XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2597




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 del testo unico).

        1. Al comma 1 dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di impedire ingressi con modalità non conformi a quelle stabilite dal presente testo unico, è fatto obbligo al Governo di promuovere le condizioni per le quali sia effettuato un costante e rigoroso controllo di tali valichi e dei confini nazionali in genere".


Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 del testo unico).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

        "1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che, essendovi entrati, siano incensurati ed abbiano ottenuto la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5-bis".

        2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

        "5-bis. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena della reclusione ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

        3. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 5 del testo unico, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis del presente articolo non si applica alle sanzioni sostitutive previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".


Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 5-bis
del testo unico).

        1. Dopo l'articolo 5 del testo unico, è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis. - (Emersione del lavoro irregolare da parte di stranieri e loro regolarizzazione). - 1. Gli stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data del 1^ gennaio 2002, di avere la disponibilità di un adeguato alloggio, di avere un rapporto di lavoro in corso e di non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna definitiva e di essere in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione d'identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere all'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            2. Chiunque, in un periodo precedente il 1^ gennaio 2002, e, in ogni caso, nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari può denunciare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione al competente ufficio territoriale del Governo della dichiarazione di emersione prevista dal presente articolo, completa di una dichiarazione di mantenimento del rapporto di lavoro nel rispetto della disciplina prevista nel relativo contratto.
            3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 contiene, a pena di inammissibilità:

                a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

                b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato;

                c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

                d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

            4. Entro i tre mesi successivi alla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di cui al comma 1, ed alla presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 2, l'ufficio territoriale del Governo competente verifica l'ammissibilità delle stesse ed il questore rilascia al prestatore di lavoro il permesso di soggiorno della durata non superiore a due anni, rinnovabile per un periodo non superiore al doppio, in tale ultimo caso anche qualora non sussista continuità di rapporto con il medesimo datore di lavoro.
            5. Ai lavoratori che presentano richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, ai sensi del comma 1, non si applicano le sanzioni previste per l'ingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato avvenuti antecedentemente al 1^ gennaio 2002.
            6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ai sensi del comma 2, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente al 1^ gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori non comunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata".


Art. 4.

(Modifiche all'articolo 9 del testo unico).

        1. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale. La carta di soggiorno non può essere rilasciata e, se lo è stata, viene revocata, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena della reclusione ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
        2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "3-bis. Contro il provvedimento di rifiuto della carta di soggiorno e contro quello di revoca della stessa è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale".


Art. 5.

(Modifica all'articolo 13 del testo unico).

        1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, alla lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis".

Art. 6.

(Modifica all'articolo 18 del testo unico).

        1. Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, dopo le parole: "per taluno dei delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, del presente testo unico e".



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