XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2648
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Negli edifici penitenziari devono essere realizzati
locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere
relazioni strettamente personali ed affettive".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 28-bis.- (Visite al detenuto). - 1. Al
fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia,
oltre ai colloqui previsti dall'articolo 18 e dall'articolo 37
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il detenuto ha diritto a
godere di una visita al mese, della durata non inferiore alle
quattro ore consecutive, da parte del proprio coniuge o
convivente, in locali idonei e senza alcun controllo
visivo.
Art. 28-ter.- (Calendario delle visite). - 1.
I detenuti hanno diritto a trascorrere la terza domenica di
ogni mese, a partire dalle ore 14.00, con la famiglia nelle
aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il
controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.
2. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per
ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun
detenuto od internato il diritto di cui al comma 1, la
direzione del carcere predispone un apposito calendario delle
visite utilizzando il sistema delle rotazioni".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 30-quater.- (Permessi per visite ai
familiari o conviventi). - 1. Al detenuto in espiazione di
pena che abbia manifestato una particolare intensità di
rapporti con il coniuge, con il convivente o con i familiari,
il giudice di sorveglianza può concedere un permesso della
durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di
carcerazione".
Art. 4.
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia
sono apportate modificazioni agli articoli 37 e 39 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230, nel senso di prevedere,
rispettivamente, che i coniugi ed i conviventi che siano
entrambi detenuti hanno diritto ad usufruire di ulteriori
quattro ore di colloquio mensili e che, per il detenuto od
internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i
propri familiari residenti all'estero, la durata della
conversazione telefonica è pari a sei minuti di effettiva
conversazione per ciascun colloquio ordinario non
effettuato.