XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2658
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissione parlamentare per l'anziano).
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'anziano
con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione
degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai
diritti e alla tutela dei soggetti in età avanzata.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti
sui risultati delle attività svolte da pubbliche
amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni
attinenti ai diritti e alla tutela dei soggetti in età
avanzata.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza
almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula
osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione
vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla
normativa dell'Unione europea ed alle raccomandazioni delle
Nazioni Unite.
6. E' istituita la "Giornata italiana per i diritti
dell'anziano" da celebrare il 27 ottobre di ogni anno. Il
Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di
svolgimento della Giornata, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Osservatorio nazionale per l'anziano).
1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'Osservatorio nazionale per l'anziano,
presieduto dal Ministro stesso.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti ed
il miglioramento della qualità della vita dei soggetti in età
avanzata, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi
riferiti agli anziani e di rafforzare la cooperazione
scientifica per lo sviluppo di una migliore longevità nel
mondo. Il piano individua altresì le modalità di finanziamento
degli interventi da esso previsti nonché le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Il piano è trasmesso alla Commissione di cui
all'articolo 1, che si esprime su di esso entro sessanta
giorni.
4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di
trasmissione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo
piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
sulla condizione dell'anziano in Italia e sull'attuazione dei
relativi diritti.
Art. 3.
(Centro nazionale di studio, documentazione e analisi per
gli anziani).
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un
Centro nazionale di studio, documentazione e analisi delle
problematiche connesse con la condizione di anziano. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali può stipulare convenzioni, anche di
durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che
abbiano particolare qualificazione nel campo degli anziani.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative
statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali;
progetti di legge statali o regionali; dati statistici,
disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con
l'Istituto nazionale di statistica; pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei
servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi
quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate
agli anziani a livello nazionale, regionale, locale;
c) analizzare le condizioni degli anziani, sotto
tutti i possibili aspetti ed implicazioni;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale di cui
all'articolo 2, comma 5; evidenziare gli indicatori sociali e
le diverse variabili che incidono sul benessere degli anziani
in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta di
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età
avanzata nonché di interventi per l'assistenza alla famiglia
qualora sussistano condizioni di indigenza o di disabilità;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di anziani, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela
e lo sviluppo dei soggetti in età avanzata;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo degli anziani.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente
legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di
studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali.
Art. 4.
(Organizzazione).
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui
all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede
con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative
sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali,
impegnati nella promozione e nella tutela degli anziani.
3. Il Centro di cui all'articolo 3 della presente legge
assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui
all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
4. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di
longevità tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo
con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di
Trento e Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, idonee misure di
coordinamento degli interventi locali, di raccolta ed
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione
dell'anziano in ambito regionale. In particolare devono essere
acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica,
sanitaria, psicologica, degli anziani;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione
per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse
attivate dai privati.
5. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun
anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui
all'articolo 3.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui
all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in
5.165.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste
dall'articolo 4, comma 4, è corrisposta, nell'ambito dello
stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 2002-2004,
una somma annua non superiore a 154.900 euro per ciascuna
regione quale contributo per le spese documentate
sostenute.