XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2625
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 84 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"2-bis. Qualora dopo l'effettuazione delle
operazioni previste dal presente articolo non si possa
procedere alla proclamazione dei candidati di una o più liste
per insufficienza sopravvenuta delle candidature in tutte le
circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce i
seggi residui, che restano comunque definitivamente assegnati
alla lista, ai candidati non proclamati eletti nei collegi
uninominali, ancorché appartenenti ad un gruppo politico
organizzato, collegati d'ufficio alla lista a seguito di
dichiarazione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 e
collocati in una graduatoria compilata secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali".