XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2575
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
E (Requisiti soggettivi di accesso).
1. E' prevista la corresponsione di un reddito sociale
minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) residenza in Italia da almeno due anni;
b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi
anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
c) reddito personale imponibile annuo percepito
non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 5;
d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito
imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei
composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti
da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo
familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila
euro.
2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle
direzioni provinciali del lavoro.
3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento
dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito
sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento
dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro.
L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Importo del reddito
sociale minimo).
1. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere
annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 1 è di 8 mila euro.
2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna
forma di tassazione.
Art. 3.
(Calcolo ai fini pensionistici
del reddito sociale minimo).
1. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va
calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità
indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Rivalutazione del reddito
sociale minimo).
1. L'importo del reddito sociale minimo indicato
all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base
degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Art. 5.
(Riduzione del reddito
sociale minimo).
1. L'importo indicato all'articolo 2, comma 1, è ridotto
della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative
dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del
reddito sociale minimo.
Capo II
SANZIONI
Art. 6.
(Sanzioni amministrative).
1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione
della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il
soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, è soggetto ad
una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del
procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e pari
all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto
percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con
riferimento agli importi minimi previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro della categoria.
Art. 7.
(Decadenza).
1. E', in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di
percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il
lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).
1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito
sociale minimo, anche nell'ipotesi di riduzione di cui
all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai
trasporti urbani ed al servizio sanitario, nonché l'esclusione
di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e
ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di
grado universitario.
2. E' previsto altresì per gli stessi soggetti il
dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di
gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con
riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa
attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti
erogatori del servizio, da determinare con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale
per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, stabilito con apposita legge regionale.
4. I benefìci previsti dal presente articolo si applicano
anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché
ai componenti di nuclei familiari compresi nei limiti di
reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. Per la copertura finanziaria relativa al primo anno di
attuazione della presente legge, si provvede mediante
istituzione di una imposta straordinaria, denominata "labor
tax", consistente in una addizionale una tantum del
2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.
2. Per la copertura finanziaria relativa agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal
secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si
provvede mediante:
a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli
interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per
cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici
ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella
dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi
percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati
posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta
del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore
complessivo di titoli posseduti non superiore a 129.114 euro,
e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore
dei titoli che eccede i 129.114 euro. In tali casi l'imposta è
applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a
conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;
b) la tassazione dell'incremento di valore di
titoli azionari, ovvero del guadagno in conto capitale, con
previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve
corrispondere ad un unico livello del 30 per cento;
c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei
redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione
delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le
ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico
livello corrispondente al 30 per cento;
d) la tassazione dei trasferimenti di capitale
all'estero riguardanti le transazioni internazionali di
capitale finanziario a carattere speculativo, con
l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con
riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a
sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per
operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, e con
previsione di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di
durata superiore a trenta giorni;
e) l'istituzione di una tassa sull'innovazione
tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente
in una addizionale del 3 per cento sull'imposta sul valore
aggiunto dei relativi beni, prodotti o servizi.