XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2630
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge 26 marzo
2001, n. 128, è inserito il seguente:
"3-bis. Le Forze di polizia, relativamente ai
reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e
portuali, possono accedere per fini investigativi ai sistemi
informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati,
detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti i passeggeri e la
movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica
ai dati riguardanti i passeggeri e le merci di tutti gli
aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e
di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che
partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati
per finalità diverse da quelle investigative né trasmessi ad
altre amministrazioni".