XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2613
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Articolazione dei professionisti
e dei dirigenti).
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, il personale laureato appartenente alle
professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n.
251, ed alla professione di assistente sociale è articolato,
nell'ambito del comparto sanità, nelle seguenti categorie:
a) professionisti, alla quale accedono gli
operatori in possesso del diploma di laurea o del titolo
universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei
corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi
dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) dirigenti, alla quale accedono gli operatori in
possesso della laurea specialistica e che hanno esercitato
l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per
almeno cinque anni.
Art. 2.
(Ordini e albi professionali).
1. All'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. I collegi provinciali e la Federazione
nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli
assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia assumono,
rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di
Federazione nazionale degli infermieri. L'albo professionale
degli assistenti sanitari è tenuto dall'ordine di cui
all'articolo 4, comma 2-bis; è consentita agli
assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di
infermiere la contemporanea iscrizione all'albo professionale
degli infermieri e all'albo degli assistenti sanitari. I
collegi provinciali e la Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione
di ordini provinciali e di Federazione nazionale delle
ostetriche e possono, con votazione qualificata dei propri
organi dirigenti, deliberare l'unificazione all'ordine degli
infermieri, fermo restando l'albo professionale separato. In
tale caso l'ordine assume la denominazione di ordine degli
infermieri e delle ostetriche".
2. All'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono istituiti gli albi professionali
di ciascuna professione sanitaria dell'area della
riabilitazione, che sono tenuti da un unico ordine istituito
con il medesimo decreto".
3. All'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono istituiti gli albi professionali
di ciascuna professione dell'area tecnico-diagnostica e
dell'area tecnico-assistenziale, ove ancora non istituiti, che
sono tenuti da un unico ordine istituito con il medesimo
decreto. La Federazione nazionale dei collegi dei tecnici
sanitari di radiologia medica, con votazione qualificata dei
propri organi dirigenti, può deliberare l'unificazione
all'ordine istituito ai sensi del presente comma".
4. All'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono istituiti gli albi professionali
di ciascuna professione tecnica della prevenzione, ove ancora
non istituiti, che sono tenuti da un unico ordine istituito
con il medesimo decreto. Tale ordine è, altresì, competente
alla tenuta dell'albo professionale degli assistenti sanitari,
ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1".
Art. 3.
(Formazione e libera professione).
1. All'articolo 5 della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. I diplomi di cui all'articolo 4 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le
professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono
equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di
laurea ai fini dell'esercizio professionale e sono validi ai
fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai
master e agli altri corsi di formazione post base
attivati dalle università.
2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in
accordo con le scelte programmate delle regioni garantiscono,
in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per
infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere. D'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle
università italiane garantisce l'aumento dei corsi di
formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica,
ferma restando l'informazione agli studenti sulla
disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni.
Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano
agli studenti del terzo anno del corso di laurea per
infermiere il contratto di formazione lavoro di cui
all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del
comparto "Sanità", di cui al comunicato della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1999; le medesime aziende,
qualora sedi di corsi di formazione universitaria in
attuazione del citato articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sono
altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo
indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o
laureati presso gli stessi corsi.
2-quater. Al fine di garantire la copertura dei
posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale
l'individuazione di forme di incentivazione per la mobilità
del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi
sia carenza di tali figure professionali".
2. All'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Per l'esercizio delle professioni
disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le
prestazioni professionali erogate direttamente ed
autonomamente da ogni singola professione che per quelle
erogate in collaborazione con altre professioni.
2-ter. Con le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente
legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di
lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la
prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio".