XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2552




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Sono oggetto della presente legge le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, erogate dalle persone come liberi professionisti o come dipendenti di organizzazioni pubbliche e private.
        2. E' istituito il certificato di qualità professionale, che ha lo scopo di garantire al fruitore dei servizi la continuità del miglioramento della prestazione, rendere il sistema più competitivo, tutelare i professionisti e facilitare la libera circolazione dei professionisti nell'Unione europea.
        3. La presente legge non si applica alle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile.


Art. 2.

(Certificazione di qualità).

        1. Il certificato di qualità professionale di seguito denominato "certificato", attesta: il curriculum e la vocazione del professionista; le competenze tecniche, economiche e relazionali; l'abituale esercizio della professione; le prestazioni erogate; la tenuta di un comportamento conforme alle norme etiche e deontologiche; il grado di soddisfazione dei clienti, utenti, committenti, e consumatori; l'effettuazione di un costante aggiornamento al fine del miglioramento della qualità delle prestazioni erogate.
        2. La certificazione di qualità è volontaria ed è rilasciata a tutti i prestatori che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
        3. La certificazione di qualità ha durata triennale, è soggetta a verifiche annuali, è rinnovabile e revocabile da parte degli organismi preposti.
        4. La certificazione di qualità è riconosciuta per livelli di responsabilità e per gradi di competenza al fine di garantire la libera e cosciente scelta da parte dei clienti, utenti, committenti e consumatori in relazione alle loro specifiche esigenze, aspettative e richieste.
        5. E' istituito il Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale, composto dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), dall'organismo nazionale di accreditamento costituito ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, dagli organismi di certificazione costituiti ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2, dalle associazioni professionali, dalle associazioni delle imprese di servizi professionali, dalle associazioni delle imprese e dalle pubbliche amministrazioni operanti nel settore, nonché dai fruitori dei servizi professionali rappresentati in forma singola od associata.
        6. E' altresì istituito il Sistema nazionale di certificazione della qualità professionale che opera sotto l'indirizzo e la vigilanza della Presidenza dei Consiglio dei ministri, ed ha il compito di provvedere alla verifica ed ai controlli ai fini del rilascio del certificato.
        7. Le norme di corretto svolgimento della professione sono emanate dall'UNI e sono soggette a revisione almeno ogni cinque anni.
        8. La certificazione di qualità è rilasciata da un organismo di certificazione ai sensi della norma EN 45013 ed è verificata da un organismo di accreditamento ai sensi della norma EN 45010, al fine di consentire il mutuo riconoscimento della professionalità a livello europeo ed internazionale.
        9. Gli organismi di normazione, di accreditamento e di certificazione non possono effettuare attività di consulenza, formazione, ricerca ed assistenza per terzi né direttamente né indirettamente attraverso organismi controllati o partecipati o collegati.

Art. 3.

(Delega legislativa).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, uno o più decreti legislativi, volti a disciplinare:

            a) il riconoscimento del Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale;

            b) le modalità per garantire il costante aggiornamento del Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale, nonché la massima divulgazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti a seguito della loro attuazione a tutte le parti interessate;

            c) gli ambiti e le forme di esercizio dei poteri dello Stato in materia di verifica sull'operato del Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale, in conformità ai princìpi di libera circolazione delle persone, di federalismo, di sussidiarietà e di mutuo riconoscimento, nonché in materia di armonizzazione della legislazione vigente alle disposizioni della presente legge, di privatizzazione degli organismi pubblici che certificano o verificano le attività e le professioni non regolamentate, e di irrogazione delle sanzioni in caso di irregolarità o di responsabilità legali, con indicazione delle eventuali garanzie assicurative da richiedere.

        2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene alle disposizioni della presente legge ed in particolare ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) per gli organismi di certificazione:

                1) sono organismi privati costituiti sotto forma di associazioni senza fini di lucro o di società di capitali;

                2) devono disporre di mezzi finanziari tali da offrire adeguate garanzie di copertura dei danni derivanti a clienti, utenti, committenti e consumatori dal rilascio di certificazioni di qualità erronee;

                3) devono operare rispettando i requisiti della norma EN 45013 per il loro accreditamento, integrati con i requisiti UNI EN ISO 9004:2000 per la gestione;

                4) devono garantire indipendenza, trasparenza, imparzialità, assenza di conflitti d'interesse, equilibrio nelle decisioni, competenza, riservatezza, efficienza ed efficacia, pari rappresentatività negli organi preposti alla certificazione di qualità di tutte le parti interessate nonché libero accesso alla certificazione senza discriminazioni ed offrendo pari opportunità a tutti coloro che esercitano la professione;

                5) devono rilasciare la certificazione di qualità ai prestatori di attività professionale che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme di cui al numero 1) della lettera c);

