XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2599
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata o, per quelle
quotate nei mercati regolamentati, in forma di società per
azioni di diritto speciale denominate "banche popolari spa di
diritto speciale" e sono soggette alla disciplina di cui alla
presente legge.
Art. 2.
1. Ferma restando la disciplina dell'articolo 31 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, per la
trasformazione in società per azioni ordinaria, le banche
popolari costituite in forma di società cooperativa possono
trasformarsi in banche popolari spa di diritto speciale.
2. Le banche popolari quotate nei mercati regolamentati
devono assumere la forma di società per azioni entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli istituti del voto capitario, del gradimento ed i
limiti alla detenzione del capitale sociale sono regolati
dalle disposizioni della presente legge. Gli amministratori
delle banche popolari devono provvedere a tutti gli
adempimenti prescritti dalla legge per le società per azioni
quotate al fine di rendere edotti i terzi, e di apportare le
modifiche agli atti della società necessaria per l'adeguamento
alla nuova normativa.
4. Alle assemblee convocate successivamente, ovvero che si
tengono successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono legittimati a partecipare, con diritto di
voto, tutti i soci detentori di azioni della banca popolare
quotata, a prescindere dall'ottenuto gradimento.
5. I soci sono chiamati a deliberare e ad esercitare il
proprio diritto di voto proporzionalmente al numero di azioni
da ciascuno detenute.
Art. 3.
1. Nessun soggetto può detenere, direttamente o
indirettamente, più del 5 per cento del capitale sociale,
salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto
sociale, ma comunque non inferiore al 2 per cento, anche
nell'ipotesi di cui al comma 2.
2. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio
non possono detenere azioni in misura eccedente il 10 per
cento, salvo i limiti inferiori previsti nella disciplina
propria di ciascuno di essi o di quelli stabiliti dallo
statuto.
3. In ogni caso, il diritto di voto per la parte eccedente
il limite di cui al comma 1 resta sospeso, fatti salvi i
diritti patrimoniali dei soci.
Art. 4.
1. Gli statuti devono prevedere limiti di voto
proporzionali rispetto al possesso azionario.
2. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se
non da altro socio e solo nei casi previsti dall'atto
costitutivo.
3. Gli statuti determinano il numero massimo di deleghe
che possono essere conferite ad un socio, che in ogni caso non
possono essere inferiori a 10 e superiori a 50.
Art. 5.
1. Le azioni possono essere liberamente cedute con effetto
verso la società.
2. Solo nel caso in cui il soggetto che si rende
acquirente di azioni in percentuale superiore al 2 per cento
del capitale sociale non sia dotato dei requisiti di
onorabilità, il consiglio di amministrazione può non
riconoscere lo status di socio e disporre il
congelamento dei diritti di voto, fatti salvi i diritti
patrimoniali.
3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare
la decisione di cui al comma 1 su richiesta del collegio dei
probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato da un
rappresentante dell'aspirante socio.
4. L'istanza di revisione deve essere presentata entro un
mese dalla data della comunicazione della deliberazione e il
collegio dei probiviri si deve pronunciare entro un mese dalla
data della richiesta.
Art. 6.
1. Alle banche popolari spa di diritto speciale si
applicano le disposizioni per le banche costituite in forma di
società per azioni in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge.