XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2581
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della casa da gioco).
1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di
contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire
all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle
di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata
l'apertura di una casa da gioco nel comune di Vittorio Veneto,
in provincia di Treviso.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è
stabilita in via sperimentale, in cinque anni allo scopo di
osservare, verificare e analizzare le conseguenze
socio-economiche conseguenti all'apertura della nuova casa da
gioco e, conseguentemente, di valutare la possibilità di
estendere l'autorizzazione all'apertura di altre case da gioco
sul territorio della regione Veneto.
Art. 2.
(Esercizio della casa da gioco).
1. L'esercizio della casa da gioco spetta al comune di
Vittorio Veneto che può provvedere direttamente, attraverso
adeguate forme societarie, ovvero affidarlo in regime di
concessione a terzi aventi una comprovata esperienza nel
settore, ai sensi dell'articolo 4.
2. Il comune di Vittorio Veneto adotta un regolamento
recante, altresì, specifiche disposizioni in materia di
trasparenza e di sicurezza, specie e tipologie di giochi
ammessi, giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco,
garanzie di tutela dell'ordine pubblico e della moralità
pubblica.
Art. 3.
(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il sindaco del comune
di Vittorio Veneto, può disporre la revoca dell'autorizzazione
o l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco in
caso di violazione delle disposizioni di legge o del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, nonché in caso di
turbamento dell'ordine pubblico o della moralità pubblica.
Art. 4.
(Rilascio della concessione).
1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco possono
essere affidati in concessione dal comune di Vittorio Veneto
attraverso una gara pubblica riservata alle società iscritte
al registro nazionale delle case da gioco, istituito presso il
Ministero dell'interno, secondo il capitolato generale
predisposto dal Ministro dell'interno sulla base della
garanzie richieste, dei requisiti morali e professionali
posseduti, dalle percentuali di utile lordo a favore del
concessionario, degli strumenti di attuazione, di verifica e
di controllo, nonché delle ipotesi di revoca della
concessione. Il registro nazionale delle case da gioco è
istituito, con decreto del Ministro dell'interno, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La concessione è rilasciata dal comune di Vittorio
Veneto al vincitore della gara previa stipula di una
convenzione, previo parere della regione Veneto, della durata
massima di cinque anni, rinnovabile, su richiesta, alla
scadenza.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve, altresì,
prevedere le prescrizioni e le cautele necessarie per la
regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività
ad essa collegate.
Art. 5.
(Ripartizione dei proventi).
1. La ripartizione dei proventi netti della casa da gioco
è stabilita nel modo seguente:
a) il 40 per cento al comune di Vittorio Veneto
con vincolo di utilizzo per il recupero, il restauro e la
straordinaria manutenzione dei beni culturali di proprietà del
comune stesso, ivi compresi musei, biblioteche, pinacoteche e
altri beni nonché dei beni di preminente interesse storico,
culturale e artistico;
b) il 40 per cento alla provincia di Treviso con
vincolo di utilizzo per la realizzazione di attività sociali,
sportive e culturali, nonché di attività finalizzate al
recupero dell'ambiente, al miglioramento delle infrastrutture,
nonché alla promozione turistica dei comuni facenti parte
della comunità montana;
c) il 20 per cento alla regione Veneto per lo
sviluppo della promozione turistica del comune di Vittorio
Veneto e del territorio costituente la Marca trevigiana.
Art. 6.
(Controlli).
1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, prevede,
altresì, l'istituzione di un apposito servizio ispettivo al
quale è affidato lo svolgimento dei controlli sulla casa da
gioco, nell'ambito dei criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno.
Art. 7.
(Disposizioni generali).
1. Agli effetti giuridici e della sorveglianza, i locali
della casa da gioco sono considerati pubblici.
2. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori
di anni diciotto, ai militari che espletano la loro attività
di servizio nell'ambito della regione Veneto, ai cittadini
residenti nel comune di Vittorio Veneto o nei comuni ubicati a
meno di 20 chilometri dallo stesso.
3. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si
applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.