XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2633
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agenzia nazionale per l'alimentazione).
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'alimentazione,
di seguito denominata "ANA".
2. L'ANA è un ente di diritto pubblico operante nel campo
dell'alimentazione a tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari destinati agli uomini o agli animali.
3. L'ANA opera in conformità alle disposizioni della
presente legge e sulla base degli indirizzi definiti dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 2.
(Funzioni dell'ANA).
1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo
1, comma 2, all'ANA sono attribuite le seguenti funzioni:
a) garantire, sviluppare, valorizzare e promuovere
una alimentazione sana e sicura, anche tramite la
realizzazione di progetti pilota, nel quadro del programma
nazionale sull'alimentazione, predisposto annualmente dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, ed in linea
con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana
all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali
in tema di alimentazione;
b) sostenere i processi di riconversione agricola,
in particolare delle piccole e medie imprese, anche
promuovendo la domanda di alimenti sani e sicuri in conformita
ai princìpi dello sviluppo sostenibile;
c) provvedere all'accertamento della composizione
e della innocuità dei prodotti destinati all'alimentazione;
d) favorire il processo di trasferimento
tecnologico e delle esperienze positive nel campo
dell'agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli,
in particolare di piccola e media dimensione, nell'ambito
degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;
e) fornire, a richiesta, nei settori di propria
competenza, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al
comma 2, un supporto tecnico specialistico ed organizzativo
alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in
ambito nazionale ed internazionale, nonché alle regioni e agli
enti locali per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
f) promuovere convegni e dibattiti scientifici a
carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i
propri compiti istituzionali. Rendere noti mediante
pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche
effettuate, o i metodi di analisi elaborati ed in generale la
documentazione scientifica elaborata o raccolta.
2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie
attività e gli obiettivi prioritari della politica nazionale
nel campo dell'alimentazione, l'ANA conclude accordi di
programma con i Ministeri della salute, delle politiche
agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle attività produttive, nonché con altre
amministrazioni pubbliche, con le modalità di finanziamento
previste dall'articolo 17.
Art. 3.
(Collaborazioni).
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
2, l'ANA può:
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con
soggetti pubblici e privati interessati. Gli accordi, nei
quali sono definiti anche i relativi aspetti economici,
possono, altresì, prevedere l'effettuazione di attività
tecnico-scientifiche, anche formative, da parte del personale
dell'ANA;
b) realizzare e coordinare una rete operativa per
la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle
esperienze nei settori di competenza;
c) creare un sistema di monitoraggio delle
iniziative sull'alimentazione in ambito locale e promuovere
interventi in tali settori;
d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o
la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di
iniziative per il perseguimento dell'obiettivo di un uso
corretto dell'alimentazione, nonché di progetti di ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico;
e) favorire l'attività di formazione, in
particolare postuniversitaria, anche al fine di consentire la
crescita occupazionale qualificata;
f) predisporre, nel rispetto del segreto
industriale, programmi di ricerca scientifica e tecnica sui
settori della salute animale e delle possibili conseguenze
sulla salute umana, della medicina veterinaria, della
sicurezza alimentare;
g) raccogliere dati scientifici e tecnici e
procedere ad analisi e studi, in particolare quelli che
permettono di valutare l'evoluzione dei consumi alimentari.
Art. 4.
(Sede, personalità giuridica,
vigilanza e organi).
1. L'ANA ha sede in Roma, ha personalità giuridica di
diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e
successive modificazioni.
2. Sono organi dell'ANA:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
3. Il presidente ed i componenti del consiglio di
amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi e non
possono essere amministratori o dipendenti di società operanti
nei settori di intervento dell'ANA.
4. Le indennità degli organi di cui al comma 2 sono
determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. I membri dell'ANA se dipendenti di pubbliche
amministrazioni possono essere collocati fuori ruolo; se
professori o ricercatori possono essere collocati in
aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.
