XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2694




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

        1. Fino al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunitą europea ed i suoi stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e ratificato ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino il diritto a pensione di anzianitą con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, la medesima pensione č calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianitą contributiva maturata in Svizzera.
        2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'etą pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
        3. Dal mese successivo al compimento dell'etą di cui al comma 2, l'importo della pensione č ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato in 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, in 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, 11.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e 23.951 migliaia di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 6.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        3. Il Ministro dell'economia e finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Tabella A
(Articolo 2, comma 1)



ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in migliaia di euro)


            ANNO Numero Beneficio medio Onere
                beneficiari individuale complessivo


            2002 12.000 0,98 5.888
            2003 23.900 1,00 17.812
            2004 35.600 1,01 29.951
            2005 47.200 1,03 42.296
            2006 55.700 1,04 51.779
            2007 52.000 1,06 55.029
            2008 48.400 1,07 51.883
            2009 44.600 1,09 48.585
            2010 32.900 1,11 36.413
            2011 24.500 1,12 27.441
            2012 16.100 1,14 18.371
            2013 8.000 1,16 9.218


Totale . . . - - 394.666



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