XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2542




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietato utilizzare il consumatore nella mediazione delle vendite a catena o a struttura piramidale. E' altresì vietato qualsiasi tipo di vendita che consista nell'offrire ai consumatori prodotti o servizi a prezzo ridotto, scontato o gratuito condizionando le vendite al conseguimento, diretto od indiretto, da parte del consumatore cui si dirige l'offerta, di altri clienti o di un volume di vendita determinato.
        2. Per la violazione di quanto disposto al comma 1 la sanzione è a carico della ditta o della società proponente ed è stabilita nella misura prevista per le vendite prive di autorizzazioni dalla legislazione vigente.



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