XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2700




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di svolgere un'indagine circa l'archiviazione di 695 fascicoli contenenti denunzie di crimini nazi-fascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15 mila vittime.


Art. 2.

        1. La Commissione ha il compito di indagare per accertare:

                a) se vi sia stato un occultamento negli anni dal 1944 al 1994 dei fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare;

                b) se vi siano state responsabilità storiche, politiche e giuridiche nell'occultamento dei fascicoli:

                c) se vi siano stati condizionamenti nell'azione della magistratura militare in merito all'occultamento dei fascicoli;

                d) se le procure militari competenti per i luoghi dove si svolsero i fatti, avrebbero potuto individuare e perseguire i responsabili dei crimini scoperti, qualora fossero stati loro trasmessi per tempo i fascicoli.


Art. 3.

        1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
        2. Con la stessa modalità di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
        3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.
        4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.


Art. 4.

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
        3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate ed in particolare del contributo di storici e di studiosi.
        6. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
        7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 6, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al presente comma è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione