XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2619
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata o, per quelle
quotate nei mercati regolamentati, in forma di società per
azioni "speciale" denominata "banca popolare spa di diritto
speciale" soggetta alla disciplina della presente legge.
Art. 2.
1. Ferma restando la disciplina dell'articolo 31 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, per la
trasformazione in società per azioni ordinaria, le banche
popolari costituite in forma di società cooperativa per azioni
possono deliberare la loro trasformazione in banche popolari
spa di diritto speciale. In tale caso si applica l'articolo
31, commi 2 e 3, del citato testo unico.
Art. 3.
1. Nessun socio di una banca popolare costituita nelle
forme di cui all'articolo 1 può detenere, direttamente o
indirettamente, più del 4 per cento del capitale sociale,
salvo un limite più basso stabilito dallo statuto.
2. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio
non possono detenere azioni in misura eccedente il 6 per cento
del capitale sociale, salvi limiti inferiori previsti dalla
disciplina propria di ciascuno di essi o stabiliti dallo
statuto.
3. La banca, rilevato il superamento dei limiti di cui ai
commi 1 e 2, contesta al detentore la violazione del
divieto.
4. Le azioni eccedenti i limiti di cui ai commi 1 e 2, ad
eccezione di quelle derivanti da fusione od incorporazione,
devono essere alienate entro un anno dalla contestazione.
5. In ogni caso l'esercizio del diritto di voto relativo
alle azioni eccedenti i limiti di cui al presente articolo,
resta sospeso, fermo restando l'esercizio dei diritti
patrimoniali.
Art. 4.
1. Lo statuto può prevedere limiti al voto proporzionale,
stabiliti, anche in misura ponderata e secondo criteri di
regressività, in percentuale rispetto al possesso
azionario.
2. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se
non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto
costitutivo. Lo statuto determina il numero massimo di deleghe
che possono essere conferite ad un socio. In ogni caso non può
essere conferita ad un socio un numero di deleghe superiore a
dieci.
3. Ai fini previsti dal comma 2 non si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione III,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Art. 5.
1. Le azioni della società non possono essere cedute con
effetto verso la società medesima se la cessione non è
autorizzata dal consiglio di amministrazione.
2. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto
dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere motivate
con riferimento all'interesse della società, alle prescrizioni
statutarie e alle caratteristiche tipiche della banca popolare
di diritto speciale.
3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare
la decisione sull'autorizzazione di cui al comma 1 su
richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi
dello statuto e integrato da un rappresentante dell'aspirante
socio.
4. La richiesta di riesame deve essere presentata entro un
mese dalla comunicazione della deliberazione di rigetto; il
consiglio di amministrazione si pronuncia entro un mese dalla
ricezione della richiesta.
5. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia
rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti
aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
ferma restando l'applicazione della disciplina di cui
all'articolo 3.
Art. 6.
1. Alla delibera assembleare di trasformazione in banca
popolare spa di diritto speciale si applica il comma 2
dell'articolo 31 del citato testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385.
2. Le modifiche statutarie, successive alla trasformazione
in banca popolare spa di diritto speciale, riguardanti i
limiti al possesso azionario, il voto multiplo, le deleghe di
voto e il gradimento devono essere approvate con la
maggioranza assoluta del capitale sociale.
Art. 7.
1. Alle banche popolari spa di diritto speciale si applica
la disciplina prevista per le banche costituite in forma di
società per azioni in quanto compatibile con le disposizioni
della presente legge.