XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2633




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agenzia nazionale per l'alimentazione).

        1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'alimentazione, di seguito denominata "ANA".
        2. L'ANA è un ente di diritto pubblico operante nel campo dell'alimentazione a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari destinati agli uomini o agli animali.
        3. L'ANA opera in conformità alle disposizioni della presente legge e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.


Art. 2.

(Funzioni dell'ANA).

        1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, all'ANA sono attribuite le seguenti funzioni:

            a) garantire, sviluppare, valorizzare e promuovere una alimentazione sana e sicura, anche tramite la realizzazione di progetti pilota, nel quadro del programma nazionale sull'alimentazione, predisposto annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali in tema di alimentazione;

            b) sostenere i processi di riconversione agricola, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di alimenti sani e sicuri in conformita ai princìpi dello sviluppo sostenibile;

            c) provvedere all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti destinati all'alimentazione;
            d) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive nel campo dell'agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli, in particolare di piccola e media dimensione, nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;

            e) fornire, a richiesta, nei settori di propria competenza, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, un supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonché alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle rispettive funzioni;

            f) promuovere convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali. Rendere noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, o i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta.

        2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attività e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'alimentazione, l'ANA conclude accordi di programma con i Ministeri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, nonché con altre amministrazioni pubbliche, con le modalità di finanziamento previste dall'articolo 17.


Art. 3.

(Collaborazioni).

        1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'ANA può:

            a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati interessati. Gli accordi, nei quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono, altresì, prevedere l'effettuazione di attività tecnico-scientifiche, anche formative, da parte del personale dell'ANA;

            b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza;

            c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative sull'alimentazione in ambito locale e promuovere interventi in tali settori;

            d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento dell'obiettivo di un uso corretto dell'alimentazione, nonché di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

            e) favorire l'attività di formazione, in particolare postuniversitaria, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;

                f) predisporre, nel rispetto del segreto industriale, programmi di ricerca scientifica e tecnica sui settori della salute animale e delle possibili conseguenze sulla salute umana, della medicina veterinaria, della sicurezza alimentare;

                g) raccogliere dati scientifici e tecnici e procedere ad analisi e studi, in particolare quelli che permettono di valutare l'evoluzione dei consumi alimentari.


Art. 4.

(Sede, personalità giuridica,
vigilanza e organi).

        1. L'ANA ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e successive modificazioni.
        2. Sono organi dell'ANA:

            a) il consiglio di amministrazione;
            b) il presidente;

            c) il direttore;

            d) il collegio dei revisori dei conti.

        3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi e non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ANA.
        4. Le indennità degli organi di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. I membri dell'ANA se dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere collocati fuori ruolo; se professori o ricercatori possono essere collocati in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
        6. I membri dell'ANA sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei settori di competenza dell'ANA, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni.
        7. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri dell'ANA non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore.
        8. Le norme procedurali attinenti al funzionamento dell'ANA sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        9. I programmi annuali e pluriennali di attività dell'ANA in materia di alimentazione sana e sicura, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, sono deliberati dall'ANA stessa ed approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
        10. Tutti gli atti dell'ANA sono pubblici.


Art. 5.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione dell'ANA è composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro della salute. Il consiglio di amministrazione:

            a) elegge il presidente;

            b) nomina il direttore generale;

            c) stabilisce, in attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali, gli indirizzi generali dell'attività dell'ANA e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi;

            d) approva, sulla base delle direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali, il programma triennale di attività e, nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorità, stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

            e) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

            f) approva la relazione del direttore generale sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati conseguiti;

            g) delibera i regolamenti interni;

            h) delibera su ogni altro argomento che gli sia stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti.

Art. 6.

(Funzionamento del consiglio
di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
        2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.
        3. Al consiglio di amministrazione, con voto consultivo, partecipa il direttore generale.
        4. I componenti del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.


Art. 7.

(Presidente).

        1. Il presidente:

            a) ha la rappresentanza legale dell'ANA, con facoltà di delega;

            b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

            c) sovraintende all'andamento generale delle attività dell'ANA;

            d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella riunione successiva;

            e) esercita le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.


