XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2670




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 171 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).

        1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Qualora l'organo di polizia accerti la reiterazione della violazione prevista al comma 1, procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del ciclomotore o motociclo, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".


Art. 2.

(Confisca dei veicoli a due ruote e alienazione tramite
pubblico incanto).

        1. In caso di applicazione della sanzione della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 171, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione comunale del luogo ove la violazione è stata commessa, entro sei mesi dalla stessa, dispone l'alienazione mediante pubblico incanto del ciclomotore o del motociclo oggetto di tale misura.
        2. Il ricavato dell'alienazione di cui al comma 1 è devoluto in favore del Fondo speciale per la promozione della sicurezza stradale di cui all'articolo 3.


Art. 3.

(Istituzione del Fondo speciale per la promozione della
sicurezza stradale).

        1. E' istituito presso ogni comune un apposito fondo denominato Fondo per la promozione della sicurezza stradale, allo scopo di realizzare politiche di prevenzione e interventi infrastrutturali improntati ai princìpi della sicurezza stradale.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente dal ricavato dei proventi derivanti dalla alienazione dei ciclomotori o motocicli confiscati di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, nonché da ulteriori risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, cui si provvede mediante utilizzo dei finanziamenti relativi al Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.



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