XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2688
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri emanato entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una commissione di studio sui
fatti verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna e delle
altre regioni dell'Italia del nord negli anni 1944-1948, di
seguito denominata "commissione".
2. La commissione effettua ricerche e studi finalizzati,
tra l'altro:
a) a definire il numero e l'identità delle persone
uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui uccisione o
scomparsa possa in qualche modo essere collegata a moventi
politici o ad azioni compiute con la motivazione o il pretesto
della lotta politica; a chiarire le circostanze in cui tali
uccisioni e scomparse sono avvenute;
b) a rintracciare e ad identificare i resti delle
persone di cui alla lettera a);
c) a ricostruire, documentare ed illustrare, con
intenti di verità storica, la situazione, la lotta politica e
le tensioni sociali degli anni 1944-1948, nonché i rischi di
involuzioni antidemocratiche verificatisi in tale periodo.
Art. 2.
1. La commissione è formata da nove membri, scelti tra
docenti universitari ed esperti del periodo storico degli anni
1944-1948, e nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. La commissione elegge, nel proprio seno, il presidente,
e disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di
un regolamento interno.
3. La commissione dura in carica tre anni, ferma restando
la possibilità, qualora il programma di ricerche e di studi si
protragga oltre tale termine, di una sua proroga, nel quale
caso è rinnovato il mandato dei membri sino all'ultimazione
del programma.
4. Il trattamento economico ed i rimborsi del presidente e
degli altri membri della commissione sono definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1.
Art. 3.
1. La commissione, dotata di autonomia scientifica,
assicura l'imparziale collaborazione nel programma di ricerche
e di studi delle associazioni pubbliche e private ritenute in
grado di offrire contributi, nonché degli enti e dei soggetti
privati che hanno svolto studi, ricerche o raccolto
documentazioni, anche inedite, sui fatti oggetto del medesimo
programma.
2. La commissione raccoglie, altresì le segnalazioni, le
testimonianze, le documentazioni e le indicazioni dei
familiari delle persone uccise o scomparse di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), nonché le notizie comunque ad
essa pervenute in materia.
3. La commissione segnala all'autorità competente le
notizie e le informazioni acquisite al fine di un eventuale
azione giudiziaria.
Art. 4.
1. Entro sei mesi dal proprio insediamento, la commissione
sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'approvazione, il programma di ricerche e di studi,
corredati dagli specifici progetti esecutivi.
2. Il programma di cui al comma 1, indica, altresì, la
eventuale necessità o l'opportunità di affidare lo svolgimento
delle ricerche e degli studi ad istituti universitari, ad
istituti di ricerca storica e sociale, ad enti, ad
associazioni o a singoli studiosi particolarmente
qualificati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri approva il
programma di cui al comma 1 entro un mese dalla sua
presentazione, ed autorizza la stipula delle convenzioni e dei
contratti di prestazione d'opera previsti nei progetti
esecutivi. In caso di mancata approvazione il Presidente del
Consiglio dei ministri rinvia il programma alla commissione,
con le relative osservazioni ai fini dell'adeguamento.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.