XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2552
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Sono oggetto della presente legge le attività
professionali, intellettuali e non intellettuali, erogate
dalle persone come liberi professionisti o come dipendenti di
organizzazioni pubbliche e private.
2. E' istituito il certificato di qualità professionale,
che ha lo scopo di garantire al fruitore dei servizi la
continuità del miglioramento della prestazione, rendere il
sistema più competitivo, tutelare i professionisti e
facilitare la libera circolazione dei professionisti
nell'Unione europea.
3. La presente legge non si applica alle professioni di
cui all'articolo 2229 del codice civile.
Art. 2.
(Certificazione di qualità).
1. Il certificato di qualità professionale di seguito
denominato "certificato", attesta: il curriculum e la
vocazione del professionista; le competenze tecniche,
economiche e relazionali; l'abituale esercizio della
professione; le prestazioni erogate; la tenuta di un
comportamento conforme alle norme etiche e deontologiche; il
grado di soddisfazione dei clienti, utenti, committenti, e
consumatori; l'effettuazione di un costante aggiornamento al
fine del miglioramento della qualità delle prestazioni
erogate.
2. La certificazione di qualità è volontaria ed è
rilasciata a tutti i prestatori che ne facciano richiesta e
che dimostrino di essere in possesso dei requisiti stabiliti
dalla presente legge.
3. La certificazione di qualità ha durata triennale, è
soggetta a verifiche annuali, è rinnovabile e revocabile da
parte degli organismi preposti.
4. La certificazione di qualità è riconosciuta per livelli
di responsabilità e per gradi di competenza al fine di
garantire la libera e cosciente scelta da parte dei clienti,
utenti, committenti e consumatori in relazione alle loro
specifiche esigenze, aspettative e richieste.
5. E' istituito il Sistema nazionale per il miglioramento
della qualità professionale, composto dall'Ente nazionale
italiano di unificazione (UNI), dall'organismo nazionale di
accreditamento costituito ai sensi della lettera b) del
comma 2 dell'articolo 3, dagli organismi di certificazione
costituiti ai sensi della lettera a) del medesimo comma
2, dalle associazioni professionali, dalle associazioni delle
imprese di servizi professionali, dalle associazioni delle
imprese e dalle pubbliche amministrazioni operanti nel
settore, nonché dai fruitori dei servizi professionali
rappresentati in forma singola od associata.
6. E' altresì istituito il Sistema nazionale di
certificazione della qualità professionale che opera sotto
l'indirizzo e la vigilanza della Presidenza dei Consiglio dei
ministri, ed ha il compito di provvedere alla verifica ed ai
controlli ai fini del rilascio del certificato.
7. Le norme di corretto svolgimento della professione sono
emanate dall'UNI e sono soggette a revisione almeno ogni
cinque anni.
8. La certificazione di qualità è rilasciata da un
organismo di certificazione ai sensi della norma EN 45013 ed è
verificata da un organismo di accreditamento ai sensi della
norma EN 45010, al fine di consentire il mutuo riconoscimento
della professionalità a livello europeo ed internazionale.
9. Gli organismi di normazione, di accreditamento e di
certificazione non possono effettuare attività di consulenza,
formazione, ricerca ed assistenza per terzi né direttamente né
indirettamente attraverso organismi controllati o partecipati
o collegati.
Art. 3.
(Delega legislativa).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, uno o più
decreti legislativi, volti a disciplinare:
a) il riconoscimento del Sistema nazionale per il
miglioramento della qualità professionale;
b) le modalità per garantire il costante
aggiornamento del Sistema nazionale per il miglioramento della
qualità professionale, nonché la massima divulgazione delle
disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti a
seguito della loro attuazione a tutte le parti interessate;
c) gli ambiti e le forme di esercizio dei poteri
dello Stato in materia di verifica sull'operato del Sistema
nazionale per il miglioramento della qualità professionale, in
conformità ai princìpi di libera circolazione delle persone,
di federalismo, di sussidiarietà e di mutuo riconoscimento,
nonché in materia di armonizzazione della legislazione vigente
alle disposizioni della presente legge, di privatizzazione
degli organismi pubblici che certificano o verificano le
attività e le professioni non regolamentate, e di irrogazione
delle sanzioni in caso di irregolarità o di responsabilità
legali, con indicazione delle eventuali garanzie assicurative
da richiedere.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1,
il Governo si attiene alle disposizioni della presente legge
ed in particolare ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per gli organismi di certificazione:
1) sono organismi privati costituiti sotto forma di
associazioni senza fini di lucro o di società di capitali;
2) devono disporre di mezzi finanziari tali da offrire
adeguate garanzie di copertura dei danni derivanti a clienti,
utenti, committenti e consumatori dal rilascio di
certificazioni di qualità erronee;
3) devono operare rispettando i requisiti della norma
EN 45013 per il loro accreditamento, integrati con i requisiti
UNI EN ISO 9004:2000 per la gestione;
4) devono garantire indipendenza, trasparenza,
imparzialità, assenza di conflitti d'interesse, equilibrio
nelle decisioni, competenza, riservatezza, efficienza ed
efficacia, pari rappresentatività negli organi preposti alla
certificazione di qualità di tutte le parti interessate nonché
libero accesso alla certificazione senza discriminazioni ed
offrendo pari opportunità a tutti coloro che esercitano la
professione;
5) devono rilasciare la certificazione di qualità ai
prestatori di attività professionale che ne facciano richiesta
e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti definiti
dalle norme di cui al numero 1) della lettera c);
6) devono esercitare la funzione di controllo
