XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2701




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato nell'ambito dei propri compiti di tutela dei beni culturali, stabiliti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, istituisce, con sede in Pietrasanta, provincia di Lucca, il Museo nazionale d'arte della scultura contemporanea, di seguito denominato "Museo".
        2. Il Museo si articola in spazi ed in strutture di proprietà pubblica e privata, in spazi chiusi ed aperti, situati nei comuni di Pietrasanta, Carrara, Seravezza e Viareggio, nel territorio apuo-versiliese nonché in ogni altra località del territorio nazionale nella quale si riscontri una presenza significativa di opere scultoree meritevoli di tutela.


Art. 2.

        1. La regione Toscana e le altre regioni e province interessate partecipano con proprie determinazioni e nell'ambito fissato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione ed organizzazione delle attività culturali del Museo e di quelle ad esso connesse.
        2. La regione Toscana definisce nell'ambito del comprensorio apuo-versiliese il sistema museale diffuso della scultura contemporanea.


Art. 3.

        1. La gestione del Museo, la valorizzazione delle opere, degli archivi e delle raccolte documentarie e iconografiche comunque pertinenti con le attività del Museo e di eventuali attività ad esso connesse sono affidate ad un'apposita fondazione istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. Alla fondazione partecipano anche soggetti privati. Fanno parte di diritto della fondazione lo Stato italiano, la regione Toscana, i comuni di Pietrasanta, Carrara, Seravezza e Viareggio, le province di Lucca e di Massa Carrara, i quali aderiscono alla fondazione con proprie deliberazioni. La fondazione è altresì aperta ad altri enti pubblici che intendano aderirvi.
        2. La gestione dei servizi museali finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e la valorizzazione del Museo avvengono ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. I soggetti privati che devolvono al Museo contributi finanziari o opere d'arte, strutture o altro materiale necessario alla realizzazione del Museo stesso, beneficiano di misure di defiscalizzazione in rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di tali benefìci sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. Il direttore della Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali, avvalendosi di una apposita commissione tecnica, che opera in piena autonomia ed indipendenza, predispone l'elenco delle opere d'arte, degli archivi e delle raccolte documentarie e iconografe di cui al comma 1 che devono essere attribuiti al Museo. Con la medesima procedura sono individuati, ai sensi dell'articolo 1, spazi pubblici e luoghi privati che possono divenire articolazioni del Museo tramite una convenzione sottoscritta tra la fondazione e i soggetti interessati.


Art. 4.

        1. Il comune di Pietrasanta, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 3, indica le strutture destinate al Museo.
        2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 deve essere individuato uno spazio multimediale avente, in particolare, finalità didattiche, nonché uno spazio destinato all'istituzione del Museo virtuale d'arte della scultura contemporanea.
        3. Il Museo, nell'ambito della sua attività, istituisce spazi destinati ad atelier ludico-esperenziali, propedeutici e di avvicinamento all'arte e alla scultura, in particolare rivolti ai bambini.


Art. 5.

        1. I laboratori artigianali, gli studi, gli archivi, le raccolte documentarie e iconografe di cui al comma 1 dell'articolo 3 nonché gli spazi comunque utilizzati dagli artisti per la loro attività, situati nel territorio nazionale e riconosciuti dalla commissione tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 3, meritevoli di tutela, possono divenire articolazioni del Museo, mediante deliberazione della fondazione di cui al citato articolo 3, previo assenso degli interessati, i quali rimangono comunque titolari del diritto di proprietà privata.
        2. Gli spazi e i patrimoni degli enti pubblici, pur rimanendo proprietà inalienabile di questi, possono divenire articolazioni del Museo con le stesse modalità previste dal comma 1.


Art. 6.

        1. Il Museo dei bozzetti, situato nel comune di Pietrasanta, le opere d'arte acquisite dal comune stesso o donate, pur rimanendo di proprietà del comune medesimo, del quale costituiscono patrimonio inalienabile, previo parere vincolante della commissione tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 3, divengono parte integrante del Museo nelle forme e nei modi stabiliti con apposita convenzione sottoscritta dal comune e dalla fondazione di cui al citato articolo 3. Il complesso dell'ex convento di Sant'Agostino, la Rocca di Sala e la collina sottostante, il Parco della Versiliana, situati nel comune di Pietrasanta, ed altri luoghi indicati dallo stesso comune possono divenire, mediante apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, spazi espositivi permanenti o temporanei del Museo.


