XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2632
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge si applica ai tecnici, agli artisti,
agli interpreti e agli esecutori della musica da ballo,
intrattenimento e svago e di tutte quelle forme artistiche
riconducibili alla musica leggera, la cui prestazione è resa
con carattere saltuario, in tempi e luoghi diversi e nei
confronti di molteplici datori di lavoro.
2. Quando i tecnici, gli artisti, gli interpreti e gli
esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago non sono
assunti come dipendenti o quando non assumono loro stessi il
ruolo di imprenditori od organizzatori, in conformità alla
legislazione vigente in materia di legislazione di pubblico
spettacolo, di intrattenimento e di svago, devono essere
inquadrati, rispetto agli organizzatori di spettacoli,
concerti, balli e intrattenimenti, come lavoratori subordinati
atipici, nel rispetto delle caratteristiche di autonomia
proprie del lavoro artistico creativo e delle esigenze del
datore di lavoro e dello spettatore. Il medesimo criterio si
applica anche quando i lavoratori sono costituiti in società
semplici o di fatto o in forme associative prive di
personalità giuridica e altresì nei casi in cui i medesimi
lavoratori, con o senza spettatori o pubblico partecipante,
svolgono attività organizzate per fini di riproduzione o di
registrazione, con qualunque mezzo tecnico e su qualunque
supporto realizzate, o per fini di diffusione radiotelevisiva
e multimediale.
Art. 2.
(Modalità di attuazione).
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, apposito regolamento. Lo schema del
regolamento è predisposto da una commissione nominata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta
da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
d) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
e) un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello
nazionale, dei tecnici, degli artisti, degli interpreti e
degli esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago
di cui alla presente legge, delle agenzie teatrali e di
spettacolo e degli imprenditori del settore.
Art. 3.
(Albo dei professionisti dello spettacolo).
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito l'albo dei professionisti dello
spettacolo, al quale possono essere iscritti i tecnici, gli
artisti, gli interpreti e gli esecutori di musica da ballo,
intrattenimento e svago.
2. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1,
l'interessato deve presentare un attestato che dimostri le
attività esercitate e gli eventuali titoli posseduti.
3. Le modalità per la presentazione delle domande per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Corsi di formazione professionale).
1. I conservatori, i licei e gli istituti musicali nonché
gli enti di formazione professionale, nell'ambito della loro
autonomia, possono istituire corsi di specializzazione, di
aggiornamento, di riqualificazione e di formazione
professionale per la musica popolare contemporanea, con
particolare riferimento alla musica da ballo, intrattenimento
e svago.
2. La copertura finanziaria dei corsi di cui al comma 1 è
garantita per il 50 per cento dagli ordinari stanziamenti
previsti per la formazione professionale e per il restante 50
per cento dalle rette a carico dei partecipanti.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e per i beni e le attività culturali, emana
un apposito decreto ai fini dell'attivazione dei corsi di cui
al comma 1.
4. Gli enti pubblici e privati che organizzano corsi di
orientamento musicale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n.
800, e successive modificazioni, inseriscono nel programma
didattico adeguati elementi di informazione, di preparazione e
di studio riferiti alla musica popolare contemporanea, ai fini
della ripartizione dei finanziamenti previsti dall'articolo 2
della citata legge n. 800 del 1967.
Art. 5.
(Agenti di spettacolo).
1. I tecnici, gli artisti, gli interpreti e gli esecutori
della musica da ballo, intrattenimento e svago, in virtù delle
peculiarità e della speciale natura delle prestazioni
professionali, di cui all'articolo 1, agiscono in deroga alle
vigenti norme sul collocamento e possono avvalersi, per
l'organizzazione del proprio lavoro, sia a livello nazionale
che internazionale, degli agenti di spettacolo.
2. Limitatamente a quanto concerne le tipologie di lavoro
disciplinate dalla presente legge non si applicano gli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
Art. 6.
(Foglio d'ingaggio).
1. Ai fini della scrittura e della retribuzione dei
tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica da
ballo, intrattenimento e svago di cui all'articolo 1, deve
essere utilizzato un apposito modulo, sul quale devono essere
annotati i dati personali, denominato "foglio d'ingaggio",
avente le medesime caratteristiche del foglio paga e
contenente l'indicazione dell'ammontare della retribuzione per
la prestazione d'opera distinto dall'ammontare degli eventuali
rimborsi spese, delle ritenute previdenziali, assistenziali,
assicurative e fiscali nonché ogni altro dato ritenuto utile
al fine di garantire una agevole attuazione degli adempimenti
posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
2. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o
collettivo. Le caratteristiche e le modalità di impiego del
foglio d'ingaggio sono stabilite da un regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali.
3. Quando i tecnici, gli artisti, gli interpreti e gli
esecutori sono costituiti in forme associative con personalità
giuridica regolarmente registrate ed operanti, a norma di
legge, come imprese di pubblico spettacolo e perciò munite di
regolare certificato di agibilità dell'ENPALS, si rapportano
con i titolari imprenditori e organizzatori di locali di
pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, con regolari
contratti d'appalto.
Art. 7.
(Modalità retributive).
