XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2635
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. In armonia con i programmi di sviluppo rurale
dell'Unione europea, lo Stato e le regioni favoriscono, anche
mediante il sostegno e la promozione dell'agriturismo, le
iniziative volte a riqualificare, tutelare e valorizzare le
specificità territoriali delle zone a vocazione agricola, a
sostenere attività di tutela e salvaguardia delle unità
agricole attraverso politiche attive volte a sostenere
l'incremento dei redditi aziendali e a migliorare la qualità
della vita anche attraverso il recupero del patrimonio rurale
naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela
dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici recuperando le
connesse tradizioni enogastronomiche, a tutelare e promuovere
le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a
sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonché a favorire
l'occupazione giovanile.
Art. 2.
(Definizione di attività agrituristiche).
1. Ai fini della presente legge per attività
agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma
di società di capitali o di persone, oppure associati tra
loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione e complementarità rispetto
all'attività principale.
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto
delle norme di cui alla presente legge, non costituisce
distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
3. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica
l'azienda agricola può impiegare manodopera agricola, sia
familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice
civile, sia dipendente a tempo determinato o indeterminato,
anche ricorrendo a contratti di formazione lavoro.
4. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri o prodotti di altre aziende
agricole della zona;
c) organizzare attività ricreative o culturali
nell'ambito dell'azienda;
d) vendere prodotti propri o di altre aziende
agricole della zona.
5. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i
cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti
anche attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3.
(Locali per attività agrituristiche).
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata
nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel
fondo o nel fondo limitrofo e non più necessari alla
conduzione dello stesso.
2. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. Le autorizzazioni o concessioni eventualmente
necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o
adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche
alle disposizioni vigenti in materia, non sono soggette ad
oneri di urbanizzazione.
Art. 4.
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del
territorio, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi
per lo svolgimento dell'attività agrituristica, anche in
funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di
quanto disposto dalla presente legge. Esse disciplinano,
altresì, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
2. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalle
regioni.
Art. 5.
(Elenco regionale).
1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi
dell'articolo 2.
2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6.
3. Le regioni organizzano annualmente, in collaborazione
con le associazioni agrituristiche, brevi corsi di formazione,
aggiornamento e formazione.
Art. 6.
(Disciplina amministrativa
e autorizzazione comunale).
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, che
intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare
al comune ove ha sede l'immobile apposita domanda contenente
la descrizione dettagliata delle attività proposte, con
l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli
edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della
capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e
delle tariffe massime che intendono praticare nell'anno in
corso.
2. Il sindaco delibera sulle domande di cui al comma 1
entro due mesi dalla data di presentazione. Decorso tale
termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo.
Art. 7.
(Programma regionale agrituristico
e rivitalizzazione delle aree rurali).
1. La regione, in armonia con gli indirizzi della
programmazione dell'Unione europea e dello Stato, nonchè con
la pianificazione territoriale e paesaggistica, redige il
programma agrituristico.
2. Il programma di cui al comma 1, aggiornato
periodicamente, stabilisce gli obiettivi di sviluppo
dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone
di prevalente interesse agrituristico e le procedure di
accesso ai contributi finanziari.
3. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli
enti locali, sentite anche le autorità incaricate della
gestione delle riserve e dei parchi nazionali e le
associazioni agrituristiche operanti nella regione.
4. Le proposte di cui al comma 3 devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in
atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di
edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione
agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali,
paesaggistiche, ambientali, agricole e culturali delle zone,
con particolare riguardo al patrimonio storico ed
artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità
agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti
per la ricezione e la somministrazione di alimenti e di
bevande.
5. Le regioni possono concedere agli imprenditori agricoli
incentivi per realizzare attività agrituristiche. Per la
concessione degli incentivi si tiene conto, fra l'altro:
a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di
prevalente interesse agrituristico;
b) della conduzione dell'azienda da parte di un
giovane imprenditore, ovvero di una donna imprenditrice;
c) dei servizi offerti;
d) dei metodi utilizzati nella produzione o
trasformazione dei prodotti offerti;
e) dell'attuazione di programmi di agricoltura
biologica, biodinamica o di agricoltura ecocompatibile.
6. Le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le
più rappresentative associazioni di operatori agrituristici,
sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso
attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione
professionale e promozione.
Art. 8.
(Promozione e incentivi all'agriturismo).
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito l'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo, composto da rappresentanti delle
associazioni degli operatori agrituristici più rappresentative
sul piano nazionale. L'Osservatorio cura la raccolta e la
elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e
dalle associazioni di categoria. L'Osservatorio pubblica
annualmente un rapporto sullo stato dell'agriturismo e
formula, anche con il contributo di esperienze estere,
proposte per lo sviluppo del settore.
2. La regione incentiva e coordina, anche in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, con le associazioni agrituristiche e con gli enti
locali, attraverso idonee forme di pubblicità e di propaganda,
la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene
la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali o
interaziendali a carattere sperimentale.
3. Le comunità montane, i comprensori e le unioni di
comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in
ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si
associano nelle forme stabilite dalla normativa vigente per
redigere un piano integrato di interventi. Il piano, con il
relativo finanziamento, è approvato dalla regione entro due
mesi dalla data di recepimento.
4. Le regioni possono, altresì, concedere incentivi agli
imprenditori agricoli per attività agrituristiche anche in
attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale
e della individuazione delle zone di prevalente interesse
agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale,
del programma agricolo regionale e dei piani zonali di
sviluppo agricolo, se esistenti.
5. Annualmente le regioni trasmettono al Ministero delle
politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di
attuazione dei programmi agrituristici.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito
fondo per la promozione dell'agriturismo.
2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di euro 15.493.700 per l'anno 2002 e di
euro 20.658.275 a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni
successivi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 10.
(Norme transitorie e finali).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della
presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e
delle relative norme di attuazione.
2. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio
dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore
della presente legge devono, entro un anno dalla medesima
data, conformare le proprie attività alle disposizioni della
presente legge.
3. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.