XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2646
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).
1. La Repubblica riconosce il sacrificio dei propri
cittadini militari e civili deportati, internati, costretti al
lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori del
Terzo Reich dallo stesso occupati militarmente.
2. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni
naziste di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il
riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai
sensi della Convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929,
resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n.
1615, nonché ai familiari dei deceduti in prigionia o
successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia
d'onore.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data del 15
febbraio 1999 è erogato un indennizzo in denaro, a carattere
simbolico, pari a 500 euro, da erogare in un'unica soluzione,
a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.
Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei
cittadini italiani militari e civili vittime delle
persecuzioni naziste).
1. E' istituito presso il Ministero della difesa il Fondo
per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e
civili vittime delle persecuzioni naziste, al quale
affluiscono:
a) il contributo dello Stato di cui all'articolo
4;
b) eventuali liberalità di enti pubblici e
privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;
c) eventuali contributi di provenienza estera
erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.
2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché
di iniziative e di progetti volti alla conservazione della
memoria, alla testimonianza ed alla ricerca storica, al fine
di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il
futuro.
Art. 3.
(Istituzione della Commissione).
1. E' istituita una Commissione, nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e
dell'economia e delle finanze, incaricata di individuare i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché all'erogazione
dell'indennizzo di cui al medesimo articolo, composta:
a) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un
rappresentante di ciascuno dei citati Ministeri;
b) da un rappresentante per ciascuna delle
seguenti Associazioni: Associazione nazionale ex deportati nei
campi nazisti, Associazione nazionale ex internati e
Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall'internamento e dalla guerra di liberazione;
c) da un rappresentante dell'Organizzazione
internazionale per le migrazioni, incaricato di gestire il
Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati
sotto il regime nazista, sulla base della documentazione
ricevuta nell'ambito del medesimo Programma.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della
Commissione di cui all'articolo 3, pari a 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.