XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2619




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata o, per quelle quotate nei mercati regolamentati, in forma di società per azioni "speciale" denominata "banca popolare spa di diritto speciale" soggetta alla disciplina della presente legge.


Art. 2.

        1. Ferma restando la disciplina dell'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, per la trasformazione in società per azioni ordinaria, le banche popolari costituite in forma di società cooperativa per azioni possono deliberare la loro trasformazione in banche popolari spa di diritto speciale. In tale caso si applica l'articolo 31, commi 2 e 3, del citato testo unico.


Art. 3.

        1. Nessun socio di una banca popolare costituita nelle forme di cui all'articolo 1 può detenere, direttamente o indirettamente, più del 4 per cento del capitale sociale, salvo un limite più basso stabilito dallo statuto.
        2. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio non possono detenere azioni in misura eccedente il 6 per cento del capitale sociale, salvi limiti inferiori previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi o stabiliti dallo statuto.
        3. La banca, rilevato il superamento dei limiti di cui ai commi 1 e 2, contesta al detentore la violazione del divieto.
        4. Le azioni eccedenti i limiti di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle derivanti da fusione od incorporazione, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione.
        5. In ogni caso l'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni eccedenti i limiti di cui al presente articolo, resta sospeso, fermo restando l'esercizio dei diritti patrimoniali.


Art. 4.

        1. Lo statuto può prevedere limiti al voto proporzionale, stabiliti, anche in misura ponderata e secondo criteri di regressività, in percentuale rispetto al possesso azionario.
        2. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Lo statuto determina il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio. In ogni caso non può essere conferita ad un socio un numero di deleghe superiore a dieci.
        3. Ai fini previsti dal comma 2 non si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione III, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 5.

        1. Le azioni della società non possono essere cedute con effetto verso la società medesima se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
        2. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere motivate con riferimento all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e alle caratteristiche tipiche della banca popolare di diritto speciale.
        3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la decisione sull'autorizzazione di cui al comma 1 su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato da un rappresentante dell'aspirante socio.
        4. La richiesta di riesame deve essere presentata entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di rigetto; il consiglio di amministrazione si pronuncia entro un mese dalla ricezione della richiesta.
        5. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 3.


Art. 6.

        1. Alla delibera assembleare di trasformazione in banca popolare spa di diritto speciale si applica il comma 2 dell'articolo 31 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        2. Le modifiche statutarie, successive alla trasformazione in banca popolare spa di diritto speciale, riguardanti i limiti al possesso azionario, il voto multiplo, le deleghe di voto e il gradimento devono essere approvate con la maggioranza assoluta del capitale sociale.


Art. 7.

        1. Alle banche popolari spa di diritto speciale si applica la disciplina prevista per le banche costituite in forma di società per azioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.



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