XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2691
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Istituzione e definizione territoriale
dei confini della regione Romagna).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 132 della
Costituzione, la regione Romagna.
2. Il territorio della regione Romagna comprende i comuni
inclusi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 131
della Costituzione).
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;
Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna".
Art. 3.
(Modifica all'articolo 57 della Costituzione).
1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta
uno".
Art. 4.
(Disposizione finale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, i comuni limitrofi a quelli di
cui all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla
regione Romagna ai sensi dell'articolo 132 della
Costituzione.