XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2605
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano
carattere postulatorio e che non contengano inserzioni
pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area
superiore al 40 per cento di quella dell'intero stampato,
impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale,
si applica, oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per
cento del costo di spedizione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge valutato in 5.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito nell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.