XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2541




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha lo scopo di tutelare, mediante interventi di tipo economico e materiale nonché garantendo un adeguato supporto morale, soggetti deboli vittime di reati di microcriminalità, quali furti, rapine e scippi.
        2. Per soggetti deboli si intendono gli anziani, i soggetti portatori di handicap e le persone indigenti che vivono da sole o che necessitano di interventi di aiuto e sostegno nelle situazioni di emergenza. Con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce i requisiti di appartenenza alla categoria.
        3. Finalità della presente legge è altresì promuovere il coordinamento degli interventi di cui al comma 1, attuato sulla base dei criteri della tempestività e rapidità delle procedure di soccorso e di aiuto economico.


Art. 2.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti stabiliscono, con circolare, l'elenco dei numeri telefonici di emergenza collegati con le questure, i commissariati ed il comando dei vigili urbani per le finalità della presente legge.
        2. A seguito della richiesta di aiuto inoltrata tramite il servizio telefonico di cui al comma 1, un appartenente alle Forze dell'ordine si reca al domicilio del soggetto passivo del reato al fine di stendere la relativa denuncia e prestare i primi soccorsi ai sensi del comma 4.
        3. Il prefetto stabilisce, con propria ordinanza, se il membro delle Forze dell'ordine di cui al comma 2 debba appartenere al Corpo dei vigili urbani, all'Arma dei carabinieri ovvero alla Polizia di Stato.
        4. Per primi soccorsi si intendono gli interventi necessari a consentire l'ingresso nell'abitazione in caso di scasso della porta o di forzatura della serratura, nonché le eventuali riparazioni il cui onere è posto a carico dell'amministrazione comunale.


Art. 3.

        1. Nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia stato derubato delle somme relative alla pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità, e dimostri di non possedere altre fonti di reddito idonee al suo mantenimento, l'amministrazione comunale è tenuta al versamento di una somma in misura non superiore al 50 per cento della pensione stessa ed in ogni caso non superiore a 516,46 euro.


Art. 4.

        1. L'appartenente alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui accerti che siano stati sottratti documenti personali, chiavi o libretti di pensione, trasmette copia della denuncia al comune e all'ufficio competente per i servizi sociali, al fine di provvedere alla duplicazione dei documenti od oggetti ed alla loro riconsegna a cura ed a spese dell'amministrazione comunale.


Art. 5.

        1. In caso di scippo avvenuto nella pubblica via, l'appartenente alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 2, comma 2, è tenuto ad accompagnare personalmente il soggetto passivo del reato nel più vicino posto di soccorso medico pubblico e, nei casi più gravi in cui sia stato già effettuato ricovero presso le strutture sanitarie pubbliche o private, è tenuto a recarsi presso le stesse al fine di adempiere ai compiti previsti dalla presente legge.


Art. 6.

        1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico di un apposito fondo per i soggetti deboli vittime della microcriminalità da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.



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