Art. 8.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
        2. Il direttore generale:

            a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;
            b) dirige e coordina le strutture operative dell'ANA e ne risponde al presidente e al consiglio di amministrazione;

            c) predispone gli atti istruttori da sottoporre all'esame e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso;

            d) redige la relazione annuale sull'andamento delle attività dell'ANA e sui risultati conseguiti, da sottoporre al consiglio di amministrazione;

            e) esercita ogni altro compito inerente la gestione dell'ANA che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.


Art. 9.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente. E' nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dura in carica tre anni.
        2. Il collegio dei revisori dei conti:

            a) effettua il riscontro sulla gestione dell'ANA ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

            b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

            c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni e redige le relazioni di propria competenza;

            d) riferisce tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ed al presidente del consiglio di amministrazione dell'ANA sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di controllo e vigilanza.


Art. 10.

(Consiglio scientifico).

        1. Il consiglio scientifico è posto sotto la direzione del direttore generale dell'ANA. Esso è composto da undici membri nominati dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. Dura in carica cinque anni.
        2. Il consiglio scientifico è convocato dal suo presidente o su richiesta del direttore generale. Si riunisce almeno sei volte l'anno.
        3. Il consiglio scientifico, oltre a predisporre una banca dati sulla sicurezza alimentare e ad offrire consulenza scientifica a quanti lo richiedano, esprime pareri:

            a) sul piano nazionale riguardante l'alimentazione sana e sicura di cui all'articolo 14, commi 3 e 4;

            b) sulle richieste dell'osservatorio di cui all'articolo 14;

            c) sul programma annuale di attività del consiglio di amministrazione dell'ANA.

        4. Tutti gli atti del consiglio scientifico sono pubblici.


Art. 11.

(Verifiche e valutazioni).

        1. I bilanci dell'ANA sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, entro un mese dalla data di trasmissione.
        2. In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo dell'ANA.


Art. 12.

(Divieto di commercializzazione di prodotti alimentari
contenenti organismi geneticamente modificati).

        1. Sono vietate la vendita, la commercializzazione e la somministrazione di prodotti per l'alimentazione umana e animale contenenti organismi geneticamente modificati.
        2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per ogni singolo prodotto venduto o posto in vendita è punito con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.


Art. 13.

(Informazione).

        1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna straordinaria di informazione indirizzata a fornire ai consumatori informazioni su una alimentazione sana e sicura.
        2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove corsi di educazione alimentare di carattere non sanitario nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.


Art. 14.

(Osservatorio nazionale
sull'alimentazione sana e sicura).

        1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'osservatorio nazionale sull'alimentazione sana e sicura, di seguito denominato "osservatorio", presieduto dal Ministro o da un suo delegato. L'osservatorio è composto da venti membri, di cui cinque nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dieci da persone designate dalle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale e cinque dai produttori di alimenti sani e sicuri.
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, sentito il Ministro della salute, definisce le modalità e i criteri per l'individuazione dei produttori di alimenti sani e sicuri, ai fini dell'attività dell'osservatorio.
        3. L'osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale per l'alimentazione sana e sicura. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
        4. Il piano di cui al comma 3 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il primo piano nazionale per l'alimentazione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. L'osservatorio, attraverso il Ministro delle politiche agricole e forestali, presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sulla alimentazione in Italia. Segnala, altresì, al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione, sul piano internazionale, del settore di sua competenza.
        6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dall'istituzione dell'osservatorio, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio stesso, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della disciplina stabilita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. L'osservatorio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
        7. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dall'osservatorio nel limite di quaranta unità. Alla determinazione della pianta organica si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'osservatorio.
        8. L'osservatorio, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a dieci unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
        9. In sede di prima attuazione della presente legge, l'osservatorio può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione effettuata sulla base delle funzioni e delle competenze ad esso attribuite dal presente articolo nonché previa verifica delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.


Art. 15.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ANA e dalle società e consorzi da essa comunque partecipati.


Art. 16.

(Personale).

        1. Il rapporto dei dipendenti dell'ANA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        2. L'ANA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito dell'organico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 7.
        3. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'ANA si applica il trattamento economico e giuridico dell'Istituto superiore di sanità vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 17.

(Disposizioni finanziarie).

        1. L'ANA provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni interessate, dall'Unione europea, da altri organismi internazionali operanti nel settore e con ogni altro provento connesso alla sua attività.
        2. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANA è assegnato un contributo dello Stato di euro 1.500.000 per l'anno 2002 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.



Frontespizio Relazione