XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2691




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Istituzione e definizione territoriale
dei confini della regione Romagna).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, la regione Romagna.
        2. Il territorio della regione Romagna comprende i comuni inclusi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.


Art. 2.

(Modifica all'articolo 131
della Costituzione).

        1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

            Piemonte;

            Valle d'Aosta;

            Lombardia;

            Trentino-Alto Adige;

            Veneto;

            Friuli-Venezia Giulia;

            Liguria;

            Emilia;

            Romagna;

            Toscana;

            Umbria;

            Marche;

            Lazio;

            Abruzzo;

            Molise;

            Campania;
            Puglia;

            Basilicata;

            Calabria;

            Sicilia;

            Sardegna".


Art. 3.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione).

        1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno".


Art. 4.

(Disposizione finale).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i comuni limitrofi a quelli di cui all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla regione Romagna ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.



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