Art. 7.

        1. E' istituito a Carrara il Centro espositivo della Biennale internazionale di scultura. Il Parco della Padula ed il Museo del marmo di Carrara costituiscono i luoghi museali permanenti dello stesso Centro secondo indirizzi e modalità di organizzazione stabiliti dalla regione Toscana, d'intesa con il comune di Carrara e con il Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il comune di Carrara, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, può deliberare di divenire specifica sezione del Museo.


Art. 8.

        1. La fondazione del Museo, di cui all'articolo 3, d'intesa con la regione Toscana, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di promuovere nei giovani l'interesse per la scultura e di valorizzarne la produzione, istituisce il Centro internazionale dei giovani scultori.
        2. All'Accademia di belle arti di Carrara, con la sua sezione staccata di Pietrasanta, all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato del marmo "Pietro Tacca" di Carrara e all'Istituto statale d'arte "Stagio Stagi" di Pietrasanta, nonché alle altre istituzioni scolastiche del comprensorio apuo-versiliese individuate dalla fondazione di cui all'articolo 3, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, può essere attribuito il compito di curare le modalità di partecipazione e di allestimento espositivo delle opere realizzate dai giovani scultori ai fini di cui al comma 1.

Art. 9.

        1. Al fine di tutelare, valorizzare e favorire la fruizione delle opere degli scultori e degli artisti delle arti visive che hanno realizzato scenografie, costumi e altri allestimenti per le rappresentazioni tenute nel teatro della fondazione festival pucciniano di Torre del Lago, meritevoli di essere conservati, è istituito il Centro museale del teatro, da collocare nella frazione di Torre del Lago Puccini del comune di Viareggio.
        2. La regione Toscana stabilisce gli indirizzi e le modalità di organizzazione del Centro di cui al comma 1, d'intesa con il comune di Viareggio, con la fondazione festival pucciniano e con il Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Centro museale del teatro di Torre del Lago, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 e previa deliberazione del comune di Viareggio, può divenire specifica sezione del Museo.


Art. 10.

        1. Le province di Lucca e di Massa Carrara al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione delle testimonianze della scultura contemporanea presenti sul proprio territorio, con particolare riferimento all'Accademia di belle arti di Carrara, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, predispongono un progetto denominato "I percorsi ed i luoghi della scultura", comprensivo, altresì, della analisi dei diversi momenti che concorrono alla formazione dell'opera d'arte. Il progetto valorizza anche i materiali estratti nel territorio, con particolare riferimento al marmo, e gli altri materiali utilizzati per la realizzazione delle sculture ricomprese nell'ambito del progetto medesimo.
        2. La regione Toscana definisce gli indirizzi ai quali le province di cui al comma 1 si attengono per la realizzazione del progetto e, acquisito il parere della competente soprintendenza regionale, provvede, con propria deliberazione, all'approvazione del progetto definitivo.
        3. I percorsi ed i luoghi individuati dal progetto possono divenire, previo parere vincolante della commissione tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 3, articolazione del Museo nelle forme e nei modi stabiliti da una apposita convenzione sottoscritta dalla fondazione di cui al citato articolo 3 e delle amministrazioni provinciali di Lucca e di Massa Carrara.


Art. 11.

        1. Attraverso lo strumento dell'accordo di programma lo Stato, la regione Toscana, i comuni di Pietrasanta, Carrara, Seravezza e Viareggio, le province di Lucca e di Massa Carrara ed eventuali altri enti pubblici che aderiscono al Museo definiscono i rispettivi impegni per quanto attiene alle spese di realizzazione, di gestione e di valorizzazione del Museo. La progettazione e le modalità di realizzazione del Museo sono definite mediante un concorso internazionale, il cui bando è emanato dalla Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Per le spese di competenza dello Stato sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2003 e 2004.
        3. Per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 10 è stanziato dallo Stato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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