XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2672




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni - Princėpi generali).

        1. Ai fini della presente legge si intenda per:

                a) musica popolare, la musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale come definita al comma 2;

                b) associazioni musicali popolari, le associazioni musicali popolari amatoriali bandistiche, folcloristiche e corali di cui all'articolo 3.

        2. La musica popolare bandistica, folcloristica e corale comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 3.
        3. La Repubblica riconosce la musica popolare quale elemento fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e tutela la libertā artistica delle bande, dei cori e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.


Art. 2.

(Competenze).

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca promuove l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.
        2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali promuove:

                a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;
                b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, ai sensi dell'articolo 7;

                c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.

        3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di musica popolare.


Art. 3.

(Associazioni musicali popolari).

        1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di "associazione musicale popolare bandistica, folcloristica e corale" č attribuita dal Ministro per i beni e le attivitā culturali, su richiesta della associazione medesima, previa presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, lettera f).
        2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i criteri di cui al comma 3.
        3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, l'associazione musicale deve:

                a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertā di espressione artistica e per la promozione dell'attivitā musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;

                b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme tradizionale;

                c) programmare ed attuare un'attivitā minima di otto manifestazioni annuali;

                d) disporre di una sede, di proprietā o a disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l'attivitā d'insegnamento e per le prove;
                e) avere come direttore artistico un professore di musica diplomato in conservatorio, ovvero che abbia superato il trentacinquesimo anno di etā e acquisito esperienza come direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni non consecutivi;

                f) essere riconosciuta dal consiglio del comune ove ha sede l'associazione, ovvero dal consiglio circoscrizionale nelle grandi cittā, quale associazione di interesse comunale.

        4. La qualifica di associazione musicale popolare č rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e con le medesime modalitā di cui al comma 1.


Art. 4.

(Formazione).

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitā culturali:

                a) promuove l'istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;

                b) favorisce ed incentiva, con appositi contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo, compresi i portatori di handicap, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.


Art. 5.

(Giornata nazionale della musica popolare).

        1. E' istituita la "Giornata nazionale della musica popolare", da celebrare la seconda domenica di giugno.
        2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, di intesa con le regioni e con le province autonome, promuove l'organizzazione annuale delle manifestazioni celebrative della Giornata nazionale della musica popolare.


Art. 6.

(Musica popolare europea ed
internazionale).

        1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.


Art. 7.

(Agevolazioni e contributi).

        1. Alle associazioni musicali popolari č assegnato nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento.
        2. Alle associazioni musicali popolari sono concessi dal Ministero per i beni e le attivitā culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni e nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:

                a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle societā di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, ovvero di societā private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;

                b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza di corsi statali di musica;

                c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore degli insegnanti e sull'acquisto di strumenti e altro materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei complessi musicali.
        3. Le agevolazioni e i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.


Art. 8.

(Oneri finanziari).

        1. Per gli interventi di cui alla presente legge č istituito il "Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale", la cui dotazione č pari a 1.500.000 euro annui da iscrivere in apposita unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitā culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca si provvede annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui alla presente legge.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9.

(Abrogazioni).

        1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, č abrogato.


Art. 10.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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