sull'operato dei professionisti certificati ai fini della
verifica del rispetto e della congruità degli standard
professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività,
dei codici deontologici ed etici definiti dalle norme di cui
al numero 1) della lettera c), e del rapporto, tra
prezzo e prestazioni. Qualora gli organismi di certificazione
riscontrino inadempienze o irregolarità nell'esercizio delle
attività dei professionisti, devono provvedere con un richiamo
e, in caso di persistenza dei medesimi motivi, procedere alla
sospensione o al ritiro dei certificato di qualità, dandone
tempestiva ed adeguata informazione a tutte le parti
interessate;
b) per l'organismo nazionale di accreditamento:
1) deve essere un organismo nazionale privato
costituito sotto forma di associazione senza fini di lucro o
di società di capitali;
2) deve monitorare, misurare, analizzare e migliorare
l'efficacia degli organismi di certificazione;
3) deve pubblicare e dare massima informazione ai dati
dei professionisti certificati, nel rispetto della normativa
vigente sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza
delle informazioni;
4) deve disporre di un efficace sistema per la
gestione della propria organizzazione e di quella degli
organismi di certificazione, nonché per la risoluzione di
eventuali contrasti o difformità insorti nelle attività degli
organismi previsti dalla presente legge;
5) deve disporre di un efficace sistema per la
gestione dei reclami e deve fungere da difensore civico dei
clienti, utenti, committenti e consumatori nonché dei
professionisti;
6) deve essere costituito secondo i requisiti EN 45010
e gestito secondo i requisiti UNI EN ISO 9004:2000, ed essere
posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia;
c) per l'organismo di normazione:
1) deve definire le norme con i relativi codici
deontologici ed etici per il corretto svolgimento della
professione nelle diverse fasi del processo di erogazione
dell'attività professionale, nel rispetto dei requisiti
stabiliti a livello europeo ed internazionale;
2) deve definire le norme per la certificazione dei
livelli di professionalità, con i relativi gradi di
competenza;
3) deve definire i criteri, gli indicatori e gli
standard del servizio erogato dal professionista;
4) deve definire le norme per la formazione, la
qualificazione ed il costante aggiornamento dei
professionisti, in particolare stabilendo le competenze
tecniche, economiche e relazionali;
d) per le associazioni professionali e le
associazioni delle imprese di servizi professionali:
1) devono promuovere l'attuazione delle finalità della
presente legge presso i propri associati;
2) devono tutelare gli interessi dei propri associati
nel comitato di normazione, nel comitato di accreditamento e
nei comitati di certificazione;
3) possono effettuare i corsi di formazione
qualificati previsti dalle norme di certificazione;
4) devono contribuire a definire l'oggetto
dell'attività professionale e dei relativi profili
professionali per i diversi livelli di professionalità;
5) devono contribuire a definire gli indicatori e gli
standard qualitativi, con i relativi gradi di competenza
necessari;
6) devono contribuire a definire il codice
deontologico ed il codice etico relativi alle professioni;
e) per le associazioni delle imprese e le
pubbliche amministrazioni nonché i fruitori dei servizi:
1) devono tutelare gli interessi dei propri
rappresentati nel comitato di normazione, nel comitato di
accreditamento e nei comitati di certificazione;
2) devono impegnarsi a promuovere l'attuazione delle
finalità della presente legge, dandone la più ampia e
documentata informazione ai propri rappresentati;
3) devono misurare con continuità il grado di
soddisfazione dei propri rappresentati e trasmettere i
relativi dati agli organismi responsabili, indicando il
livello di significatività e di rappresentatività dei dati
stessi stabilito in base ai criteri, agli standard e gli
indicatori definiti ai sensi del numero 3 della lettera
c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi
del comma 1, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari che deve essere espresso entro un
mese della trasmissione.
Art. 4.
(Indirizzi e controlli).
1. Il Ministro delle attività produttive, annualmente, con
proprio decreto, definisce gli indirizzi per lo svolgimento
delle attività degli organismi del Sistema nazionale per il
miglioramento della qualità professionale previsti dalla
presente legge, avvalendosi delle consulenze delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale delle parti sociali interessate.
2. Il Ministro delle attività produttive esamina, altresì,
i risultati conseguiti dal Sistema nazionale per il
miglioramento della qualità professionale, dandone specifica
informativa alle Camere, e provvede alla definizione di
eventuali proposte finalizzate a garantire un più efficiente
livello di prestazioni.
3. Per la verifica delle attività dell'organismo di
normazione, il Ministro delle attività produttive può
avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale delle
ricerche.
4. Il Ministro della giustizia, attraverso personale
certificato ed avvalendosi altresì della consulenza del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la
conformità dell'operato dell'organismo di accreditamento alle
disposizioni della presente legge e alla norma EN 45010.
Art. 5.
(Normativa regionale
e delle province autonome).
1. Al fine di garantire un più efficiente livello di
prestazioni e di erogazioni dei servizi prestati dai
professionisti, le regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere con proprie norme, di legge o di
regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, che costituiscono princìpi fondamentali in
materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. In particolare, le norme di cui al presente comma
devono garantire la libera contrattazione tra le parti nonché
il divieto di ogni limitazione all'esercizio della professione
attuato ai sensi della presente legge.