XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2582




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lista dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere composta per almeno i tre quarti da cittadini residenti nel comune.


Art. 2.

        1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 30, primo comma, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

                "c-bis) verifica che in ciascuna lista almeno i tre quarti dei candidati siano residenti nel comune;";

                b) all'articolo 33, primo comma, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

                "c-bis) verifica che in ciascuna lista almeno i tre quarti dei candidati siano residenti nel comune;".



Frontespizio Relazione