XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2553
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ aprile 2002, il superamento dei
limiti di reddito di cui all'articolo 14-septies, commi
quarto e quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, concernente le prestazioni economiche in favore dei
mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti, e di cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, concernente le pensioni assistenziali in favore degli
invalidi civili parziali, comporta la diminuzione dell'importo
del trattamento in pagamento, in misura corrispondente alla
quota di reddito influente che eccede i limiti citati, fino a
concorrenza dell'importo del trattamento stesso.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai titolari di pensione sociale o assegno
sociale sostitutivi, corrisposti a mutilati e invalidi civili
e a sordomuti a partire dal sessantacinquesimo anno di etā.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
trattamenti con decorrenza originaria precedente il 1^ aprile
2002. Al fine di ottenere il recupero parziale dei trattamenti
non goduti a decorrere dal 1^ aprile 2002, i titolari di
trattamenti giā revocati per superamento dei limiti di
reddito, permanendo le condizioni di invaliditā, dovranno
produrre all'Istituto nazionale della previdenza sociale
apposita istanza corredata della dichiarazione dei redditi
percepiti nell'anno 2001.