XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2698
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Incentivi per le imprese).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e del 40
per cento per i periodi d'imposta successivi" sono sostituite
dalle seguenti: ", del 40 per cento per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 30 settembre 2000 e del 50 per
cento per i periodi d'imposta successivi";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", prevedendo un minimo del 2 per cento per le imprese
operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna".
2. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, č
abrogato.
Art. 2.
(Riduzione dell'imposta regionale sulle attivitā
produttive per le piccole e medie imprese).
1. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, č sostituito dal
seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in
deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i
seguenti importi:
a) 5.165 euro se la base imponibile non supera
516.457 euro;
b) 3.873 euro se la base imponibile supera 516.457
euro ma non 516.509 euro;
c) 2.582 euro se la base imponibile supera 516.509
euro ma non 516.560 euro;
d) 1.291 euro se la base imponibile supera 516.560
euro ma non 516.612 euro".
2. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2001.
Art. 3.
(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo).
1. L'articolo 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, č
abrogato.
2. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: ", nei limiti dello
stanziamento di bilancio," sono soppresse;
b) al comma 7, il secondo periodo č soppresso.
Art. 4.
(Imposta sulle successioni e donazioni).
1. Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.