XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2625




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Qualora dopo l'effettuazione delle operazioni previste dal presente articolo non si possa procedere alla proclamazione dei candidati di una o più liste per insufficienza sopravvenuta delle candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce i seggi residui, che restano comunque definitivamente assegnati alla lista, ai candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali, ancorché appartenenti ad un gruppo politico organizzato, collegati d'ufficio alla lista a seguito di dichiarazione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 e collocati in una graduatoria compilata secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali".



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