XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2698




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Incentivi per le imprese).

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", del 40 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 2000 e del 50 per cento per i periodi d'imposta successivi";

            b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo un minimo del 2 per cento per le imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

        2. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, č abrogato.


Art. 2.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attivitā
produttive per le piccole e medie imprese).

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, č sostituito dal seguente:

            "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

            a) 5.165 euro se la base imponibile non supera 516.457 euro;

            b) 3.873 euro se la base imponibile supera 516.457 euro ma non 516.509 euro;
            c) 2.582 euro se la base imponibile supera 516.509 euro ma non 516.560 euro;

            d) 1.291 euro se la base imponibile supera 516.560 euro ma non 516.612 euro".

        2. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001.


Art. 3.

(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo).

        1. L'articolo 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, č abrogato.
        2. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, le parole: ", nei limiti dello stanziamento di bilancio," sono soppresse;

            b) al comma 7, il secondo periodo č soppresso.


Art. 4.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

        1. Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.



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