XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2598
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335, dopo
il comma 12 č inserito il seguente:
"12-bis. E' riconosciuta ai lavoratori italiani, che
cessano l'attivitā lavorativa e non hanno maturato sufficiente
contribuzione per avere diritto alla pensione, la facoltā di
richiedere al compimento dell'etā pensionabile la liquidazione
dei contributi che risultano versati in loro favore presso
forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento
annuo".