XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2605




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40 per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applica, oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per cento del costo di spedizione.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 5.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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