6. I membri dell'ANA sono scelti tra persone di specifica
e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità
ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non
possono esercitare, nei settori di competenza dell'ANA, alcuna
attività professionale o di consulenza, essere amministratori
di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è
dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, previa contestazione formale dell'incompatibilità,
in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di
quindici giorni.
7. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i
membri dell'ANA non possono intrattenere rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore.
8. Le norme procedurali attinenti al funzionamento
dell'ANA sono stabilite con apposito regolamento adottato dal
Ministro delle politiche agricole e forestali entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I programmi annuali e pluriennali di attività dell'ANA
in materia di alimentazione sana e sicura, corredati dalle
indicazioni finanziarie per la loro attuazione, sono
deliberati dall'ANA stessa ed approvati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
10. Tutti gli atti dell'ANA sono pubblici.
Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'ANA è composto da
cinque membri nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il Ministro della
salute. Il consiglio di amministrazione:
a) elegge il presidente;
b) nomina il direttore generale;
c) stabilisce, in attuazione delle direttive del
Ministro delle politiche agricole e forestali, gli indirizzi
generali dell'attività dell'ANA e verifica la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi
indirizzi;
d) approva, sulla base delle direttive del
Ministro delle politiche agricole e forestali, il programma
triennale di attività e, nell'ambito di esso, il piano di
lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da
attuare e le priorità, stabilendo le conseguenti direttive
generali per l'azione amministrativa e la gestione;
e) delibera il bilancio di previsione, le relative
variazioni e il conto consuntivo;
f) approva la relazione del direttore generale
sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati
conseguiti;
g) delibera i regolamenti interni;
h) delibera su ogni altro argomento che gli sia
stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta
l'iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che
gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti.
Art. 6.
(Funzionamento del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre
anni.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su
convocazione del presidente, di regola almeno una volta al
mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga
necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente
del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.
3. Al consiglio di amministrazione, con voto consultivo,
partecipa il direttore generale.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti
assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.
Art. 7.
(Presidente).
1. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ANA, con
facoltà di delega;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) sovraintende all'andamento generale delle
attività dell'ANA;
d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie e
urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di
amministrazione nella riunione successiva;
e) esercita le altre eventuali attribuzioni
spettantegli in base al regolamento di organizzazione ed ai
regolamenti interni.
Art. 8.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale dura in carica cinque anni e può
essere confermato una sola volta.
2. Il direttore generale:
a) partecipa alle sedute del consiglio di
amministrazione;
b) dirige e coordina le strutture operative
dell'ANA e ne risponde al presidente e al consiglio di
amministrazione;
c) predispone gli atti istruttori da sottoporre
all'esame e alle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio stesso;
d) redige la relazione annuale sull'andamento
delle attività dell'ANA e sui risultati conseguiti, da
sottoporre al consiglio di amministrazione;
e) esercita ogni altro compito inerente la
gestione dell'ANA che gli sia attribuito dal consiglio di
amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base
al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.
Art. 9.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e da un supplente. E' nominato dal Ministro
delle politiche agricole e forestali e dura in carica tre
anni.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) effettua il riscontro sulla gestione dell'ANA
ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le
relative variazioni e redige le relazioni di propria
competenza;
d) riferisce tempestivamente al Ministro
dell'economia e delle finanze ed al presidente del consiglio
di amministrazione dell'ANA sulle eventuali irregolarità
riscontrate in sede di esercizio dell'attività di controllo e
vigilanza.
Art. 10.
(Consiglio scientifico).
1. Il consiglio scientifico è posto sotto la direzione del
direttore generale dell'ANA. Esso è composto da undici membri
nominati dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone
di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità
ed indipendenza. Dura in carica cinque anni.
2. Il consiglio scientifico è convocato dal suo presidente
o su richiesta del direttore generale. Si riunisce almeno sei
volte l'anno.
3. Il consiglio scientifico, oltre a predisporre una banca
dati sulla sicurezza alimentare e ad offrire consulenza
scientifica a quanti lo richiedano, esprime pareri:
a) sul piano nazionale riguardante l'alimentazione
sana e sicura di cui all'articolo 14, commi 3 e 4;
b) sulle richieste dell'osservatorio di cui
all'articolo 14;
c) sul programma annuale di attività del consiglio
di amministrazione dell'ANA.
