XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2563
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I contratti di arruolamento di tutto il personale
imbarcato su navi esercenti la pesca marittima e rientranti
nelle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente
la disciplina della pesca marittima, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono
esenti dalle imposte di bollo e di registro, anche se, per
disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e
redatti in forma pubblica.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 500.000 euro annui, si provvede utilizzando
le disponibilità del Fondo centrale per il credito
peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio
1982, n. 41.