XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2685




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I tipi di trattamento e il complesso di operazioni tecnologiche a cui viene sottoposto il latte commercializzato in Italia e la corrispondente denominazione di vendita devono essere preventivamente autorizzati dai Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali. La denominazione di vendita, riportata in etichetta, deve indicare chiaramente il tipo di trattamento a cui è stato sottoposto il latte.
        2. La menzione di "fresco" è riservata solo alle tipologie di latte "fresco pastorizzato" e "fresco pastorizzato di alta qualità" previste dalla legge 3 maggio 1989, n. 169. E' vietato, inoltre, l'uso della parola "fresco" nelle etichette e nei marchi per altre tipologie di latte alimentare.
        3. E' vietata la commercializzazione di latte con l'aggettivazione "fresco" per il prodotto ottenuto da un complesso di operazioni tecnologiche definito con il termine di "microfiltrazione".


Art. 2.

        1. Il Governo, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni sulla sicurezza alimentare, sulla promozione e valorizzazione del latte alimentare basate sull'origine e sulla tracciabilità del prodotto.
        2. Per l'applicazione obbligatoria sull'etichetta del bollo sanitario di identificazione dello stabilimento di trattamento e di confezionamento è sufficiente un'unica stampa per ogni confezione anche apposta dallo stampatore dell'etichetta o del contenitore.
        3. Qualora la produzione della materia prima, le operazioni di trattamento ed il confezionamento vengano effettuati nel territorio italiano, il "latte fresco pastorizzato" ed il "latte fresco pastorizzato di alta qualità" possono essere commercializzati con la dicitura "prodotto in Italia" o "prodotto in" seguito dall'indicazione dell'area geografica omogenea in cui tali fasi avvengono.
        4. Le confezioni di latte "fresco pastorizzato" e di latte "fresco pastorizzato di alta qualità" non conformi alle disposizioni del presente articolo, non possono essere utilizzate per il consumo decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. I controlli sull'origine delle materie prime, sui tipi di lavorazione e di trattamento del latte, sull'etichettatura e sul prodotto finito sono affidati ai competenti organismi dello Stato e delle regioni.


Art. 4.

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 100 mila.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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