XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2636




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Aero Club d'Italia).

        1. L'Aero Club d'Italia è la confederazione delle federazioni degli sport dell'aria; a tali federazioni possono aderire gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli organismi aventi come finalità lo sviluppo e la promozione del volo nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistici, culturali e, comunque, di utilità sociale e civile.
        2. L'Aero Club d'Italia e le federazioni degli sport dell'aria aderenti sono dotati di personalità giuridica di diritto privato e svolgono la propria attività in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
        3. L'Aero Club d'Italia promuove e favorisce lo sviluppo e la cultura delle attività di volo aventi carattere turistico, addestrativo e sportivo, nonché delle attività ad esse connesse, in particolare dell'attività di autocostruzione aeronautica amatoriale.
        4. L'Aero Club d'Italia rappresenta e coordina le federazioni confederate di cui all'articolo 2 e, in particolare:

            a) è federato al CONI e da questi riconosciuto come rappresentante delle federazioni nazionali degli sport dell'aria ad esso aderenti;

            b) costituisce l'organizzazione nazionale riconosciuta dalla Federazione aeronautica internazionale (FAI), per l'esercizio del potere sportivo sul territorio dello Stato italiano, nei confronti di tutti gli sport dell'aria riconosciuti dalla FAI;

            c) costituisce l'ente di riferimento per le attività rappresentate nei confronti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV);
            d) tutela i diritti e gli interessi dei praticanti degli sport dell'aria; dirime eventuali conflitti di competenza tra le federazioni confederate, a richiesta di una di esse.

        5. Il presidente dell'Aero Club d'Italia rappresenta la confederazione presso il consiglio nazionale del CONI e presso la conferenza generale della FAI.


Art. 2.

(Federazioni).

        1. Nell'ambito degli sport dell'aria sono confederate nell'Aero Club d'Italia le seguenti federazioni di interesse nazionale, costituite alla data del 31 dicembre 1999:

            a) Federazione italiana aero modellismo (FIAM);

            b) Federazione italiana paracadutismo sportivo (FIPAS);

            c) Federazione italiana volo libero (FIVL);

            d) Federazione italiano volo a vela (FIVV);

            e) Federazione italiana volo ultraleggero (FIVU).

        2. Sono altresì confederate nell'Aero Club d'Italia le federazioni di cui all'articolo 4, comma 5.
        3. Le federazioni degli sport dell'aria confederate nell'Aero Club d'Italia sono rette da norme statutarie e regolamentari improntate ai princìpi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di ogni praticante in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. A tale fine gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la rappresentanza di atleti, tecnici sportivi e dilettanti.
        4. Le federazioni di cui al presente articolo mantengono la titolarità dei beni loro appartenenti che costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello dell'Aero Club d'Italia. Esse godono di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, nel rispetto della presente legge e dello statuto dell'Aero Club d'Italia. Nei rapporti con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, le federazioni aderenti sono a tutti gli effetti organi dell'Aero Club d'Italia.
        5. Le federazioni confederate nell'Aero Club d'Italia, distinte per disciplina, riuniscono le associazioni e gli enti che svolgono nell'ambito degli sport dell'aria le medesime attività. Esse perseguono, nelle rispettive aree di competenza, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, e svolgono direttamente e indirettamente ogni attività utile agli interessi delle discipline rappresentate.
        6. La confederazione di nuove federazioni, costituite per la pratica e lo sviluppo degli sport dell'aria riconosciuti dalla FAI e diversi da quelli praticati nell'ambito delle federazioni di cui ai commi 1 e 2, avviene nel rispetto dello statuto dell'Aero Club d'Italia.
        7. Le associazioni e gli enti che svolgono attività nell'ambito degli sport dell'aria per le quali non è ancora costituita un'apposita federazione autonoma possono aderire alle federazioni affini già confederate nell'Aero Club d'Italia.
        8. Per lo svolgimento delle attività di competenza delle federazioni confederate, l'Aero Club d'Italia si avvale degli apparati e delle strutture tecniche e amministrative delle federazioni medesime, con particolare riguardo:

            a) alla predisposizione e alla attuazione dei programmi annuali di attività;

            b) al rilascio e al rinnovo delle licenze da parte della FAI;

            c) alla designazione dei rappresentanti negli organi tecnici e collegiali della FAI;

            d) alla designazione delle rappresentative nazionali a competizioni organizzative dalla FAI;

            e) all'esercizio del potere sportivo della FAI nei rispettivi ambiti;

            f) alla organizzazione di competizioni internazionali, di campionati nazionali, di gare minori e manifestazioni aeree;
            g) all'esame e all'approvazione dei programmi e dei regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica curandone l'organizzazione e lo svolgimento;

            h) alla designazione dei rappresentanti in seno ad organi e commissioni dell'ENAC e dell'ENAV.

