XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2568
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 102. - La magistratura si distingue in magistratura
giudicante e magistratura requirente.
La funzione giurisdizionale è esercitata da giudici
ordinari e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
La legge assicura la parità dei diritti alle parti
processuali".
Art. 2.
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 104. - I giudici sono autonomi ed indipendenti da
ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è
presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di
diritto il primo presidente della Corte di cassazione ed il
Ministro della giustizia o un suo delegato.
Gli altri componenti sono eletti per un terzo da tutti i
giudici ordinari tra gli appartenenti alla varie categorie e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni d'esercizio; per un terzo sono nominati dal
Presidente della Repubblica tra professori ordinari di
università in materie giuridiche.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale".
2. Dopo l'articolo 104 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 104-bis.- Il Consiglio superiore della
magistratura requirente è presieduto da un presidente, eletto
dal Consiglio tra i componenti designati dal Parlamento.
Ne fanno parte di diritto il Ministro della giustizia o un
suo delegato ed il Procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per un terzo dai
magistrati requirenti tra gli appartenenti alle varie
categorie e seguendo criteri di rappresentanza territoriale e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con
almeno quindici anni di esercizio; per un terzo sono nominati
dal Presidente della Repubblica tra esperti del processo
penale, di criminologia e di tecniche di indagine".
Art. 3.
1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della
magistratura giudicante e al Consiglio superiore della
magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e
le promozioni rispettivamente dei giudici e dei magistrati
requirenti".
2. Dopo l'articolo 105 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 105-bis.- E' istituito presso il Consiglio
superiore della magistratura giudicante il Consiglio
disciplinare formato da sette membri sorteggiati tra i
magistrati in pensione, tra i professori ordinari in materie
giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di
servizio.
Il Consiglio disciplinare è presieduto da un presidente
scelto tra i componenti designati dal Parlamento.
Spettano al Consiglio disciplinare i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti e
requirenti".
Art. 4.
1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 106. - Le nomine dei magistrati giudicanti e
requirenti hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva di
pubblici ministeri e di giudici onorari per tutte le funzioni
attribuite a pubblici ministeri o giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori".
Art. 5.
1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura giudicante adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I giudici si distinguono tra loro soltanto per la
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario".
Art. 6.
1. L'articolo 109 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario".
Art. 7.
1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della
magistratura requirente, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Il Ministro della giustizia propone al Parlamento norme
atte a definire le priorità per l'esercizio dell'azione penale
e per l'uso dei mezzi di indagine".
Art. 8.
1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale secondo le norme di legge".