XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2690
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative e
correttive del codice della strada)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
gli altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura
di cui all'articolo 4, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, di seguito denominato "nuovo
codice della strada", nonché della legislazione vigente
concernente la disciplina della motorizzazione e della
circolazione stradale e gli interventi utili a ridurre la
gravità delle conseguenze degli incidenti stradali, in
conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
2 della presente legge.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con
separati decreti legislativi, nei termini e secondo le
procedure di cui al comma 1 e nel rispetto di princìpi e dei
criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per
coordinare ed armonizzare le norme adottate ai sensi del
citato comma 1 con le norme legislative comunitarie e
nazionali vigenti in materia.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
essere prioritariamente essere prioritariamente informati agli
obiettivi di tutela della sicurezza sulla strada dei cittadini
italiani e stranieri, di riduzione dei costi esistenziali,
sociali, ambientali ed economici derivanti dal traffico
veicolare, nonché di fluidità della circolazione, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) educare gli utenti al corretto uso della
strada, fornire loro una completa ed adeguata informazione
sulle problematiche e sulle conseguenze del traffico stradale,
sollecitarli al rispetto delle regole di uso della strada
mediante:
1) l'educazione stradale, intesa quale
interiorizzazione del dovere di rispettare la vita e la salute
proprie e altrui con esclusione di ogni stato e comportamento
di aggressività, competitività, incapacità emotiva o tecnica,
e comprendente la conoscenza della pericolosità della strada e
della guida, dei dati delle stragi stradali, degli elementi di
funzionamento e delle norme di conduzione dei veicoli, dei
princìpi di sicurezza e delle norme di condotta, dello stato
della legislazione civile e penale in materia, dei fondamenti
giuridici del danno, del risarcimento e dell'assicurazione,
dei princìpi del soccorso in caso di incidente, da introdurre
quale materia di studio e di esame nella scuola dell'obbligo
pubblica e privata e come parte della didattica nelle scuole
materne;
2) la predisposizione di schemi di insegnamento
dell'educazione stradale che per tutti gli istituti scolastici
e per i loro diversi ordini e gradi determinino le
caratteristiche dei testi, le figure dei docenti e i relativi
percorsi di formazione, le ore settimanali specificamente
destinate all'insegnamento, nonché le modalità di verifica e
di valutazione dell'apprendimento;
3) l'attuazione di campagne informative da parte dei
mezzi di comunicazione nazionali di massa, prevedendo
l'erogazione di appositi benefìci o agevolazioni statali, e,
comunque, l'istituzione da parte delle società di
assicurazione concessionarie dello Stato di una rubrica fissa
settimanale, sia sulle reti radiofoniche che su quelle
televisive, comprendenti l'intera problematica della
circolazione stradale con riferimento al traffico, in
particolare le modalità del trasporto di persone e merci,
l'evoluzione e gli obiettivi, alle strade, in particolare la
costruzione, la manutenzione, i pericoli ed i tratti stradali
maggiormente a rischio, ai veicoli, in particolare alle
caratteristiche costruttive, specie riguardo al rapporto tra
peso e velocità, collaudi, strumentazione di sicurezza,
manutenzione, prestazioni e ai prezzi, ai conducenti, in
particolare i requisiti per il conseguimento e il rinnovo
della patente di guida, il comportamento sulla strada, e l'uso
di droghe, alla famiglia e alla scuola nel rapporto con i
minori, all'assicurazione per responsabilità civile, in
particolare i costi, gli incentivi e i disincentivi, agli
incidenti, in particolare i numeri, le cause e le conseguenze,
alle norme di prevenzione, di controllo e sanzionatorie sia
penali che amministrative, al soccorso immediato ed alle
attività successive all'incidente, alle terapie di
rianimazione e di riabilitazione, agli espianti, al danno, ai
risarcimenti, ai processi civili e penali, nonchè al raffronto
con la situazione negli altri Paesi dell'Unione europea;
4) il rilascio della patente di guida previo esame in
ordine alle conoscenze ed alle capacità tecniche del
candidato, che devono comprendere una visione generale della
fisiologia e della patologia del traffico stradale, ed un
attento accertamento, svolto anche a mezzo delle opportune
indagini psicologiche, di un suo atteggiamento interiore di
radicato rispetto della vita e della salute proprie ed
altrui;
5) l'abilitazione alla guida per i possessori di
patente rilasciata da Paesi non membri della Unione europea
previo controllo e a condizione che i criteri adottati per il
rilascio risultino equivalenti a quelli nazionali;
6) l'estensione ai titolari di patente con punteggio
esaurito delle disposizioni di cui all'articolo 126-bis
del nuovo codice della strada che prevedono il raddoppio della
perdita dei punti nei primi cinque anni dal rilascio della
patente;
