XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2694
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).
1. Fino al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunitą europea ed i
suoi stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il
21 giugno 1999, e ratificato ai sensi della legge 15 novembre
2000, n. 364, nei confronti dei cittadini italiani rientrati
definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che
maturino il diritto a pensione di anzianitą con il computo dei
periodi contributivi maturati in Svizzera, la medesima
pensione č calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana
tenendo conto dell'anzianitą contributiva maturata in
Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1
viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato
dell'etą pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico
svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'etą di cui al
comma 2, l'importo della pensione č ricalcolato in
pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza
sociale.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge sono determinati nella misura massima indicata dalla
tabella A allegata alla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge determinato in 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002,
in 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 29.951
migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitą previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888
migliaia di euro per l'anno 2002, 11.812 migliaia di euro per
l'anno 2003 e 23.951 migliaia di euro per l'anno 2004
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze, e quanto a 6.000 migliaia di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e finanze č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella A
(Articolo 2, comma 1)
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in migliaia di euro)
ANNO Numero Beneficio medio Onere
beneficiari individuale complessivo
2002 12.000 0,98 5.888
2003 23.900 1,00 17.812
2004 35.600 1,01 29.951
2005 47.200 1,03 42.296
2006 55.700 1,04 51.779
2007 52.000 1,06 55.029
2008 48.400 1,07 51.883
2009 44.600 1,09 48.585
2010 32.900 1,11 36.413
2011 24.500 1,12 27.441
2012 16.100 1,14 18.371
2013 8.000 1,16 9.218
Totale . . . - - 394.666