XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2606
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 19, è inserito il seguente:
"1-bis. La regione Friuli-Venezia Giulia può altresì
istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale
costituito da stanziamenti ordinari della regione nonché dalla
quota del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo
2001, n. 135, spettante alla regione medesima per la
concessione di finanziamenti a medio termine, della durata
massima di dieci anni, a favore delle imprese operanti nei
comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad
essi connessi, preferibilmente associate in consorzi. La
misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei
finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono
determinati nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario,
in conformità alle leggi statali vigenti in materia".