XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2663
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA
TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI
E DELLA FAMIGLIA
Art. 1.
(Istituzione della sezione specializzata per la tutela dei
diritti dei minori e della famiglia).
1. E' istituita, presso ogni tribunale ordinario ed ogni
corte d'appello, una sezione specializzata per la trattazione
dei procedimenti relativi alla tutela di diritti dei minori e
della famiglia di cui alla presente legge, di seguito
denominata "sezione specializzata".
2. Sono soppressi il tribunale per i minorenni e la
relativa procura della Repubblica di cui al regio
decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni.
Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata e costituzione
del collegio giudicante).
1. La sezione specializzata è composta da un magistrato
con funzioni di appello, che la presiede, e da uno o più
giudici di tribunale e da tre o più ausiliari esperti. I
giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che
ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali
indicati dal Consiglio superiore della magistratura,
esercitano le funzioni in via esclusiva.
2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto
da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti
con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede
all'assegnazione dei magistrati ed ausiliari esperti di cui al
comma 1, secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli
articoli 8 e 9.
Art. 3.
(Pubblico ministero in primo grado).
1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di
competenza della sezione specializzata, sono esercitate da
magistrati della procura della Repubblica, designati dal
Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo
8.
Art. 4.
(Composizione della sezione specializzata di appello e
costituzione del collegio giudicante).
1. La sezione specializzata di appello è composta da un
magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più
giudici di appello e da tre o più ausiliari esperti.
2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi di appello
contro le decisioni della sezione specializzata, da un
collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due
ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza
tecnica.
3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede
all'assegnazione dei magistrati e degli ausiliari esperti di
cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti rispettivamente
dagli articoli 8 e 9.
Art. 5.
(Pubblico ministero in grado di appello).
1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
specializzata di appello sono esercitate da uno o più
magistrati della procura generale designati dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 8.
Art. 6.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria).
1. Presso ogni tribunale e procura della Repubblica, uno o
più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli
uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento
delle sezioni specializzate e del relativo ufficio del
pubblico ministero.
Art. 7.
(Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un
giudice della sezione specializzata.
2. Il giudice tutelare ha competenza nelle materie ad esso
attribuite dalla normativa vigente. E' altresì competente per
i provvedimenti di:
a) autorizzazione per il compimento degli atti a
contenuto patrimoniale di ordinaria e straordinaria
amministrazione nell'interesse di minori interdetti o
inabilitati;
b) emancipazione di minori.
Art. 8.
(Assegnazione dei magistrati).
1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni
specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi ai
minorenni e alla famiglia dal Consiglio superiore della
magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente
per territorio, per il periodo determinato dalle norme
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
2. I magistrati della procura della Repubblica e della
procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di
pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni
specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della
magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente
per territorio, per il periodo determinato dalle norme
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Alle sezioni specializzate e all'esercizio delle
relative funzioni di procura sono destinati magistrati che
rivelino, per l'attività precedentemente svolta, per gli
speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di
essere forniti delle attitudini necessarie.
4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le
funzioni di presidente delle sezioni specializzate ai
magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le
funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i
minorenni e per la famiglia, ed hanno rivelato adeguate
capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio sia nei
rapporti esterni.
5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura,
attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento
professionali dei magistrati di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9.
(Ausiliari esperti).
1. Gli ausiliari esperti sono nominati dal Consiglio
superiore della magistratura, su parere del consiglio
giudiziario competente per territorio, tra cittadini di ambo i
sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non
ancora il sessantacinquesimo che siano esperti di psichiatria,
criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti nei
relativi albi professionali, e che vantino una adeguata
esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione
dei giovani.
2. Gli ausiliari esperti durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati; nel caso di compimento dei
sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono
prorogati di diritto fino al compimento del triennio in
corso.
3. Agli ausiliari esperti spetta il trattamento economico
previsto per i giudici popolari delle corti d'assise.
4. Si applicano agli ausiliari esperti le incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è
comunque incompatibile con l'esercizio della professione
forense.
Art. 10.
(Compiti degli ausiliari esperti).
1. Gli ausiliari esperti sono chiamati ad assistere
costantemente i collegi delle sezioni specializzate ai sensi
degli articoli 2 e 4.
2. Gli ausiliari esperti, nei procedimenti civili, possono
essere delegati dal giudice incaricato dell'istruzione per il
compimento di singoli atti.
Art. 11.
(Servizi sociali).
1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni
specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici del
servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli
organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con lo
stesso convenzionati.
