 10.
1. Le province di Lucca e di Massa Carrara al fine di
favorire la fruizione e la valorizzazione delle testimonianze
della scultura contemporanea presenti sul proprio territorio,
con particolare riferimento all'Accademia di belle arti di
Carrara, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5,
predispongono un progetto denominato "I percorsi ed i luoghi
della scultura", comprensivo, altresì, della analisi dei
diversi momenti che concorrono alla formazione dell'opera
d'arte. Il progetto valorizza anche i materiali estratti nel
territorio, con particolare riferimento al marmo, e gli altri
materiali utilizzati per la realizzazione delle sculture
ricomprese nell'ambito del progetto medesimo.
2. La regione Toscana definisce gli indirizzi ai quali le
province di cui al comma 1 si attengono per la realizzazione
del progetto e, acquisito il parere della competente
soprintendenza regionale, provvede, con propria deliberazione,
all'approvazione del progetto definitivo.
3. I percorsi ed i luoghi individuati dal progetto possono
divenire, previo parere vincolante della commissione tecnica
di cui al comma 3 dell'articolo 3, articolazione del Museo
nelle forme e nei modi stabiliti da una apposita convenzione
sottoscritta dalla fondazione di cui al citato articolo 3 e
delle amministrazioni provinciali di Lucca e di Massa
Carrara.
Art. 11.
1. Attraverso lo strumento dell'accordo di programma lo
Stato, la regione Toscana, i comuni di Pietrasanta, Carrara,
Seravezza e Viareggio, le province di Lucca e di Massa Carrara
ed eventuali altri enti pubblici che aderiscono al Museo
definiscono i rispettivi impegni per quanto attiene alle spese
di realizzazione, di gestione e di valorizzazione del Museo.
La progettazione e le modalità di realizzazione del Museo sono
definite mediante un concorso internazionale, il cui bando è
emanato dalla Direzione generale per l'architettura e l'arte
contemporanea del Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. Per le spese di competenza dello Stato sono stanziati
10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro,
rispettivamente, per gli anni 2003 e 2004.
3. Per la realizzazione del progetto di cui all'articolo
10 è stanziato dallo Stato 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.