XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2564




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            "b-bis) le spese sostenute per la sicurezza personale e per la sicurezza di beni immobili";

            b) all'articolo 13-bis, alla lettera f), primo periodo, dopo le parole: "della vita quotidiana," sono inserite le seguenti : "i premi per le assicurazioni contro i furti nelle case di abitazione, anche se non principale,".
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tutti i dispositivi di sicurezza accessibili sul mercato, includendo sia dispositivi meccanici, sia dispositivi elettrici ed elettronici, nonché l'utilizzo di animali addestrati e guardie del corpo che rientrano fra le spese deducibili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Il decreto deve contenere altresì i requisiti che deve possedere la documentazione delle spese per la sicurezza effettuate.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.



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