XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2682
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI," sono
inserite le seguenti: "il presidente dell'Associazione
nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI)," e dopo le
parole: "Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI" sono inserite le seguenti: ", sei sindaci designati
dall'ANPCI, un rappresentante indicato dall'Associazione
nazionale difensori civici italiani (ANDCI),".
2. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI," sono inserite le seguenti:
"dell'ANPCI,".
Art. 2.
1. All'articolo 271, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
"testo unico", dopo le parole: "dell'ANCI," sono inserite le
seguenti: "dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni
d'Italia (ANPCI),".
2. All'articolo 271, comma 2, del testo unico, dopo le
parole: "dell'ANCI," sono inserite le seguenti: "dell'ANPCI,
dell'Associazione nazionale difensori civici italiani
(ANDCI),".
3. All'articolo 272, comma 1, del testo unico, dopo le
parole: "L'ANCI" sono inserite le seguenti: ", l'ANPCI,
l'ANDCI".