XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2594
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La mediazione familiare è un percorso per la
riorganizzazione delle relazioni familiari nell'ambito di un
procedimento di separazione personale, della cessazione degli
effetti civili del matrimonio o della successiva modifica
delle relazioni personali tra le parti.
2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su
invito del giudice, si adopera, nella garanzia del segreto
professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché
i genitori elaborino personalmente un programma di separazione
soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano
specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli
stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di
carattere patrimoniale.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 708 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 708-bis (Tentativo di mediazione familiare).
In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di
successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di
figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del
tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne
ravvisi la necessità, il giudice può invitare le parti ad
avvalersi dell'attività di un mediatore familiare presente nel
territorio di residenza di entrambe o di una sola delle
parti.
Al fine di cui al primo comma il giudice può disporre un
rinvio del giudizio di almeno tre mesi, rinnovabile una sola
volta allo scopo di consentire alle parti di giungere ad un
accordo, ai sensi del citato primo comma, in ordine alle
condizioni di separazione da sottoporre al tribunale
stesso".
Art. 3.
1. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
funzioni disciplinate dal sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328,
prevedono l'attivazione di servizi per la mediazione
familiare.
2. I comuni, nell'ambito dei programmi e delle iniziative
a favore dell'infanzia e dell'adolescenza previsti dalla legge
28 agosto 1997, n. 285, favoriscono il finanziamento dei
progetti in favore della mediazione familiare, avvalendosi a
tale fine della collaborazione con le organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di cui sia comprovata
l'esperienza nell'ambito della mediazione familiare.
Art. 4.
1. In ordine alle finalità previste dall'articolo 1 della
presente legge, nell'ambito delle figure professionali sociali
previste dall'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è definito
il profilo professionale della figura denominata "mediatore
familiare".
2. Con regolamento del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti la figura professionale di cui al comma
1, da formare con i corsi di specializzazione istituiti ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché i
criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la
durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di
specializzazione.
3. Per la istituzione dei corsi di cui al comma 2 del
presente articolo, le università, nel rispetto dell'autonomia
di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, possono avvalersi
della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e
delle associazione delle quali sia comprovata l'esperienza
nell'ambito della mediazione familiare.
Art. 5.
1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali e
avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni che operano nel settore, promuovono la
programmazione di corsi idonei alla formazione di personale in
grado di operare ed intervenire nel campo della mediazione
familiare.