XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2688




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di studio sui fatti verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna e delle altre regioni dell'Italia del nord negli anni 1944-1948, di seguito denominata "commissione".
        2. La commissione effettua ricerche e studi finalizzati, tra l'altro:

                a) a definire il numero e l'identità delle persone uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui uccisione o scomparsa possa in qualche modo essere collegata a moventi politici o ad azioni compiute con la motivazione o il pretesto della lotta politica; a chiarire le circostanze in cui tali uccisioni e scomparse sono avvenute;

                b) a rintracciare e ad identificare i resti delle persone di cui alla lettera a);

                c) a ricostruire, documentare ed illustrare, con intenti di verità storica, la situazione, la lotta politica e le tensioni sociali degli anni 1944-1948, nonché i rischi di involuzioni antidemocratiche verificatisi in tale periodo.


Art. 2.

        1. La commissione è formata da nove membri, scelti tra docenti universitari ed esperti del periodo storico degli anni 1944-1948, e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. La commissione elegge, nel proprio seno, il presidente, e disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento interno.
        3. La commissione dura in carica tre anni, ferma restando la possibilità, qualora il programma di ricerche e di studi si protragga oltre tale termine, di una sua proroga, nel quale caso è rinnovato il mandato dei membri sino all'ultimazione del programma.
        4. Il trattamento economico ed i rimborsi del presidente e degli altri membri della commissione sono definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. La commissione, dotata di autonomia scientifica, assicura l'imparziale collaborazione nel programma di ricerche e di studi delle associazioni pubbliche e private ritenute in grado di offrire contributi, nonché degli enti e dei soggetti privati che hanno svolto studi, ricerche o raccolto documentazioni, anche inedite, sui fatti oggetto del medesimo programma.
        2. La commissione raccoglie, altresì le segnalazioni, le testimonianze, le documentazioni e le indicazioni dei familiari delle persone uccise o scomparse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), nonché le notizie comunque ad essa pervenute in materia.
        3. La commissione segnala all'autorità competente le notizie e le informazioni acquisite al fine di un eventuale azione giudiziaria.


Art. 4.

        1. Entro sei mesi dal proprio insediamento, la commissione sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione, il programma di ricerche e di studi, corredati dagli specifici progetti esecutivi.
        2. Il programma di cui al comma 1, indica, altresì, la eventuale necessità o l'opportunità di affidare lo svolgimento delle ricerche e degli studi ad istituti universitari, ad istituti di ricerca storica e sociale, ad enti, ad associazioni o a singoli studiosi particolarmente qualificati.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri approva il programma di cui al comma 1 entro un mese dalla sua presentazione, ed autorizza la stipula delle convenzioni e dei contratti di prestazione d'opera previsti nei progetti esecutivi. In caso di mancata approvazione il Presidente del Consiglio dei ministri rinvia il programma alla commissione, con le relative osservazioni ai fini dell'adeguamento.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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