XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2586
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a
tributare il doveroso riconoscimento per le sofferenze
ingiustamente subite dai militari italiani internati nei
lager tedeschi durante le seconda guerra mondiale, ai
quali non è stato riconosciuto dal Reich tedesco,
all'epoca della loro prigionia, lo status di prigioniero
di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento
dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio
1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930,
n. 1615, né, successivamente, dalla Repubblica federale
tedesca il diritto ad alcun indennizzo.
Art. 2.
(Istituzione della Giornata
commemorativa).
1. E' istituita la "Giornata in memoria dei militari
italiani caduti nei campi di internamento tedeschi", che è
celebrata il 20 settembre 2003, con la deposizione di una
corona commemorativa presso l'Altare della Patria, in Roma.
Art. 3.
(Onorificenza).
1. La Repubblica insignisce i militari italiani deceduti
nei campi di internamento tedeschi della medaglia alla memoria
conferita dal Presidente della Repubblica. L'onorificenza sarà
consegnata ai familiari dei militari con cerimonia solenne in
occasione della "Giornata in memoria dei militari italiani
caduti nei campi di internamento tedeschi".
2. L'onorificenza è altresì conferita ai reduci
sopravvissuti dei militari italiani internati, previo
riconoscimento del periodo di detenzione nei lager
tedeschi mediante attestato rilasciato dai competenti
distretti militari.
Art. 4.
(Indennizzo).
1. Ai cittadini italiani, già militari internati ai sensi
dell'articolo 1, viventi alla data del 15 febbraio 1999, è
riconosciuto un indennizzo simbolico.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Attribuzione dell'onorificenza
e dell'indennizzo).
1. Ai fini del riconoscimento dello status di
internati militari italiani e della conseguente attribuzione
dell'onorificenza e dell'indennizzo ad essi spettante sono
considerate valide le domande presentate dagli interessati
alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
entro il 30 giugno 2003.
2. Al fine di cui al comma 1, l'OIM, tramite la sua
missione di Roma, trasmette alla commissione di cui
all'articolo 6 le istanze di riconoscimento pervenute
unitamente alla documentazione allegata.
Art. 6.
(Commissione).
1. E' istituita una commissione per l'esame delle domande
di cui all'articolo 5, comma 1, composta da un rappresentante
per ognuno dei seguenti organismi:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) Ministero dell'interno;
c) Ministero della difesa;
d) OIM;
e) Associazione nazionale reduci e prigionieri di
guerra.
2. La commissione stabilisce i criteri e le modalità per
la valutazione e l'accoglimento delle domande, trasmesse
dall'OIM. Ai fini dell'esame, la commissione si avvale del
personale, delle dotazioni e delle strutture messi a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'attività della commissione è stabilita da un apposito
regolamento elaborato dalla medesima commissione ed approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.