XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2636
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aero Club d'Italia).
1. L'Aero Club d'Italia è la confederazione delle
federazioni degli sport dell'aria; a tali federazioni possono
aderire gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli
organismi aventi come finalità lo sviluppo e la promozione del
volo nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistici,
culturali e, comunque, di utilità sociale e civile.
2. L'Aero Club d'Italia e le federazioni degli sport
dell'aria aderenti sono dotati di personalità giuridica di
diritto privato e svolgono la propria attività in conformità
alle deliberazioni e agli indirizzi del Comitato
internazionale olimpico e del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI).
3. L'Aero Club d'Italia promuove e favorisce lo sviluppo e
la cultura delle attività di volo aventi carattere turistico,
addestrativo e sportivo, nonché delle attività ad esse
connesse, in particolare dell'attività di autocostruzione
aeronautica amatoriale.
4. L'Aero Club d'Italia rappresenta e coordina le
federazioni confederate di cui all'articolo 2 e, in
particolare:
a) è federato al CONI e da questi riconosciuto
come rappresentante delle federazioni nazionali degli sport
dell'aria ad esso aderenti;
b) costituisce l'organizzazione nazionale
riconosciuta dalla Federazione aeronautica internazionale
(FAI), per l'esercizio del potere sportivo sul territorio
dello Stato italiano, nei confronti di tutti gli sport
dell'aria riconosciuti dalla FAI;
c) costituisce l'ente di riferimento per le
attività rappresentate nei confronti dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), dell'Ente nazionale per
l'assistenza al volo (ENAV);
d) tutela i diritti e gli interessi dei praticanti
degli sport dell'aria; dirime eventuali conflitti di
competenza tra le federazioni confederate, a richiesta di una
di esse.
5. Il presidente dell'Aero Club d'Italia rappresenta la
confederazione presso il consiglio nazionale del CONI e presso
la conferenza generale della FAI.
Art. 2.
(Federazioni).
1. Nell'ambito degli sport dell'aria sono confederate
nell'Aero Club d'Italia le seguenti federazioni di interesse
nazionale, costituite alla data del 31 dicembre 1999:
a) Federazione italiana aero modellismo (FIAM);
b) Federazione italiana paracadutismo sportivo
(FIPAS);
c) Federazione italiana volo libero (FIVL);
d) Federazione italiano volo a vela (FIVV);
e) Federazione italiana volo ultraleggero
(FIVU).
2. Sono altresì confederate nell'Aero Club d'Italia le
federazioni di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Le federazioni degli sport dell'aria confederate
nell'Aero Club d'Italia sono rette da norme statutarie e
regolamentari improntate ai princìpi di democrazia interna e
di partecipazione all'attività sportiva da parte di ogni
praticante in condizioni di parità e in armonia con
l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. A tale
fine gli statuti prevedono procedure elettorali che
garantiscono, negli organi direttivi, la rappresentanza di
atleti, tecnici sportivi e dilettanti.
4. Le federazioni di cui al presente articolo mantengono
la titolarità dei beni loro appartenenti che costituiscono a
tutti gli effetti patrimonio distinto da quello dell'Aero Club
d'Italia. Esse godono di autonomia tecnica, organizzativa e
gestionale, nel rispetto della presente legge e dello statuto
dell'Aero Club d'Italia. Nei rapporti con enti ed istituzioni
nazionali ed internazionali, le federazioni aderenti sono a
tutti gli effetti organi dell'Aero Club d'Italia.
5. Le federazioni confederate nell'Aero Club d'Italia,
distinte per disciplina, riuniscono le associazioni e gli enti
che svolgono nell'ambito degli sport dell'aria le medesime
attività. Esse perseguono, nelle rispettive aree di
competenza, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, e
svolgono direttamente e indirettamente ogni attività utile
agli interessi delle discipline rappresentate.
6. La confederazione di nuove federazioni, costituite per
la pratica e lo sviluppo degli sport dell'aria riconosciuti
dalla FAI e diversi da quelli praticati nell'ambito delle
federazioni di cui ai commi 1 e 2, avviene nel rispetto dello
statuto dell'Aero Club d'Italia.
7. Le associazioni e gli enti che svolgono attività
nell'ambito degli sport dell'aria per le quali non è ancora
costituita un'apposita federazione autonoma possono aderire
alle federazioni affini già confederate nell'Aero Club
d'Italia.