2. Le sezioni specializzate si avvalgono altresì dei
servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e
periferica e, in particolare, dagli enti locali e dalle
aziende sanitarie locali. Esse possono, qualora necessario,
avvalersi dei servizi apprestati da organismi o da soggetti
privati che siano ritenuti idonei a cooperare per il
perseguimento delle finalità e dei compiti propri delle
medesime sezioni.
3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti
dagli enti pubblici da cui dipendono sono compensati per le
prestazioni rese sulla base di apposite convenzioni stipulate
ogni biennio dal Ministero della giustizia.
Art. 12.
(Nuclei di polizia).
1. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali
incarichi, di un nucleo di polizia istituto presso di esso.
Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni specializzate.
2. Del nucleo di polizia, a composizione mista, fanno
parte agenti scelti tra soggetti che abbiano maturato
esperienze su problematiche minorili o familiari, nel numero
determinato dalle necessità operative.
Capo II
COMPETENZA PENALE
Art. 13.
(Competenza per materia).
1. La sezione specializzata è competente per i reati
commessi dai minori di anni diciotto.
2. Sono altresì di competenza della sezione specializzata
i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo
XI del libro II del codice penale;
b) delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume previsti dal titolo IX del libro II del codice penale,
e delitti di cui agli articoli da 609-bis a
609-decies del medesimo codice, commessi in danno dei
minori di anni diciotto;
c) delitti di percosse, lesioni personali,
ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro
la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti
di coniugio, di filiazione o di tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593,
primo e terzo comma, del codice penale;
e) delitti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n.
269;
f) contravvenzioni previste dagli articoli 671,
716 e 731 del codice penale;
g) reati previsti dalle leggi speciali a tutela
del lavoro dei fanciulli.
Art. 14.
(Procedimenti connessi).
1. In caso di concorso, nel medesimo reato od in reati
connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza
della sezione specializzata la sola cognizione dei reati
commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti
al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei
criteri tabellari.
Art. 15.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari penali è
regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel
caso di connessione.
Capo III
COMPETENZA CIVILE
Art. 16.
(Competenza civile).
1. Sono di competenza della sezione specializzata:
a) i procedimenti relativi alle materie indicate
nei titoli VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e
XIV del libro I del codice civile;
b) i procedimenti previsti dalla legge 1^ dicembre
1970, n. 898, come da ultimo modificata dalla legge 6 marzo
1987, n. 74, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni;
c) il procedimento previsto dall'articolo 100
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive
modificazioni, relativamente ai minorenni;
d) i procedimenti di competenza del giudice
tutelare alla data di entrata in vigore della presente
legge;
e) i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo
comma, 320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo
comma, 371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397
del codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747
del codice di procedura civile, ove i beni appartengano ad un
incapace.
Art. 17.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio, della sezione
specializzata, ove non sia diversamente disposto, è
determinata dal luogo in cui ha la residenza la persona nei
confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale
residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del
luogo in cui risiede chi richiede il provvedimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la sezione specializzata
estende la propria competenza a tutti i comuni compresi nel
territorio della provincia.
Capo IV
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
CIVILE DAVANTI ALLA SEZIONE
SPECIALIZZATA
Art. 18.
(Forma della domanda).
1. La domanda si propone al tribunale del luogo indicato
nell'articolo 17, con ricorso contenente l'esposizione dei
fatti sui quali la domanda è fondata.
2. Il presidente fissa con decreto il giorno della
comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 19.
(Comparizione personale delle parti).
1. Le parti devono comparire personalmente davanti al
presidente con l'assistenza del difensore.
2. Se il ricorrente non si presenta, la domanda di cui
all'articolo 18 non ha effetto.
3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale
il provvedimento è richiesto, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 20.
(Tentativo di conciliazione. Provvedimenti del
presidente).
1. Il presidente deve sentire le parti procurando di
conciliarle.
2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
3. Se la parte nei confronti della quale è richiesto il
provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il
presidente, anche d'ufficio, adotta con ordinanza i
provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse
delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi
dell'articolo 180 del codice di procedura civile.
Art. 21.
(Notificazione della fissazione dell'udienza).
1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza
di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore è
notificata a cura della parte ricorrente al resistente non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza
stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Art. 22.
(Istruzione e decisione della causa).
1. Per l'istruzione della causa, si applicano in quanto
compatibili, le norme contenute nel libro II del codice di
procedura civile.
2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in
camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in
udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei
componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro
quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è
notificato d'ufficio alle parti e comunicato al pubblico
ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della
decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.
