XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2597
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 del testo unico).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico", è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di
impedire ingressi con modalità non conformi a quelle stabilite
dal presente testo unico, è fatto obbligo al Governo di
promuovere le condizioni per le quali sia effettuato un
costante e rigoroso controllo di tali valichi e dei confini
nazionali in genere".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 del testo unico).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico è
inserito il seguente:
"1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1 possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che,
essendovi entrati, siano incensurati ed abbiano ottenuto la
regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5-bis".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del testo unico è
inserito il seguente:
"5-bis. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, se lo straniero viene condannato
con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non
applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione
condizionale della pena. La presente disposizione ha effetto
anche nel caso di applicazione della pena della reclusione ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale".
3. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 5 del testo
unico, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis
del presente articolo non si applica alle sanzioni sostitutive
previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni".
Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 5-bis
del testo unico).
1. Dopo l'articolo 5 del testo unico, è inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - (Emersione del lavoro irregolare da
parte di stranieri e loro regolarizzazione). - 1. Gli
stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di
soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia
scaduto, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data
del 1^ gennaio 2002, di avere la disponibilità di un adeguato
alloggio, di avere un rapporto di lavoro in corso e di non
essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o
di una sentenza di condanna definitiva e di essere in possesso
di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa
l'attestazione d'identità rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza,
possono richiedere all'ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2. Chiunque, in un periodo precedente il 1^ gennaio
2002, e, in ogni caso, nei tre mesi antecedenti tale data, ha
occupato alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari può
denunciare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, la sussistenza del rapporto di
lavoro mediante presentazione al competente ufficio
territoriale del Governo della dichiarazione di emersione
prevista dal presente articolo, completa di una dichiarazione
di mantenimento del rapporto di lavoro nel rispetto della
disciplina prevista nel relativo contratto.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2
contiene, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque,
la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della
nazionalità del lavoratore occupato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità
di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
4. Entro i tre mesi successivi alla presentazione
della richiesta di permesso di soggiorno di cui al comma 1, ed
alla presentazione della dichiarazione di emersione di cui al
comma 2, l'ufficio territoriale del Governo competente
verifica l'ammissibilità delle stesse ed il questore rilascia
al prestatore di lavoro il permesso di soggiorno della durata
non superiore a due anni, rinnovabile per un periodo non
superiore al doppio, in tale ultimo caso anche qualora non
sussista continuità di rapporto con il medesimo datore di
lavoro.
5. Ai lavoratori che presentano richiesta di
permesso di soggiorno per lavoro, ai sensi del comma 1, non si
applicano le sanzioni previste per l'ingresso ed il soggiorno
irregolare sul territorio dello Stato avvenuti
antecedentemente al 1^ gennaio 2002.
6. I datori di lavoro che presentano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ai sensi del
comma 2, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute antecedentemente al 1^ gennaio 2002, in relazione
all'occupazione dei lavoratori non comunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata".
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 del testo unico).
1. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito
dal seguente:
"3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che
nei confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380
nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381
del codice di procedura penale. La carta di soggiorno non può
essere rilasciata e, se lo è stata, viene revocata, se lo
straniero viene condannato con sentenza alla pena della
reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il
beneficio della sospensione condizionale della pena. La
presente disposizione ha effetto anche nel caso di
applicazione della pena della reclusione ai sensi degli
articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"3-bis. Contro il provvedimento di rifiuto della
carta di soggiorno e contro quello di revoca della stessa è
ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale".
Art. 5.
(Modifica all'articolo 13 del testo unico).
1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, alla
lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo
quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis".
Art. 6.
(Modifica all'articolo 18 del testo unico).
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, dopo le
parole: "per taluno dei delitti" sono inserite le seguenti:
"di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, del presente testo
unico e".