8. Per lo svolgimento delle attività di competenza delle
federazioni confederate, l'Aero Club d'Italia si avvale degli
apparati e delle strutture tecniche e amministrative delle
federazioni medesime, con particolare riguardo:
a) alla predisposizione e alla attuazione dei
programmi annuali di attività;
b) al rilascio e al rinnovo delle licenze da parte
della FAI;
c) alla designazione dei rappresentanti negli
organi tecnici e collegiali della FAI;
d) alla designazione delle rappresentative
nazionali a competizioni organizzative dalla FAI;
e) all'esercizio del potere sportivo della FAI nei
rispettivi ambiti;
f) alla organizzazione di competizioni
internazionali, di campionati nazionali, di gare minori e
manifestazioni aeree;
g) all'esame e all'approvazione dei programmi e
dei regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica
curandone l'organizzazione e lo svolgimento;
h) alla designazione dei rappresentanti in seno ad
organi e commissioni dell'ENAC e dell'ENAV.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con l'Aero Club d'Italia, può avvalersi delle
strutture tecniche e amministrative delle federazioni aderenti
per il rilascio o il rinnovo di licenze, brevetti, attestati e
certificazioni necessari per lo svolgimento delle rispettive
attività.
10. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
l'Aero Club d'Italia si avvale delle risorse finanziarie
derivanti dai contributi del CONI e dei Ministeri interessati,
nonché dalle quote federative, dai proventi dei servizi
prestati e da altre fonti pubbliche o private.
11. Nel bilancio annuale dell'Aero Club d'Italia sono
previsti, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
contributi in favore delle federazioni confederate per lo
svolgimento delle loro attività istituzionali. La
quantificazione dei contributi è commisurata al numero dei
soggetti praticanti le discipline agonistiche o addestrative,
ai costi medi risultanti da apposite tabelle predisposte
annualmente dall'Aero Club d'Italia con riferimento a ciascuna
disciplina sportiva, nonché ai risultati sportivi riportati da
ciascuna federazione.
Art. 3.
(Aero Club locali).
1. Gli Aero Club locali già federati all'Aero Club
d'Italia possono aderire ad una o più delle federazioni degli
sport dell'aria di cui all'articolo 2.
2. Gli Aero Club locali che in base allo statuto sono
plurispecialità possono, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, costituire più Aero Club
monospecialità o mantenere l'assetto posseduto.
3. La costituzione di nuovi Aero Club locali non può
essere assoggettata a vincoli territoriali.
Art. 4.
(Norme transitorie e attuative).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è nominato un commissario
straordinario.
2. All'atto della nomina del commissario straordinario di
cui al comma 1 decadono gli organi dell'Aero Club d'Italia in
carica alla medesima data.
3. Sino all'insediamento dei nuovi organi, il commissario
straordinario di cui al comma 1 svolge le funzioni spettanti
agli organi dell'Aero Club d'Italia in carica alla data della
sua nomina.
4. Al commissario straordinario di cui al comma 1 sono
altresì attribuite funzioni di mediazione in caso di eventuali
controversie o reclami del personale già dipendente dell'Aero
Club d'Italia relativi alla nuova definizione della pianta
organica e all'attribuzione della possibilità giuridica di
diritto privato.
5. Il commissario straordinario di cui al comma 1
promuove, entro tre mesi dalla sua nomina, la costituzione
delle federazioni di seguito indicate, nonché la loro
confederazione nell'Aero Club d'Italia:
a) Federazione italiana volo acrobatico (FIVA);
b) Federazione italiana volo a motore (FIVOM);
c) Federazione italiana aerostati e dirigibili
(FIAD).
6. Ai fini di cui al comma 5 il commissario straordinario
convoca distinte assemblee alle quali partecipano:
a) gli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia
che praticano la relativa specialità;
b) le associazioni che sono state federate, almeno
per un anno, all'Aero Club d'Italia successivamente al 31
dicembre 1989 e che praticano la relativa specialità;
c) gli altri club ed associazioni che, praticando
la specialità interessata, ne facciano esplicita domanda al
commissario straordinario almeno quindici giorni prima della
data fissata per l'assemblea.
7. Il commissario straordinario di cui al comma 1 può
avvalersi di consulenti specifici nel numero massimo di tre,
per l'esercizio del suo mandato. Egli, sentite le federazioni
di cui all'articolo 2, comma 1, e le rappresentanze dei
praticanti delle specialità sportive di cui al comma 5 del
presente articolo, entro sei mesi dalla sua nomina, redige il
nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e un modello di statuto
tipo delle federazioni degli sport dell'aria, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. Tali
modelli sono trasmessi al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti il quale, entro tre mesi dalla data di ricevimento,
rende esecutivo il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia con
proprio decreto.
8. Le federazioni degli sport dell'aria di cui
all'articolo 2, entro tre mesi dalla data di ricevimento dello
statuto-tipo di cui al comma 7, provvedono ad adeguare i
propri statuti ai requisiti previsti dal medesimo.
9. Il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
alla convocazione degli organi statutari dell'Aero Club
d'Italia entro un mese dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 7.
Art. 5.
(Abrogazione).
1. La legge 29 maggio 1954, n. 340, è abrogata.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.