XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2635




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. In armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, lo Stato e le regioni favoriscono, anche mediante il sostegno e la promozione dell'agriturismo, le iniziative volte a riqualificare, tutelare e valorizzare le specificità territoriali delle zone a vocazione agricola, a sostenere attività di tutela e salvaguardia delle unità agricole attraverso politiche attive volte a sostenere l'incremento dei redditi aziendali e a migliorare la qualità della vita anche attraverso il recupero del patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonché a favorire l'occupazione giovanile.


Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche).

        1. Ai fini della presente legge per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività principale.
        2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
        3. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'azienda agricola può impiegare manodopera agricola, sia familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, sia dipendente a tempo determinato o indeterminato, anche ricorrendo a contratti di formazione lavoro.
        4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

                a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

                b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o prodotti di altre aziende agricole della zona;

                c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda;

                d) vendere prodotti propri o di altre aziende agricole della zona.

        5. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne.


Art. 3.

(Locali per attività agrituristiche).

        1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo o nel fondo limitrofo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
        2. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
        3. Le autorizzazioni o concessioni eventualmente necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche alle disposizioni vigenti in materia, non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.


Art. 4.

(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).

        1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica, anche in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Esse disciplinano, altresì, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
        2. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.


Art. 5.

(Elenco regionale).

        1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2.
        2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6.
        3. Le regioni organizzano annualmente, in collaborazione con le associazioni agrituristiche, brevi corsi di formazione, aggiornamento e formazione.


Art. 6.

(Disciplina amministrativa
e autorizzazione comunale).

        1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune ove ha sede l'immobile apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe massime che intendono praticare nell'anno in corso.
        2. Il sindaco delibera sulle domande di cui al comma 1 entro due mesi dalla data di presentazione. Decorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.


Art. 7.

(Programma regionale agrituristico
e rivitalizzazione delle aree rurali).

        1. La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione dell'Unione europea e dello Stato, nonchè con la pianificazione territoriale e paesaggistica, redige il programma agrituristico.
        2. Il programma di cui al comma 1, aggiornato periodicamente, stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e le procedure di accesso ai contributi finanziari.
        3. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali, sentite anche le autorità incaricate della gestione delle riserve e dei parchi nazionali e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.
        4. Le proposte di cui al comma 3 devono contenere:

                a) la perimetrazione delle zone;

                b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

                c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

                d) la descrizione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
                e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e di bevande.

        5. Le regioni possono concedere agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Per la concessione degli incentivi si tiene conto, fra l'altro:

                a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

                b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore, ovvero di una donna imprenditrice;

                c) dei servizi offerti;

                d) dei metodi utilizzati nella produzione o trasformazione dei prodotti offerti;

                e) dell'attuazione di programmi di agricoltura biologica, biodinamica o di agricoltura ecocompatibile.

        6. Le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le più rappresentative associazioni di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.


Art. 8.

(Promozione e incentivi all'agriturismo).

        1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, composto da rappresentanti delle associazioni degli operatori agrituristici più rappresentative sul piano nazionale. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di categoria. L'Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sullo stato dell'agriturismo e formula, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
        2. La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le associazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e di propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali o interaziendali a carattere sperimentale.
        3. Le comunità montane, i comprensori e le unioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalla normativa vigente per redigere un piano integrato di interventi. Il piano, con il relativo finanziamento, è approvato dalla regione entro due mesi dalla data di recepimento.
        4. Le regioni possono, altresì, concedere incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e della individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.
        5. Annualmente le regioni trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici.


Art. 9.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la promozione dell'agriturismo.
        2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 15.493.700 per l'anno 2002 e di euro 20.658.275 a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 10.

(Norme transitorie e finali).

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.
        2. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro un anno dalla medesima data, conformare le proprie attività alle disposizioni della presente legge.
        3. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.



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