XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2553




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ aprile 2002, il superamento dei limiti di reddito di cui all'articolo 14-septies, commi quarto e quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente le prestazioni economiche in favore dei mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti, e di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente le pensioni assistenziali in favore degli invalidi civili parziali, comporta la diminuzione dell'importo del trattamento in pagamento, in misura corrispondente alla quota di reddito influente che eccede i limiti citati, fino a concorrenza dell'importo del trattamento stesso.
        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensione sociale o assegno sociale sostitutivi, corrisposti a mutilati e invalidi civili e a sordomuti a partire dal sessantacinquesimo anno di etā.
        3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trattamenti con decorrenza originaria precedente il 1^ aprile 2002. Al fine di ottenere il recupero parziale dei trattamenti non goduti a decorrere dal 1^ aprile 2002, i titolari di trattamenti giā revocati per superamento dei limiti di reddito, permanendo le condizioni di invaliditā, dovranno produrre all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita istanza corredata della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2001.



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