4. Tutti gli atti del consiglio scientifico sono
pubblici.
Art. 11.
(Verifiche e valutazioni).
1. I bilanci dell'ANA sono approvati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro un mese dalla data di
trasmissione.
2. In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958,
n. 259, e successive modificazioni, la Corte dei conti
esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo
dell'ANA.
Art. 12.
(Divieto di commercializzazione di prodotti alimentari
contenenti organismi geneticamente modificati).
1. Sono vietate la vendita, la commercializzazione e la
somministrazione di prodotti per l'alimentazione umana e
animale contenenti organismi geneticamente modificati.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, per ogni singolo
prodotto venduto o posto in vendita è punito con l'ammenda da
euro 500 ad euro 5.000.
Art. 13.
(Informazione).
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
promuove, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una campagna straordinaria di informazione
indirizzata a fornire ai consumatori informazioni su una
alimentazione sana e sicura.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, promuove corsi di educazione alimentare di
carattere non sanitario nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado.
Art. 14.
(Osservatorio nazionale
sull'alimentazione sana e sicura).
1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi, l'osservatorio nazionale
sull'alimentazione sana e sicura, di seguito denominato
"osservatorio", presieduto dal Ministro o da un suo delegato.
L'osservatorio è composto da venti membri, di cui cinque
nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
dieci da persone designate dalle associazioni dei consumatori
più rappresentative a livello nazionale e cinque dai
produttori di alimenti sani e sicuri.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, sentito il Ministro della
salute, definisce le modalità e i criteri per l'individuazione
dei produttori di alimenti sani e sicuri, ai fini
dell'attività dell'osservatorio.
3. L'osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale per l'alimentazione sana e sicura. Il piano
individua, altresì, le modalità di finanziamento degli
interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento
e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche
amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
4. Il piano di cui al comma 3 è adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Il primo piano
nazionale per l'alimentazione è adottato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'osservatorio, attraverso il Ministro delle politiche
agricole e forestali, presenta al Parlamento ogni due anni una
relazione sulla alimentazione in Italia. Segnala, altresì, al
Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in
relazione all'evoluzione, sul piano internazionale, del
settore di sua competenza.
6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro
tre mesi dall'istituzione dell'osservatorio, adotta un
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'osservatorio stesso, nonché il trattamento giuridico ed
economico del personale addetto, ai sensi della disciplina
stabilita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni. L'osservatorio provvede all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
dall'osservatorio nel limite di quaranta unità. Alla
determinazione della pianta organica si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, in base alla
rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso
alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'osservatorio.
8. L'osservatorio, in aggiunta al personale di ruolo, può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero non superiore a dieci unità, con le modalità previste
dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
9. In sede di prima attuazione della presente legge,
l'osservatorio può provvedere al reclutamento del personale di
ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione
effettuata sulla base delle funzioni e delle competenze ad
esso attribuite dal presente articolo nonché previa verifica
delle competenze e dei requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole
funzioni.
Art. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione sull'attività svolta dall'ANA e dalle società e
consorzi da essa comunque partecipati.
Art. 16.
(Personale).
1. Il rapporto dei dipendenti dell'ANA è regolato ai sensi
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'ANA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali,
di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente
in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito dell'organico
complessivo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 7.
3. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo
di lavoro, al personale dell'ANA si applica il trattamento
economico e giuridico dell'Istituto superiore di sanità
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 17.
(Disposizioni finanziarie).
1. L'ANA provvede allo svolgimento delle funzioni
istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio
patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal
contributo di enti, dagli accordi di programma con le
amministrazioni interessate, dall'Unione europea, da altri
organismi internazionali operanti nel settore e con ogni altro
provento connesso alla sua attività.
2. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANA è
assegnato un contributo dello Stato di euro 1.500.000 per
l'anno 2002 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e euro
2.000.000 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni
successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.