XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2582
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lista dei candidati alla carica di consigliere
comunale deve essere composta per almeno i tre quarti da
cittadini residenti nel comune.
Art. 2.
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30, primo comma, dopo la lettera
c) è inserita la seguente:
"c-bis) verifica che in ciascuna lista almeno i
tre quarti dei candidati siano residenti nel comune;";
b) all'articolo 33, primo comma, dopo la lettera
c) è inserita la seguente:
"c-bis) verifica che in ciascuna lista almeno i
tre quarti dei candidati siano residenti nel comune;".