XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2630




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è inserito il seguente:

        "3-bis. Le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali, possono accedere per fini investigativi ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati, detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti i passeggeri e la movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti i passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle investigative né trasmessi ad altre amministrazioni".



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