XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2670
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 171 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
"3-bis. Qualora l'organo di polizia accerti la
reiterazione della violazione prevista al comma 1, procede
all'applicazione della sanzione accessoria della confisca
amministrativa del ciclomotore o motociclo, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI".
Art. 2.
(Confisca dei veicoli a due ruote e alienazione tramite
pubblico incanto).
1. In caso di applicazione della sanzione della confisca
amministrativa ai sensi dell'articolo 171, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
dall'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione
comunale del luogo ove la violazione è stata commessa, entro
sei mesi dalla stessa, dispone l'alienazione mediante pubblico
incanto del ciclomotore o del motociclo oggetto di tale
misura.
2. Il ricavato dell'alienazione di cui al comma 1 è
devoluto in favore del Fondo speciale per la promozione della
sicurezza stradale di cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Istituzione del Fondo speciale per la promozione della
sicurezza stradale).
1. E' istituito presso ogni comune un apposito fondo
denominato Fondo per la promozione della sicurezza stradale,
allo scopo di realizzare politiche di prevenzione e interventi
infrastrutturali improntati ai princìpi della sicurezza
stradale.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente dal
ricavato dei proventi derivanti dalla alienazione dei
ciclomotori o motocicli confiscati di cui all'articolo 2,
comma 2, della presente legge, nonché da ulteriori risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato, cui si provvede
mediante utilizzo dei finanziamenti relativi al Piano
nazionale per la sicurezza stradale, di cui all'articolo 32,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9.