                6) devono esercitare la funzione di controllo sull'operato dei professionisti certificati ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività, dei codici deontologici ed etici definiti dalle norme di cui al numero 1) della lettera c), e del rapporto, tra prezzo e prestazioni. Qualora gli organismi di certificazione riscontrino inadempienze o irregolarità nell'esercizio delle attività dei professionisti, devono provvedere con un richiamo e, in caso di persistenza dei medesimi motivi, procedere alla sospensione o al ritiro dei certificato di qualità, dandone tempestiva ed adeguata informazione a tutte le parti interessate;

            b) per l'organismo nazionale di accreditamento:

                1) deve essere un organismo nazionale privato costituito sotto forma di associazione senza fini di lucro o di società di capitali;

                2) deve monitorare, misurare, analizzare e migliorare l'efficacia degli organismi di certificazione;
                3) deve pubblicare e dare massima informazione ai dati dei professionisti certificati, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza delle informazioni;

                4) deve disporre di un efficace sistema per la gestione della propria organizzazione e di quella degli organismi di certificazione, nonché per la risoluzione di eventuali contrasti o difformità insorti nelle attività degli organismi previsti dalla presente legge;

                5) deve disporre di un efficace sistema per la gestione dei reclami e deve fungere da difensore civico dei clienti, utenti, committenti e consumatori nonché dei professionisti;

                6) deve essere costituito secondo i requisiti EN 45010 e gestito secondo i requisiti UNI EN ISO 9004:2000, ed essere posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia;

            c) per l'organismo di normazione:

                1) deve definire le norme con i relativi codici deontologici ed etici per il corretto svolgimento della professione nelle diverse fasi del processo di erogazione dell'attività professionale, nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello europeo ed internazionale;

                2) deve definire le norme per la certificazione dei livelli di professionalità, con i relativi gradi di competenza;

                3) deve definire i criteri, gli indicatori e gli standard del servizio erogato dal professionista;

                4) deve definire le norme per la formazione, la qualificazione ed il costante aggiornamento dei professionisti, in particolare stabilendo le competenze tecniche, economiche e relazionali;

            d) per le associazioni professionali e le associazioni delle imprese di servizi professionali:

                1) devono promuovere l'attuazione delle finalità della presente legge presso i propri associati;
                2) devono tutelare gli interessi dei propri associati nel comitato di normazione, nel comitato di accreditamento e nei comitati di certificazione;

                3) possono effettuare i corsi di formazione qualificati previsti dalle norme di certificazione;

                4) devono contribuire a definire l'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali per i diversi livelli di professionalità;

                5) devono contribuire a definire gli indicatori e gli standard qualitativi, con i relativi gradi di competenza necessari;

                6) devono contribuire a definire il codice deontologico ed il codice etico relativi alle professioni;

            e) per le associazioni delle imprese e le pubbliche amministrazioni nonché i fruitori dei servizi:

                1) devono tutelare gli interessi dei propri rappresentati nel comitato di normazione, nel comitato di accreditamento e nei comitati di certificazione;

                2) devono impegnarsi a promuovere l'attuazione delle finalità della presente legge, dandone la più ampia e documentata informazione ai propri rappresentati;

                3) devono misurare con continuità il grado di soddisfazione dei propri rappresentati e trasmettere i relativi dati agli organismi responsabili, indicando il livello di significatività e di rappresentatività dei dati stessi stabilito in base ai criteri, agli standard e gli indicatori definiti ai sensi del numero 3 della lettera c).

        3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che deve essere espresso entro un mese della trasmissione.

Art. 4.

(Indirizzi e controlli).

        1. Il Ministro delle attività produttive, annualmente, con proprio decreto, definisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività degli organismi del Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale previsti dalla presente legge, avvalendosi delle consulenze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti sociali interessate.
        2. Il Ministro delle attività produttive esamina, altresì, i risultati conseguiti dal Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale, dandone specifica informativa alle Camere, e provvede alla definizione di eventuali proposte finalizzate a garantire un più efficiente livello di prestazioni.
        3. Per la verifica delle attività dell'organismo di normazione, il Ministro delle attività produttive può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
        4. Il Ministro della giustizia, attraverso personale certificato ed avvalendosi altresì della consulenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la conformità dell'operato dell'organismo di accreditamento alle disposizioni della presente legge e alla norma EN 45010.


Art. 5.

(Normativa regionale
e delle province autonome).

        1. Al fine di garantire un più efficiente livello di prestazioni e di erogazioni dei servizi prestati dai professionisti, le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere con proprie norme, di legge o di regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, che costituiscono princìpi fondamentali in materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. In particolare, le norme di cui al presente comma devono garantire la libera contrattazione tra le parti nonché il divieto di ogni limitazione all'esercizio della professione attuato ai sensi della presente legge.



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