        9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'Aero Club d'Italia, può avvalersi delle strutture tecniche e amministrative delle federazioni aderenti per il rilascio o il rinnovo di licenze, brevetti, attestati e certificazioni necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.
        10. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Aero Club d'Italia si avvale delle risorse finanziarie derivanti dai contributi del CONI e dei Ministeri interessati, nonché dalle quote federative, dai proventi dei servizi prestati e da altre fonti pubbliche o private.
        11. Nel bilancio annuale dell'Aero Club d'Italia sono previsti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi in favore delle federazioni confederate per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La quantificazione dei contributi è commisurata al numero dei soggetti praticanti le discipline agonistiche o addestrative, ai costi medi risultanti da apposite tabelle predisposte annualmente dall'Aero Club d'Italia con riferimento a ciascuna disciplina sportiva, nonché ai risultati sportivi riportati da ciascuna federazione.


Art. 3.

(Aero Club locali).

        1. Gli Aero Club locali già federati all'Aero Club d'Italia possono aderire ad una o più delle federazioni degli sport dell'aria di cui all'articolo 2.
        2. Gli Aero Club locali che in base allo statuto sono plurispecialità possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituire più Aero Club monospecialità o mantenere l'assetto posseduto.
        3. La costituzione di nuovi Aero Club locali non può essere assoggettata a vincoli territoriali.

Art. 4.

(Norme transitorie e attuative).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario.
        2. All'atto della nomina del commissario straordinario di cui al comma 1 decadono gli organi dell'Aero Club d'Italia in carica alla medesima data.
        3. Sino all'insediamento dei nuovi organi, il commissario straordinario di cui al comma 1 svolge le funzioni spettanti agli organi dell'Aero Club d'Italia in carica alla data della sua nomina.
        4. Al commissario straordinario di cui al comma 1 sono altresì attribuite funzioni di mediazione in caso di eventuali controversie o reclami del personale già dipendente dell'Aero Club d'Italia relativi alla nuova definizione della pianta organica e all'attribuzione della possibilità giuridica di diritto privato.
        5. Il commissario straordinario di cui al comma 1 promuove, entro tre mesi dalla sua nomina, la costituzione delle federazioni di seguito indicate, nonché la loro confederazione nell'Aero Club d'Italia:

            a) Federazione italiana volo acrobatico (FIVA);

            b) Federazione italiana volo a motore (FIVOM);

            c) Federazione italiana aerostati e dirigibili (FIAD).

        6. Ai fini di cui al comma 5 il commissario straordinario convoca distinte assemblee alle quali partecipano:

            a) gli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia che praticano la relativa specialità;

            b) le associazioni che sono state federate, almeno per un anno, all'Aero Club d'Italia successivamente al 31 dicembre 1989 e che praticano la relativa specialità;

            c) gli altri club ed associazioni che, praticando la specialità interessata, ne facciano esplicita domanda al commissario straordinario almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

        7. Il commissario straordinario di cui al comma 1 può avvalersi di consulenti specifici nel numero massimo di tre, per l'esercizio del suo mandato. Egli, sentite le federazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e le rappresentanze dei praticanti delle specialità sportive di cui al comma 5 del presente articolo, entro sei mesi dalla sua nomina, redige il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e un modello di statuto tipo delle federazioni degli sport dell'aria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. Tali modelli sono trasmessi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il quale, entro tre mesi dalla data di ricevimento, rende esecutivo il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia con proprio decreto.
        8. Le federazioni degli sport dell'aria di cui all'articolo 2, entro tre mesi dalla data di ricevimento dello statuto-tipo di cui al comma 7, provvedono ad adeguare i propri statuti ai requisiti previsti dal medesimo.
        9. Il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla convocazione degli organi statutari dell'Aero Club d'Italia entro un mese dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7.


Art. 5.

(Abrogazione).

        
1. La legge 29 maggio 1954, n. 340, è abrogata.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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