XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2685
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I tipi di trattamento e il complesso di operazioni
tecnologiche a cui viene sottoposto il latte commercializzato
in Italia e la corrispondente denominazione di vendita devono
essere preventivamente autorizzati dai Ministeri della salute
e delle politiche agricole e forestali. La denominazione di
vendita, riportata in etichetta, deve indicare chiaramente il
tipo di trattamento a cui è stato sottoposto il latte.
2. La menzione di "fresco" è riservata solo alle tipologie
di latte "fresco pastorizzato" e "fresco pastorizzato di alta
qualità" previste dalla legge 3 maggio 1989, n. 169. E'
vietato, inoltre, l'uso della parola "fresco" nelle etichette
e nei marchi per altre tipologie di latte alimentare.
3. E' vietata la commercializzazione di latte con
l'aggettivazione "fresco" per il prodotto ottenuto da un
complesso di operazioni tecnologiche definito con il termine
di "microfiltrazione".
Art. 2.
1. Il Governo, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni, è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni sulla
sicurezza alimentare, sulla promozione e valorizzazione del
latte alimentare basate sull'origine e sulla tracciabilità del
prodotto.
2. Per l'applicazione obbligatoria sull'etichetta del
bollo sanitario di identificazione dello stabilimento di
trattamento e di confezionamento è sufficiente un'unica stampa
per ogni confezione anche apposta dallo stampatore
dell'etichetta o del contenitore.
3. Qualora la produzione della materia prima, le
operazioni di trattamento ed il confezionamento vengano
effettuati nel territorio italiano, il "latte fresco
pastorizzato" ed il "latte fresco pastorizzato di alta
qualità" possono essere commercializzati con la dicitura
"prodotto in Italia" o "prodotto in" seguito dall'indicazione
dell'area geografica omogenea in cui tali fasi avvengono.
4. Le confezioni di latte "fresco pastorizzato" e di latte
"fresco pastorizzato di alta qualità" non conformi alle
disposizioni del presente articolo, non possono essere
utilizzate per il consumo decorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. I controlli sull'origine delle materie prime, sui tipi
di lavorazione e di trattamento del latte, sull'etichettatura
e sul prodotto finito sono affidati ai competenti organismi
dello Stato e delle regioni.
Art. 4.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le
disposizioni previste dalla presente legge è punito con la
sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 100 mila.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.