XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2672
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni - Princėpi generali).
1. Ai fini della presente legge si intenda per:
a) musica popolare, la musica popolare amatoriale
bandistica, folcloristica e corale come definita al comma
2;
b) associazioni musicali popolari, le associazioni
musicali popolari amatoriali bandistiche, folcloristiche e
corali di cui all'articolo 3.
2. La musica popolare bandistica, folcloristica e corale
comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle
lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi
costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di
lucro ai sensi dell'articolo 3.
3. La Repubblica riconosce la musica popolare quale
elemento fondamentale della cultura e della tradizione
nazionali e tutela la libertā artistica delle bande, dei cori
e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali ai sensi
dell'articolo 33 della Costituzione.
Art. 2.
(Competenze).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della
ricerca promuove l'insegnamento della musica popolare nelle
scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati
nell'articolo 4.
2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali
promuove:
a) la diffusione della musica popolare nazionale
in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) il sostegno statale alle associazioni musicali
popolari, ai sensi dell'articolo 7;
c) l'istituzione e la gestione di un archivio
nazionale della musica popolare nazionale, con particolare
riferimento alla produzione e alla conservazione di
registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle
province autonome in materia di musica popolare.
Art. 3.
(Associazioni musicali popolari).
1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti
dalla presente legge, la qualifica di "associazione musicale
popolare bandistica, folcloristica e corale" č attribuita dal
Ministro per i beni e le attivitā culturali, su richiesta
della associazione medesima, previa presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, lettera f).
2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione
della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i
criteri di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di
associazione musicale popolare, l'associazione musicale
deve:
a) avere uno statuto che preveda garanzie per la
libertā di espressione artistica e per la promozione
dell'attivitā musicale tradizionale locale, senza fini di
lucro;
b) essere costituita da un numero di coristi o
strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme
tradizionale;
c) programmare ed attuare un'attivitā minima di
otto manifestazioni annuali;
d) disporre di una sede, di proprietā o a
disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l'attivitā
d'insegnamento e per le prove;
e) avere come direttore artistico un professore di
musica diplomato in conservatorio, ovvero che abbia superato
il trentacinquesimo anno di etā e acquisito esperienza come
direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni
non consecutivi;
f) essere riconosciuta dal consiglio del comune
ove ha sede l'associazione, ovvero dal consiglio
circoscrizionale nelle grandi cittā, quale associazione di
interesse comunale.
4. La qualifica di associazione musicale popolare č
rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui
al comma 1 e con le medesime modalitā di cui al comma 1.
Art. 4.
(Formazione).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della
ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitā
culturali:
a) promuove l'istituzione di corsi di formazione
per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di
musica;
b) favorisce ed incentiva, con appositi
contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale
popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo,
compresi i portatori di handicap, avvalendosi anche di
personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali,
mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.
Art. 5.
(Giornata nazionale della musica popolare).
1. E' istituita la "Giornata nazionale della musica
popolare", da celebrare la seconda domenica di giugno.
2. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, di
intesa con le regioni e con le province autonome, promuove
l'organizzazione annuale delle manifestazioni celebrative
della Giornata nazionale della musica popolare.
Art. 6.
(Musica popolare europea ed
internazionale).
1. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentito
il Ministro degli affari esteri, promuove programmi
concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici
musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare
europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della
cultura musicale popolare.
Art. 7.
(Agevolazioni e contributi).
1. Alle associazioni musicali popolari č assegnato nel
limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di
2.600 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di
funzionamento.
2. Alle associazioni musicali popolari sono concessi dal
Ministero per i beni e le attivitā culturali, di concerto con
i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni e nel
limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50
per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e
terrestre con mezzi delle societā di bandiera nazionale e
delle ferrovie dello Stato, ovvero di societā private
regolarmente istituite e assicurate, sul territorio
nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse
previste per la frequenza di corsi statali di musica;
c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore
degli insegnanti e sull'acquisto di strumenti e altro
materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei
complessi musicali.
3. Le agevolazioni e i contributi di cui ai commi 1 e 2
sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni,
province e comuni.
Art. 8.
(Oneri finanziari).
1. Per gli interventi di cui alla presente legge č
istituito il "Fondo per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica,
folcloristica e corale", la cui dotazione č pari a 1.500.000
euro annui da iscrivere in apposita unitā previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivitā culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivitā culturali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca si provvede
annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui
alla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivitā culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Abrogazioni).
1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, č
abrogato.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.