XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2586




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a tributare il doveroso riconoscimento per le sofferenze ingiustamente subite dai militari italiani internati nei lager tedeschi durante le seconda guerra mondiale, ai quali non è stato riconosciuto dal Reich tedesco, all'epoca della loro prigionia, lo status di prigioniero di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, né, successivamente, dalla Repubblica federale tedesca il diritto ad alcun indennizzo.


Art. 2.

(Istituzione della Giornata
commemorativa).

        1. E' istituita la "Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi", che è celebrata il 20 settembre 2003, con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria, in Roma.


Art. 3.

(Onorificenza).

        1. La Repubblica insignisce i militari italiani deceduti nei campi di internamento tedeschi della medaglia alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica. L'onorificenza sarà consegnata ai familiari dei militari con cerimonia solenne in occasione della "Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi".
        2. L'onorificenza è altresì conferita ai reduci sopravvissuti dei militari italiani internati, previo riconoscimento del periodo di detenzione nei lager tedeschi mediante attestato rilasciato dai competenti distretti militari.


Art. 4.

(Indennizzo).

        1. Ai cittadini italiani, già militari internati ai sensi dell'articolo 1, viventi alla data del 15 febbraio 1999, è riconosciuto un indennizzo simbolico.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Attribuzione dell'onorificenza
e dell'indennizzo).

        1. Ai fini del riconoscimento dello status di internati militari italiani e della conseguente attribuzione dell'onorificenza e dell'indennizzo ad essi spettante sono considerate valide le domande presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) entro il 30 giugno 2003.
        2. Al fine di cui al comma 1, l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 le istanze di riconoscimento pervenute unitamente alla documentazione allegata.


Art. 6.

(Commissione).

        1. E' istituita una commissione per l'esame delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti organismi:

            a) Presidenza del Consiglio dei ministri;

            b) Ministero dell'interno;

            c) Ministero della difesa;

            d) OIM;

            e) Associazione nazionale reduci e prigionieri di guerra.

        2. La commissione stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione e l'accoglimento delle domande, trasmesse dall'OIM. Ai fini dell'esame, la commissione si avvale del personale, delle dotazioni e delle strutture messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        3. L'attività della commissione è stabilita da un apposito regolamento elaborato dalla medesima commissione ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



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