XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2700
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, con
il compito di svolgere un'indagine circa l'archiviazione di
695 fascicoli contenenti denunzie di crimini nazi-fascisti,
commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti
circa 15 mila vittime.
Art. 2.
1. La Commissione ha il compito di indagare per
accertare:
a) se vi sia stato un occultamento negli anni dal
1944 al 1994 dei fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi, sede
della Procura generale militare;
b) se vi siano state responsabilità storiche,
politiche e giuridiche nell'occultamento dei fascicoli:
c) se vi siano stati condizionamenti nell'azione
della magistratura militare in merito all'occultamento dei
fascicoli;
d) se le procure militari competenti per i luoghi
dove si svolsero i fatti, avrebbero potuto individuare e
perseguire i responsabili dei crimini scoperti, qualora
fossero stati loro trasmessi per tempo i fascicoli.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati, nominati rispettivamente, in proporzione
alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati.
2. Con la stessa modalità di cui al comma 1 si provvede
alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di
dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri
della Commissione.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vice presidenti e due segretari.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni
dalla data della sua costituzione e presenta ai Presidenti
delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini
svolte.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti
relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, a
maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascun componente
può proporre la modifica del regolamento.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni
specializzate ed in particolare del contributo di storici e di
studiosi.
6. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute
o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono
essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad
esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in
corso.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 6, i membri
della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di
segreteria ed ogni altra persona che collabori con la
Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di
inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al
segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i
documenti acquisiti. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto di cui al presente comma è
punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.