Art. 23.
(Ammissione di gratuito patrocinio).
1. Si applicano nelle controversie di competenza delle
sezioni specializzate, ove ne ricorrano le condizioni, le
norme relative all'ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 24.
(Spese processuali).
1. Gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge
sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a
favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle
consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta
d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei
confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito
patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.
Art. 25.
(Procedimenti cautelari).
1. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le
norme sui procedimenti cautelari contenute nel libro IV,
titolo I, capo III, del codice di procedura civile.
Capo V
DISPOSIZIONI ORGANIZZATORIE
Art. 26.
(Competenze in materia penitenziaria).
1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del
magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei
minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento del
venticinquesimo anno di età, dalla sezione specializzata che
ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario
della sezione stessa.
Art. 27.
(Sorveglianza).
1. La sorveglianza prevista dall'articolo 14 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, è esercitata dal presidente della corte
d'appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore
generale della stessa corte sugli uffici del pubblico
ministero operanti nel distretto.
Art. 28.
(Garante del minore).
1. Nei casi di accertata grave e persistente
conflittualità tra i genitori, che pregiudichi in modo
rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il
giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la
decadenza della loro potestà, nomina un garante del minore.
2. Alla nomina del garante del minore si fa luogo,
altresì, nei casi in cui sia necessaria la nomina di un tutore
o di un curatore ed il giudice non ritenga di poter designare
un prossimo congiunto dell'incapace.
3. La nomina di cui ai commi 1 e 2 deve seguire anche nei
casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra
genitori e minori.
4. Il garante del minore è scelto tra persone che
dimostrino una speciale capacità, competenza ed esperienza in
ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
5. Il garante del minore presta giuramento dinanzi al
giudice che l'ha nominato e dura in carica finché ad istanza
di parte, del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non
accerti che sono cessate le cause che hanno determinato la
nomina.
6. Il garante del minore è legittimato ad intervenire,
come attore o come convenuto, in tutti i procedimenti civili e
ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti
penali. Nei casi di cui al comma 1 esercita la rappresentanza
legale del minore.
7. Il garante del minore stabilisce contatti con i servizi
sociali nei casi in cui ritenga necessario od opportuno il
loro intervento e vigila sulla tempestività ed efficacia
dell'intervento stesso.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29.
(Organici).
1. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i
tribunali e le corti d'appello è aumentata delle unità
necessarie alla copertura dei posti previsti dalle tabelle A e
B allegate alla presente legge.
2. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli
assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato con
provvedimento del Ministro della giustizia secondo le esigenze
delle sezioni specializzate o delle sezioni specializzate di
appello.
Art. 30.
(Assegnazione dei magistrati).
1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e
alle relative procure sono assegnati alle sezioni
specializzate degli uffici giudiziari aventi sede nei
capoluoghi di provincia del distretto di appartenenza ove non
richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di
prima applicazione della presente legge, provvede
all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli di norma
tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione
svolti o da organizzare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della medesima legge, a cura del Consiglio stesso, e
che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini
necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.
Art. 31.
(Affari pendenti).
1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede secondo le seguenti
modalità:
a) gli affari penali e gli affari contenziosi
civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso
ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla
cognizione delle sezioni specializzate competenti per
territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per
le cause civili passate in decisione e per i procedimenti
penali per i quali è già stato dichiarato aperto il
dibattimento;
b) le domande di affidamento preadottivo
presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, sono trasmesse alle sezioni
specializzate del luogo di residenza dei richiedenti, a meno
che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda
sia esaminata da altro tribunale;
c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari
sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le
sezioni specializzate competenti per territorio.
Art. 32.
(Ufficio del servizio sociale).
1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei
centri di rieducazione per minorenni e dei relativi uffici del
servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa
organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale del
servizio sociale è ripartito ai sensi dell'articolo 1 della
legge 16 luglio 1962, n. 1085, in nuclei funzionanti presso
ogni sezione specializzata.
Art. 33.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per l'anno 2002 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 34.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30 e 32
della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data
di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta
Ufficiale.
TABELLA A
(articolo 29, comma 1)
MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE
DEL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA E I MINORI
... (omissis) ...
(Segue Tabella A)
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(Segue Tabella A)
... (omissis) ...
(Segue Tabella A)
... (omissis) ...
(Segue Tabella A)
... (omissis) ...
(Segue Tabella A)
... (omissis) ...
TABELLA B
(articolo 29, comma 1)
MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE DI APPELLO
PER LA FAMIGLIA E I MINORI
... (omissis) ...