XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2581




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della casa da gioco).

        1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.
        2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è stabilita in via sperimentale, in cinque anni allo scopo di osservare, verificare e analizzare le conseguenze socio-economiche conseguenti all'apertura della nuova casa da gioco e, conseguentemente, di valutare la possibilità di estendere l'autorizzazione all'apertura di altre case da gioco sul territorio della regione Veneto.


Art. 2.

(Esercizio della casa da gioco).

        1. L'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Vittorio Veneto che può provvedere direttamente, attraverso adeguate forme societarie, ovvero affidarlo in regime di concessione a terzi aventi una comprovata esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 4.
        2. Il comune di Vittorio Veneto adotta un regolamento recante, altresì, specifiche disposizioni in materia di trasparenza e di sicurezza, specie e tipologie di giochi ammessi, giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco, garanzie di tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica.

Art. 3.

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

        1. Il Ministro dell'interno, sentito il sindaco del comune di Vittorio Veneto, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco in caso di violazione delle disposizioni di legge o del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della moralità pubblica.


Art. 4.

(Rilascio della concessione).

        1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco possono essere affidati in concessione dal comune di Vittorio Veneto attraverso una gara pubblica riservata alle società iscritte al registro nazionale delle case da gioco, istituito presso il Ministero dell'interno, secondo il capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno sulla base della garanzie richieste, dei requisiti morali e professionali posseduti, dalle percentuali di utile lordo a favore del concessionario, degli strumenti di attuazione, di verifica e di controllo, nonché delle ipotesi di revoca della concessione. Il registro nazionale delle case da gioco è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La concessione è rilasciata dal comune di Vittorio Veneto al vincitore della gara previa stipula di una convenzione, previo parere della regione Veneto, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, su richiesta, alla scadenza.
        3. La convenzione di cui al comma 2 deve, altresì, prevedere le prescrizioni e le cautele necessarie per la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività ad essa collegate.

Art. 5.

(Ripartizione dei proventi).

        1. La ripartizione dei proventi netti della casa da gioco è stabilita nel modo seguente:

                a) il 40 per cento al comune di Vittorio Veneto con vincolo di utilizzo per il recupero, il restauro e la straordinaria manutenzione dei beni culturali di proprietà del comune stesso, ivi compresi musei, biblioteche, pinacoteche e altri beni nonché dei beni di preminente interesse storico, culturale e artistico;

                b) il 40 per cento alla provincia di Treviso con vincolo di utilizzo per la realizzazione di attività sociali, sportive e culturali, nonché di attività finalizzate al recupero dell'ambiente, al miglioramento delle infrastrutture, nonché alla promozione turistica dei comuni facenti parte della comunità montana;

                c) il 20 per cento alla regione Veneto per lo sviluppo della promozione turistica del comune di Vittorio Veneto e del territorio costituente la Marca trevigiana.


Art. 6.

(Controlli).

        1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, prevede, altresì, l'istituzione di un apposito servizio ispettivo al quale è affidato lo svolgimento dei controlli sulla casa da gioco, nell'ambito dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.


Art. 7.

(Disposizioni generali).


        1. Agli effetti giuridici e della sorveglianza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        2. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori di anni diciotto, ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione Veneto, ai cittadini residenti nel comune di Vittorio Veneto o nei comuni ubicati a meno di 20 chilometri dallo stesso.
        3. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.



Frontespizio Relazione