XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2578
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Sala Consilina nell'ambito
della regione Campania.
2. La circoscrizione della provincia, con capoluogo Sala
Consilina, comprende i comuni di Alfano, Aquara, Atena Lucana,
Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitācolo, Caggiano,
Camerota, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pėttari,
Castelcivita, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola,
Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Ispani,
Laurino, Laurito, Monte San Giacomo, Montesano sulla
Marcellana, Morigerati, Oliveto Citra, Ottati, Padula,
Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione,
Ricigliano, Roccadāspide, Roccagloriosa, Rofrano, Rornagnano
al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San
Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tānagro,
San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio,
Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni,
Toggiano, Torraca, Torre Orsāia, Tortorella, Vibonati.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Campania provvede alla
ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di
conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla
istituzione della provincia di Sala Consilina.
Art. 2.
1. La provincia di Salerno, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda
provincia di Sala Consilina, da effettuare con apposite
deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio
sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, con il
compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione
della nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
Art. 3.
1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale di Sala Consilina hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato degli organi della provincia di Salerno.
2. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Sala Consilina, i provvedimenti
necessari per consentire il funzionamento della nuova
provincia sono adottati dal commissario di cui all'articolo 2,
comma 2.
Art. 4.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di
Salerno e di Sala Consilina, ai sensi dell'articolo 75 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per l'istituzione nella provincia di Sala Consilina
degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato entro
i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e
tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni
territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresė individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, č autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la dislocazione degli
uffici e dei servizi dell'amministrazione provinciale nel
capoluogo della nuova provincia.
5. Per l'attuazione del presente articolo č autorizzata la
spesa massima di 2.375.702 euro a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
Art. 6.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Salerno per il finanziamento del
bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Salerno,
in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente
per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due
popolazioni residenti interessate, come risultante dalla
ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale
di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione
alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni
successivi si provvede alla verifica di validitā del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
č ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolaritā
dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si
riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Salerno, dei fondi
di spettanza della provincia di Sala Consilina.
Art. 7.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 2 dell'articolo l sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di
Sala Consilina.
2. Le responsabilitā relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia di Sala Consilina a decorrere
dalla data del loro insediamento.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.