XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2689
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del marchio).
1. E' istituito il marchio "made in Italy" al fine
di identificare i capi dei settori tessile e
dell'abbigliamento, le cravatte e le calzature prodotti
interamente sul territorio italiano.
2. Ai fini di cui alla presente legge i capi tessili e di
abbigliamento, le cravatte, le calzature si intendono prodotti
sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione,
la lavorazione e il confezionamento sono realizzati
interamente sul territorio nazionale.
3. La proprietà del marchio "made in Italy" è dello
Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle
attività produttive.
4. L'uso del marchio è concesso nel rispetto delle
procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua
apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del
Ministro delle attività produttive.
5. Il marchio è accompagnato da certificazione idonea a
documentare le caratteristiche merceologiche in conformità
alle leggi vigenti.
Art. 2.
(Modalità di impiego del marchio).
1. Il marchio deve essere apposto solo sul prodotto finito
e in modo da renderne immediata la visibilità.
2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è
riservata alle sole imprese di uno dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. E' vietata alle imprese di produzione di accessori e di
componenti l'apposizione del marchio o di riferimenti al
marchio in parti o zone che risulteranno visibili sul prodotto
finito.
Art. 3.
(Requisiti per la richiesta di attribuzione).
1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti
tessili e dell'abbigliamento, ovvero cravatte e calzature, che
si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la
fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del
marchio di cui all'articolo 1.
2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata
dalle imprese interessate alla commissione di cui all'articolo
4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la
documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa
richiedente presenta la seguente autocertificazione:
a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione
del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;
b) dichiarazione di conformità alle norme vigenti
in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo;
attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del
pieno rispetto della normativa per la salvaguardia
dell'ambiente.
4. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2 l'impresa
richiedente assume espressamente l'impegno di favorire
l'attività istruttoria e ispettiva della commissione di cui
all'articolo 4.
Art. 4.
(Commissione).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, la commissione
provinciale di garanzia della certificazione di origine
"made in Italy", di seguito denominata "commissione".
2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese dei
settori tessili, dell'abbigliamento, delle cravatte e delle
calzature, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura hanno facoltà di costituire un'unica commissione
regionale.
3. La commissione provvede all'esame delle richieste di
attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa
verifica della documentazione di cui all'articolo 3,
presentata dall'impresa richiedente.
Art. 5.
(Composizione e organizzazione
della commissione).
1. La commissione è composta da cinque membri, di cui
quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più
rappresentative, e da un dirigente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. La commissione opera in piena autonomia per il
proseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di
un apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
delle attività produttive.
3. La commissione adotta le decisioni deliberando a
maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza
del presidente o di uno dei commissari, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede,
entro un mese, alla sostituzione.
Art. 6.
(Condizioni per la continuazione
nel diritto all'uso del marchio).
1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio devono
rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di
decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.
2. La commissione può acquisire, da qualsiasi fonte,
notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per
l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie
serie e circostanziate relative a presunte violazioni, la
commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e
disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto
qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la
commissione può fissare un termine per la rimozione delle
violazioni; decorso inutilmente tale termine, o in presenza di
ripetute infrazioni, la commissione delibera la decadenza dal
diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a
diffusione locale e nazionale.
3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la commissione
provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento della titolarità dell'impresa implica
il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per
la commissione di rifiutare la registrazione del
trasferimento, qualora risulti che il marchio possa indurre in
errore il pubblico sulla qualità e sulla provenienza del
prodotto.
Art. 7.
(Autofinanziamento del marchio).
1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive il fondo nazionale per il finanziamento del sistema
di certificazione "made in Italy", di seguito denominato
"fondo".
2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per
cento delle quote aziendali di cui al comma 3. Il restante 25
per cento, a carico del Ministero delle attività produttive, è
a disposizione della commissione per la copertura dei propri
costi operativi.
3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per
mille del fatturato annuo.
4. Il versamento della quota aziendale di cui al comma 3
deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno,
secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto
all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della
quota aziendale.
Art. 8.
(Pubblicazione del marchio).
1. Il Ministro delle attività produttive sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
settori di cui all'articolo 1, comma 1, predispone programmi
annuali di pubblicazione del marchio sui principali mercati e
di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del
consumatore.
2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di
cui al comma 1 sono messe a disposizione dal fondo ed
eventualmente integrate con appositi stanziamenti a carico
dello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Qualora ne abbia notizia, la commissione segnala
all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza,
i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda
alla sua contraffazione.
2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni del
protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente
legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II,
del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene
accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la
commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale
e previa audizione delle parti interessate, la revoca del
marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni
per l'attribuzione.
4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto
all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti
diversi da quello cui è stata disposta la decadenza, decorsi
due anni dal provvedimento.
Art. 10.
(Registrazione del marchio comunitario).
1. Il Ministero delle attività produttive promuove la
registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito
Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale
del marchio in Paesi terzi, ai sensi di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993,
e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo relativo alla intesa
di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato ai
sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.