XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2570




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare il decentramento dei servizi del Ministero della giustizia e la riorganizzazione degli uffici giudiziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere l'attribuzione delle funzioni di gestione del casellario giudiziale all'amministrazione centrale del Ministero della giustizia;

            b) prevedere l'emanazione di circolari contenenti i criteri per la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            c) determinare il contingente di personale amministrativo da destinare ai singoli distretti, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            d) prevedere l'emanazione di bandi di concorso da espletare a livello nazionale e distrettuale;

            e) disciplinare le procedure relative ai provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo i concorsi distrettuali;

            f) prevedere il trasferimento del personale amministrativo tra i diversi distretti e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            g) disciplinare i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni;

            h) dettare la disciplina in materia retributiva e pensionistica, nel rispetto delle norme vigenti relative alla determinazione dei trattamenti retributivi e previdenziali;
            i) prevedere le norme disciplinari relative alle sanzioni superiori al rimprovero verbale e alla censura;

            l) prevedere l'istituzione dell'ufficio decentrato dell'amministrazione giudiziaria (UDAG) su base mono o pluridistrettuale, a cui sono attribuiti il personale e le funzioni svolte dai centri interdistrettuali per i sistemi informativi automatizzati (CISIA) e dalle corti di appello;

            m) prevedere che l'UDAG dipenda dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e che sia diretto da un dirigente amministrativo, ovvero da un soggetto estraneo all'amministrazione nominato dal Ministro della giustizia con contratto di lavoro di tipo privatistico;

            n) prevedere che in materia di personale amministrativo l'UDAG predispone un progetto biennale relativo alle piante organiche in conformità alle direttive del Ministro della giustizia e approvato dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia;

            o) prevedere che la distribuzione tra gli uffici del personale amministrativo assegnato al Ministero della giustizia, d'intesa con gli uffici giudiziari, tenga conto delle direttive del Ministro e degli obiettivi e del programma di cui alla lettera aa);

            p) prevedere che i trasferimenti, le applicazioni, le supplenze e ogni altro provvedimento che trasferisca personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari di competenza, sia adottato in conformità delle direttive emanate annualmente dal Ministro della giustizia;

            q) conferire in materia di beni e attrezzature all'UDAG, nell'ambito degli uffici giudiziari di competenza, le seguenti attribuzioni:

                1) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione tra gli uffici;

                2) distribuzione, tra gli uffici dei fondi assegnati o accreditati dal Ministero della giustizia d'intesa con gli uffici medesimi in conformità alle direttive del Ministro e agli obiettivi e al programma di cui alla lettera aa);

                3) partecipazione alle commissioni di manutenzione e approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari;

            r) conferire in materia di servizi di cancelleria all'UDAG, nell'ambito degli uffici giudiziari di competenza, le seguenti attribuzioni:

                1) armonizzazione dei servizi giudiziari;

                2) progettazione e promozione di interventi tesi al miglioramento qualitativo dei servizi;

                3) implementazione degli strumenti per la valutazione del funzionamento degli uffici e dei servizi offerti;

            s) prevedere che l'attribuzione a ciascun ufficio giudiziario della competenza relativa agli atti di gestione del personale, salvo quelli riservati al Ministero della giustizia e all'UDAG, comporti l'obbligo di comunicare a tale ufficio gli atti di maggiore rilievo concernenti la gestione del personale;

            t) attribuire i controlli contabili sulla gestione dell'UDAG, ove previsti, ai Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze;

            u) prevedere l'istituzione di un controllo sostitutivo da parte del Ministro della giustizia nei casi di grave e persistente omissione degli organi decentrati o dei singoli uffici, secondo le rispettive competenze, specificandone condizioni e modalità;

            v) prevedere che ai pubblici ministeri ed al giudice dirigente spettano esclusivamente le funzioni direttive relative al personale togato, come previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
            z) prevedere che al dirigente amministrativo spettano le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

            aa) definire le modalità di formulazione e di valutazione degli obiettivi e del programma delle attività dell'ufficio che ogni due anni deve essere predisposto congiuntamente dai pubblici ministeri, dal giudice dirigente e dal dirigente amministrativo. Il programma e gli obiettivi devono essere sottoposti ad una verifica annuale anche al fine di eventuali modifiche;

            bb) individuare le procedure idonee al superamento di eventuali contrasti nella formulazione degli obiettivi e del programma di cui alla lettera aa);

            cc) definire le modalità attraverso le quali i pubblici ministeri ed i giudici dirigenti dell'ufficio possono intervenire nel processo di nomina del dirigente amministrativo dell'ufficio nel caso in cui il posto sia vacante;

            dd) definire le modalità attraverso le quali il dirigente amministrativo dell'ufficio può chiedere al Ministro della giustizia di essere destinato ad altro incarico;

            ee) definire le modalità attraverso le quali i pubblici ministeri ed il giudice dirigente dell'ufficio possono chiedere al Ministro della giustizia di destinare il dirigente amministrativo ad altro incarico;

            ff) disciplinare le ipotesi di responsabilità gestionale del magistrato dirigente;

            gg) prevedere che al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria spetti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti del personale dipendente;

            hh) istituire la figura dell'assistente giuridico-legale del giudice e del pubblico ministero, definendone le competenze, le modalità e i requisiti di reclutamento e selezione, ed in particolare:

                1) laurea in giurisprudenza;

                2) età non superiore a 30 anni;

                3) contratto di durata annuale rinnovabile una sola volta;

                4) incompatibilità con lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa;

                5) utilizzabilità ai fini della pratica forense.



Frontespizio Relazione