XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2613




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Articolazione dei professionisti
e dei dirigenti).

        1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla professione di assistente sociale è articolato, nell'ambito del comparto sanità, nelle seguenti categorie:

                a) professionisti, alla quale accedono gli operatori in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

                b) dirigenti, alla quale accedono gli operatori in possesso della laurea specialistica e che hanno esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.


Art. 2.

(Ordini e albi professionali).

        1. All'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "3-bis. I collegi provinciali e la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di Federazione nazionale degli infermieri. L'albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall'ordine di cui all'articolo 4, comma 2-bis; è consentita agli assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di infermiere la contemporanea iscrizione all'albo professionale degli infermieri e all'albo degli assistenti sanitari. I collegi provinciali e la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di Federazione nazionale delle ostetriche e possono, con votazione qualificata dei propri organi dirigenti, deliberare l'unificazione all'ordine degli infermieri, fermo restando l'albo professionale separato. In tale caso l'ordine assume la denominazione di ordine degli infermieri e delle ostetriche".

        2. All'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell'area della riabilitazione, che sono tenuti da un unico ordine istituito con il medesimo decreto".

        3. All'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, ove ancora non istituiti, che sono tenuti da un unico ordine istituito con il medesimo decreto. La Federazione nazionale dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, con votazione qualificata dei propri organi dirigenti, può deliberare l'unificazione all'ordine istituito ai sensi del presente comma".
        4. All'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione tecnica della prevenzione, ove ancora non istituiti, che sono tenuti da un unico ordine istituito con il medesimo decreto. Tale ordine è, altresì, competente alla tenuta dell'albo professionale degli assistenti sanitari, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1".


Art. 3.

(Formazione e libera professione).

        1. All'articolo 5 della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            "2-bis. I diplomi di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell'esercizio professionale e sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post base attivati dalle università.
            2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in accordo con le scelte programmate delle regioni garantiscono, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle università italiane garantisce l'aumento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica, ferma restando l'informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano agli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere il contratto di formazione lavoro di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto "Sanità", di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1999; le medesime aziende, qualora sedi di corsi di formazione universitaria in attuazione del citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sono altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati presso gli stessi corsi.
            2-quater. Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali".

        2. All'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            "2-bis. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione che per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.
            2-ter. Con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio".



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