7) l'imposizione alle compagnie assicuratrici della
responsabilità civile di aumenti del premio nei confronti
dell'assicurato definitivamente riconosciuto responsabile di
lesioni personali colpose procurate sulla strada con sentenza
penale, anche applicativa della pena a richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o con
sentenza civile o con provvedimento amministrativo, nei
seguenti termini non cumulabili e riferiti alla più grave tra
le diverse lesioni eventualmente procurate nello stesso
sinistro, con raddoppio alla prima e triplicazione alla
seconda recidiva di ogni tipo di lesione:
7.1) 50 per cento, per la durata di un anno, per
lesioni di qualsiasi entità;
7.2) 100 per cento, per la durata di due anni, per
lesioni gravi;
7.3) 100 per cento, per la durata di tre anni, per
lesioni gravissime;
7.4) 200 per cento, per la durata di quattro anni,
per lesioni comportanti la totale invalidità permanente o la
morte della vittima;
8) l'imposizione ai responsabili di omicidio stradale
o di lesioni personali stradali comportanti la invalidità
totale della o delle vittime, la cui colpa sia stata
definitivamente accertata con sentenza liquidante il danno
subìto dalle vittime, di una penale aggiuntiva al risarcimento
nei termini seguenti:
8.1) obbligo personale di versare, in un fondo di
finanziamento delle iniziative e delle attività pubbliche e
private indirizzate alla prevenzione degli incidenti sulla
strada da istituire presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e sotto la diretta responsabilità del Ministro,
una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivamente
liquidato a titolo di risarcimento;
8.2) divieto assoluto di assicurazione dell'obbligo
con previsione di scioglimento per le compagnie di
assicurazione che lo violino;
8.3) assoggettabilità dell'obbligo ad esecuzione
forzata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nella
misura del 30 per cento, assoggettabilità delle somme dovute
al responsabile per retribuzioni ed indennità relative a
rapporti di lavoro nonché della pensione o delle rendite
previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura;
8.4) privilegio al credito della vittima e dei suoi
aventi causa rispetto al credito del fondo di cui al numero
I);
9) la previsione, per quanto riguarda le discoteche e
gli altri locali da ballo, della chiusura entro le ore 2,00
della domenica e degli altri giorni festivi ed entro le ore
1,00 del lunedì e dei giorni seguenti a giorni festivi, con
proibizione di vendita di alcoolici e riduzione della
rumorosità complessiva del 50 per cento nell'ultima ora di
apertura;
b) aumentare gli standard di sicurezza nella
costruzione e nella circolazione dei veicoli a motore per
trasporto su strada di persone e di merci mediante:
1) il miglioramento delle caratteristiche costruttive
per quanto riguarda la validità statica e dinamica delle
singole parti e dell'insieme del veicolo, la resistenza delle
carrozzerie all'urto in termini sia di assorbimento che di
protezione, la pubblicizzazione dei risultati delle prove di
impatto frontale e laterale;
2) la previsione di un termine non superiore a sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per
l'introduzione dei nuovi dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli di cui alla lettera u) del comma 1 dell'articolo
2 della legge 22 marzo 2001, n. 85;
3) l'introduzione tra le caratteristiche di cui
all'articolo 227 ed alla appendice V al titolo III, capo III,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, di specifiche qualità di deformabilità che
aumentino la sicurezza passiva in caso d'urto;
4) l'aumento pari almeno ad un terzo della profondità
degli intagli dei battistrada di cui alla lettera a) del
comma 1 della appendice VIII al titolo III, capo III, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
5) la revisione degli standard di costruzione e
manutenzione delle barre anti-intrusione negli autocarri;
6) la previsione dell'obbligo di introduzione, tra i
nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli di cui alla
lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 22
marzo 2001, n. 85, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della
presente legge, dei seguenti dispositivi:
6.1) meccanismo di limitazione della velocità dei
veicoli a motore di tutti i generi e tipi comunque circolanti
nel territorio nazionale e in grado di superare il limite
massimo previsto dalla legge a non più di 20 chilometri/ora
oltre tale limite;
6.2) interruttore inerziale anti-incendio per tutti
i veicoli;
6.3) poggiatesta posteriori per le autovetture;
6.4) estintore per tutti i veicoli con abitacolo o
cabina;
6.5) strisce catarifrangenti per tutti i veicoli;
7) la previsione, all'interno del limite massimo di
velocità in autostrada, di limiti inferiori per i diversi tipi
di veicoli in funzione della sicurezza dei conducenti e dei
soggetti trasportati nonché della pericolosità per i terzi,
caratteristiche da accertare, prima della commercializzazione
sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di veicolo, con
prove obbligatorie di frenata e di impatto attuate da una
struttura pubblica;
c) integrare le iniziative di prevenzione della
incidentalità stradale con misure di controllo adeguate alla
gravità del problema e tecnicamente avanzate da attuare,
specie in ordine al rispetto dei limiti di velocità, degli
obblighi di indossare cinture e casco, delle distanze di
sicurezza, del divieto di assunzione di droghe e degli
standard di sicurezza dei pneumatici, mediante:
1) il raddoppio degli organici operativi e dei servizi
di pattugliamento della polizia stradale previsti alla data di
entrata in vigore della legge 22 marzo 2001, n. 85;
2) la predisposizione di un piano di interventi delle
polizie municipali mirato al raddoppio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, della attività delle stesse polizie in ordine
alle norme relative alla circolazione stradale;
3) la predisposizione ed il completamento entro lo
stesso termine di cui al numero 2) di un piano operativo di
studio tecnico e giuridico per la successiva attuazione del
controllo continuo a distanza in ordine alla velocità dei
veicoli, alle distanze di sicurezza ed all'allacciamento delle
cinture, ove obbligatorio;
4) il divieto, seguito dalle opportune sanzioni
pecuniarie ed amministrative, di produzione,
commercializzazione ed uso di qualsiasi strumento o
dispositivo volto o idoneo a segnalare la presenza di attività
o attrezzature di polizia per il controllo del comportamento
degli utenti della strada;
5) la revisione del paragrafo 3 del titolo I del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nel
senso di prevedere a cura del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti l'elaborazione di uno schema di regolamento
tipo, comprensivo di indicazioni relative alla tenuta del
registro delle autorizzazioni e del catasto stradale di cui al
comma 9 dell'articolo 53 del medesimo regolamento, e
successive modificazioni, nonché di un capitolato di appalto
tipo, cui devono uniformarsi le amministrazioni proprietarie
di strade in sede di adozione e di attuazione dei regolamenti
locali per la pubblicità stradale;
d) sollecitare e favorire anche con contributi o
partecipazioni statali ed incentivazioni fiscali in favore
delle amministrazioni e delle imprese interessate, iniziative
e attività finalizzate:
1) al passaggio dal trasporto individuale a quello
collettivo e dal trasporto su strada a quello su rotaia e su
acqua, alla separazione tra traffico veicolare e traffico
pedonale o ciclistico, alla sostanziale uniformità delle
caratteristiche dinamiche dei veicoli;
2) alla individuazione ed alla messa in sicurezza da
parte degli enti proprietari o concessionari di strade ed
autostrade dei tratti ad elevato rischio, per il numero o la
gravità degli incidenti su di essi verificati, dell'estesa
stradale di loro competenza;
3) all'adozione nei piani urbani del traffico ed in
quelli di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo
2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, degli ulteriori seguenti
accorgimenti relativi alla costruzione, alla manutenzione ed
all'uso delle strade di ogni categoria:
3.1) percorsi pedonali continui, attraversamenti
pedonali rialzati o su cavalcavia;
3.2) rotatorie per la riduzione della velocità negli
incroci;
3.3) strutture assorbenti dell'urto per la protezione
dagli ostacoli fissi non eliminabili;
3.4) strutture efficienti e bande sonore contro
l'uscita di carreggiata;
3.5) cavalcavia di inversione di marcia in luogo dei
valichi autostradali;
3.6) pavimentazioni in grado di escludere dislivelli
del piano stradale;
4) alla manutenzione ed alla revisione della segnaletica
stradale in funzione della sua rapida comprensibilità, della
migliore visibilità, della costante apposizione anche dei
segnali di fine divieto, dell'uso della segnaletica
provvisoria solo per il tempo strettamente necessario;
5) all'adeguamento da parte degli enti proprietari di
strade urbane ed extraurbane dei limiti di velocità di loro
competenza alle effettive esigenze di sicurezza e di
scorrimento;
6) alla rimozione delle installazioni pubblicitarie
abusive sulle strade urbane ed extraurbane e sulle autostrade
da parte degli enti proprietari a sensi dell'articolo 23 del
nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Modificazioni al regolamento di cui al decreto del
presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
1. Il Governo emana entro lo stesso termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ed ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, norme recanti le opportune
modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le disposizioni ivi
stabilite ai princìpi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 2 della presente legge.
Art. 4.
(Parere parlamentare)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette gli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari.
2. Gli organi di cui al comma 1 esprimono il proprio
parere entro un mese dall'assegnazione, indicando
specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi
ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
3. Entro il mese successivo alla scadenza del termine di
cui al comma 2 il Governo, esaminati i pareri di cui al
medesimo comma 2, trasmette nuovamente alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei
decreti legislativi per il parere definitivo da parte dei
competenti organi parlamentari, che deve essere espresso entro
un mese dall'assegnazione.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.