XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2606




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è inserito il seguente:

        "1-bis. La regione Friuli-Venezia Giulia può altresì istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale costituito da stanziamenti ordinari della regione nonché dalla quota del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, spettante alla regione medesima per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese operanti nei comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad essi connessi, preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario, in conformità alle leggi statali vigenti in materia".



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