XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2564
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera
b) è inserita la seguente:
"b-bis) le spese sostenute per la sicurezza
personale e per la sicurezza di beni immobili";
b) all'articolo 13-bis, alla lettera f),
primo periodo, dopo le parole: "della vita quotidiana,"
sono inserite le seguenti : "i premi per le assicurazioni
contro i furti nelle case di abitazione, anche se non
principale,".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, con decreto da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua tutti i dispositivi di sicurezza accessibili sul
mercato, includendo sia dispositivi meccanici, sia dispositivi
elettrici ed elettronici, nonché l'utilizzo di animali
addestrati e guardie del corpo che rientrano fra le spese
deducibili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
Il decreto deve contenere altresì i requisiti che deve
possedere la documentazione delle spese per la sicurezza
effettuate.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1,
valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio.