XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2689




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del marchio).

        1. E' istituito il marchio "made in Italy" al fine di identificare i capi dei settori tessile e dell'abbigliamento, le cravatte e le calzature prodotti interamente sul territorio italiano.
        2. Ai fini di cui alla presente legge i capi tessili e di abbigliamento, le cravatte, le calzature si intendono prodotti sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.
        3. La proprietà del marchio "made in Italy" è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.
        4. L'uso del marchio è concesso nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive.
        5. Il marchio è accompagnato da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in conformità alle leggi vigenti.


Art. 2.

(Modalità di impiego del marchio).

        1. Il marchio deve essere apposto solo sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.
        2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alle sole imprese di uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1.
        3. E' vietata alle imprese di produzione di accessori e di componenti l'apposizione del marchio o di riferimenti al marchio in parti o zone che risulteranno visibili sul prodotto finito.


Art. 3.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione).

        1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti tessili e dell'abbigliamento, ovvero cravatte e calzature, che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.
        2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla commissione di cui all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
        3. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

                a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

                b) dichiarazione di conformità alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

        4. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2 l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria e ispettiva della commissione di cui all'articolo 4.


Art. 4.

(Commissione).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine "made in Italy", di seguito denominata "commissione".
        2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese dei settori tessili, dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di costituire un'unica commissione regionale.
        3. La commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.


Art. 5.

(Composizione e organizzazione
della commissione).

        1. La commissione è composta da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative, e da un dirigente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        2. La commissione opera in piena autonomia per il proseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di un apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive.
        3. La commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.
        4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro un mese, alla sostituzione.


Art. 6.

(Condizioni per la continuazione
nel diritto all'uso del marchio).

        1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio devono rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.
        2. La commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate relative a presunte violazioni, la commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente tale termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.
        3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.
        4. Il trasferimento della titolarità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio possa indurre in errore il pubblico sulla qualità e sulla provenienza del prodotto.


Art. 7.

(Autofinanziamento del marchio).

        1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive il fondo nazionale per il finanziamento del sistema di certificazione "made in Italy", di seguito denominato "fondo".
        2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali di cui al comma 3. Il restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività produttive, è a disposizione della commissione per la copertura dei propri costi operativi.
        3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.
        4. Il versamento della quota aziendale di cui al comma 3 deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.


Art. 8.

(Pubblicazione del marchio).

        1. Il Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, predispone programmi annuali di pubblicazione del marchio sui principali mercati e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.
        2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 sono messe a disposizione dal fondo ed eventualmente integrate con appositi stanziamenti a carico dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.


Art. 9.

(Sanzioni).

        1. Qualora ne abbia notizia, la commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda alla sua contraffazione.
        2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni del protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.
        3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.
        4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello cui è stata disposta la decadenza, decorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10.

(Registrazione del marchio comunitario).

        1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.



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