XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2598




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335, dopo il comma 12 č inserito il seguente:

        "12-bis. E' riconosciuta ai lavoratori italiani, che cessano l'attivitā lavorativa e non hanno maturato sufficiente contribuzione per avere diritto alla pensione, la facoltā di richiedere al compimento dell'etā pensionabile la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo".



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