XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2563




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I contratti di arruolamento di tutto il personale imbarcato su navi esercenti la pesca marittima e rientranti nelle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, anche se, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro annui, si provvede utilizzando le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.



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