1. Ai fini della determinazione della retribuzione
imponibile dei tecnici, degli artisti, degli interpreti e
degli esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago di
cui all'articolo 1, sono esclusi gli ammortamenti dei costi di
acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti
musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed
elettroniche di supporto, nonché i rimborsi delle spese
riguardanti i relativi mezzi di trasporto, le spese
documentate di vitto, alloggio, abbigliamento ed estetica, le
spese sostenute in occasione delle prove, le quote di
provvigione versate alle agenzie di spettacolo e teatrali, le
quote di spesa per i manifesti pubblicitari e, comunque, ogni
altra spesa sostenuta per la realizzazione dello spettacolo
relativo alla prestazione d'opera del lavoratore, purché
documentata.
2. Il comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, è abrogato.
3. Nei casi di trasferta in cui, per cause di forza
maggiore, si renda impossibile la prestazione d'opera, la base
imponibile è limitata al 50 per cento dell'indennità di
trasferta. Anche in tali casi sono esclusi dalla base
imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento di cui al
comma 1.
Art. 8.
(Adeguamento della legislazione vigente).
1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli
appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità
e comunque inquadrati, sia come lavoratori autonomi, sia come
lavoratori dipendenti:";
b) al numero 2), le parole: "connesse all'attività
turistica" sono soppresse;
c) il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) organizzatori generali, direttori in genere,
direttori di sala, vice-direttori, aiutanti, ispettori,
addetti alle pubbliche relazioni, segretari di produzione
cinematografica, cassieri, segretari di edizione;".
2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'esibizione del certificato è inoltre determinante per
la concessione del permesso rilasciato dalla Società italiana
degli autori ed editori per spettacoli e trattenimenti. Il
certificato ha durata annuale e, se non sono riscontrate
irregolarità o inadempienze, si intende automaticamente
rinnovato di anno in anno. Nel caso in cui siano riscontrate
irregolarità o inadempienze, l'Ente ha la facoltà di revocarlo
in qualsiasi momento".
4. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, dopo la lettera c) e aggiunta la
seguente:
"c-bis) siano tecnici, artisti, interpreti o
esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che
prestino attività a carattere non continuativo".
5. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:
"c-bis) 120 contributi giornalieri per i
lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera
c-bis) del medesimo comma 1, con possibile suddivisione
tra giornate di spettacolo e giornate di prova, di cui almeno
sessanta devono essere giornate di spettacolo".
Art. 9.
(Adempimenti previdenziali).
1. Gli adempimenti di carattere previdenziale,
assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di
pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico
del lavoratore, verso il quale l'impresa può esercitare
rivalsa nel rispetto delle norme specifiche previste in
materia.
2. Quando i lavoratori organizzano autonomamente, per la
preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è
consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti
di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate
tuttavia dagli adempimenti contributivi previsti
esclusivamente ai fini previdenziali. In questo caso le
relative aliquote sono ridotte del 50 per cento. Ai fini del
calcolo numerico delle giornate di lavoro necessarie alla
maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova
sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno. Le
giornate di prova richieste espressamente e contrattualmente
dall'impresa e perciò eseguite sotto il suo controllo sul
luogo dello spettacolo, e conseguentemente retribuite, sono
considerate a tutti gli effetti giornate di lavoro a tempo
pieno.
Art. 10.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i criteri di determinazione della
retribuzione imponibile di cui all'articolo 7 della presente
legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra
le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere
previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Ai fini fiscali
non si applicano le disposizioni concernenti massimali e
minimali.
Art. 11.
(Compensi).
1. Qualora in un locale di pubblico spettacolo,
intrattenimento e svago, il disco, od apparecchio analogo, sia
utilizzato a scopo di lucro per sostituire interamente, in
occasione di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti, il
lavoro dei musicisti o delle orchestre nazionali dal vivo, la
misura del compenso di cui al primo comma del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20
settembre 1975, è incrementata del 25 per cento a titolo di
indennità. La misura del compenso è ridotta dell'80 per cento
qualora siano utilizzati, per tutto il tempo o in parte,
musicisti dal vivo appartenenti all'Unione europea, anche se
organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) i musicisti devono essere iscritti nell'albo di
cui all'articolo 3;
b) i musicisti non devono essere organizzati in
forme associative a carattere amatoriale ai sensi del decreto
del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153;
c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200
persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla
capienza, di un musicista ogni duecento persone;
d) nei locali con capienza ufficiale superiore a
1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei
musicisti.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 2, possono essere iscritti nell'albo di cui
all'articolo 3, in via provvisoria, i tecnici e gli artisti
interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e
svago in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo
Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il
superamento dell'esame di solfeggio;
b) attestazione dell'ENPALS che comprovi
un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno
tre anni;
c) attestazione della Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) concernente il superamento dell'esame
di iscrizione alla sezione musica come:
1) compositore;
2) melodista trascrittore;
3) melodista non trascrittore;
d) stampa e diffusione nazionale di almeno un
fonogramma musicale composito di lunga durata, comprovate
attraverso il possesso dei seguenti documenti:
1) contratto con una casa discografica;
2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma
stampato e corrispondente contratto o documento equivalente,
attestante la distribuzione nazionale.
2. Al fine di ottenere l'iscrizione all'elenco speciale
professionale ai sensi del comma 1, la documentazione atta a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve essere
presentata, in originale o in copia autentica, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali corredata da ogni altra
documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili
professionali.
3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere
sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini
dell'iscrizione definitiva.
Art. 13.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.