XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2570
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a realizzare il decentramento dei
servizi del Ministero della giustizia e la riorganizzazione
degli uffici giudiziari, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'attribuzione delle funzioni di
gestione del casellario giudiziale all'amministrazione
centrale del Ministero della giustizia;
b) prevedere l'emanazione di circolari contenenti
i criteri per la risoluzione di quesiti in materia di servizi
giudiziari;
c) determinare il contingente di personale
amministrativo da destinare ai singoli distretti, nel quadro
delle dotazioni organiche esistenti;
d) prevedere l'emanazione di bandi di concorso da
espletare a livello nazionale e distrettuale;
e) disciplinare le procedure relative ai
provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo i
concorsi distrettuali;
f) prevedere il trasferimento del personale
amministrativo tra i diversi distretti e i trasferimenti da e
per altre amministrazioni;
g) disciplinare i passaggi di profili
professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le
riammissioni;
h) dettare la disciplina in materia retributiva e
pensionistica, nel rispetto delle norme vigenti relative alla
determinazione dei trattamenti retributivi e previdenziali;
i) prevedere le norme disciplinari relative alle
sanzioni superiori al rimprovero verbale e alla censura;
l) prevedere l'istituzione dell'ufficio decentrato
dell'amministrazione giudiziaria (UDAG) su base mono o
pluridistrettuale, a cui sono attribuiti il personale e le
funzioni svolte dai centri interdistrettuali per i sistemi
informativi automatizzati (CISIA) e dalle corti di appello;
m) prevedere che l'UDAG dipenda dal capo del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero della giustizia e che sia diretto da
un dirigente amministrativo, ovvero da un soggetto estraneo
all'amministrazione nominato dal Ministro della giustizia con
contratto di lavoro di tipo privatistico;
n) prevedere che in materia di personale
amministrativo l'UDAG predispone un progetto biennale relativo
alle piante organiche in conformità alle direttive del
Ministro della giustizia e approvato dal capo del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia;
o) prevedere che la distribuzione tra gli uffici
del personale amministrativo assegnato al Ministero della
giustizia, d'intesa con gli uffici giudiziari, tenga conto
delle direttive del Ministro e degli obiettivi e del programma
di cui alla lettera aa);
p) prevedere che i trasferimenti, le applicazioni,
le supplenze e ogni altro provvedimento che trasferisca
personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari
di competenza, sia adottato in conformità delle direttive
emanate annualmente dal Ministro della giustizia;
q) conferire in materia di beni e attrezzature
all'UDAG, nell'ambito degli uffici giudiziari di competenza,
le seguenti attribuzioni:
1) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione
tra gli uffici;
2) distribuzione, tra gli uffici dei fondi assegnati o
accreditati dal Ministero della giustizia d'intesa con gli
uffici medesimi in conformità alle direttive del Ministro e
agli obiettivi e al programma di cui alla lettera
aa);
3) partecipazione alle commissioni di manutenzione e
approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni
per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati
ad uffici giudiziari;
r) conferire in materia di servizi di cancelleria
all'UDAG, nell'ambito degli uffici giudiziari di competenza,
le seguenti attribuzioni:
1) armonizzazione dei servizi giudiziari;
2) progettazione e promozione di interventi tesi al
miglioramento qualitativo dei servizi;
3) implementazione degli strumenti per la valutazione
del funzionamento degli uffici e dei servizi offerti;
s) prevedere che l'attribuzione a ciascun ufficio
giudiziario della competenza relativa agli atti di gestione
del personale, salvo quelli riservati al Ministero della
giustizia e all'UDAG, comporti l'obbligo di comunicare a tale
ufficio gli atti di maggiore rilievo concernenti la gestione
del personale;
t) attribuire i controlli contabili sulla gestione
dell'UDAG, ove previsti, ai Dipartimenti provinciali del
Ministero dell'economia e delle finanze;
u) prevedere l'istituzione di un controllo
sostitutivo da parte del Ministro della giustizia nei casi di
grave e persistente omissione degli organi decentrati o dei
singoli uffici, secondo le rispettive competenze,
specificandone condizioni e modalità;
v) prevedere che ai pubblici ministeri ed al
giudice dirigente spettano esclusivamente le funzioni
direttive relative al personale togato, come previste
dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
z) prevedere che al dirigente amministrativo
spettano le funzioni relative alla gestione amministrativa,
tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
aa) definire le modalità di formulazione e di
valutazione degli obiettivi e del programma delle attività
dell'ufficio che ogni due anni deve essere predisposto
congiuntamente dai pubblici ministeri, dal giudice dirigente e
dal dirigente amministrativo. Il programma e gli obiettivi
devono essere sottoposti ad una verifica annuale anche al fine
di eventuali modifiche;
bb) individuare le procedure idonee al superamento
di eventuali contrasti nella formulazione degli obiettivi e
del programma di cui alla lettera aa);
cc) definire le modalità attraverso le quali i
pubblici ministeri ed i giudici dirigenti dell'ufficio possono
intervenire nel processo di nomina del dirigente
amministrativo dell'ufficio nel caso in cui il posto sia
vacante;
dd) definire le modalità attraverso le quali il
dirigente amministrativo dell'ufficio può chiedere al Ministro
della giustizia di essere destinato ad altro incarico;
ee) definire le modalità attraverso le quali i
pubblici ministeri ed il giudice dirigente dell'ufficio
possono chiedere al Ministro della giustizia di destinare il
dirigente amministrativo ad altro incarico;
ff) disciplinare le ipotesi di responsabilità
gestionale del magistrato dirigente;
gg) prevedere che al dirigente dell'ufficio di
cancelleria o di segreteria spetti l'esercizio dei poteri di
cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei confronti del personale dipendente;
hh) istituire la figura dell'assistente
giuridico-legale del giudice e del pubblico ministero,
definendone le competenze, le modalità e i requisiti di
reclutamento e selezione, ed in particolare:
1) laurea in giurisprudenza;
2) età non superiore a 30 anni;
3) contratto di durata annuale rinnovabile una sola
volta;
4) incompatibilità con lo svolgimento di ogni altra
attività lavorativa;
5) utilizzabilità ai fini della pratica forense.