XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2542
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietato utilizzare il consumatore nella mediazione
delle vendite a catena o a struttura piramidale. E' altresì
vietato qualsiasi tipo di vendita che consista nell'offrire ai
consumatori prodotti o servizi a prezzo ridotto, scontato o
gratuito condizionando le vendite al conseguimento, diretto od
indiretto, da parte del consumatore cui si dirige l'offerta,
di altri clienti o di un volume di vendita determinato.
2. Per la violazione di quanto disposto al comma 1 la
sanzione è a carico della ditta o della società proponente ed
è stabilita nella misura prevista per le vendite prive di
autorizzazioni dalla legislazione vigente.