XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2541
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di tutelare, mediante
interventi di tipo economico e materiale nonché garantendo un
adeguato supporto morale, soggetti deboli vittime di reati di
microcriminalità, quali furti, rapine e scippi.
2. Per soggetti deboli si intendono gli anziani, i
soggetti portatori di handicap e le persone indigenti
che vivono da sole o che necessitano di interventi di aiuto e
sostegno nelle situazioni di emergenza. Con proprio decreto,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce i
requisiti di appartenenza alla categoria.
3. Finalità della presente legge è altresì promuovere il
coordinamento degli interventi di cui al comma 1, attuato
sulla base dei criteri della tempestività e rapidità delle
procedure di soccorso e di aiuto economico.
Art. 2.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i prefetti stabiliscono, con circolare,
l'elenco dei numeri telefonici di emergenza collegati con le
questure, i commissariati ed il comando dei vigili urbani per
le finalità della presente legge.
2. A seguito della richiesta di aiuto inoltrata tramite il
servizio telefonico di cui al comma 1, un appartenente alle
Forze dell'ordine si reca al domicilio del soggetto passivo
del reato al fine di stendere la relativa denuncia e prestare
i primi soccorsi ai sensi del comma 4.
3. Il prefetto stabilisce, con propria ordinanza, se il
membro delle Forze dell'ordine di cui al comma 2 debba
appartenere al Corpo dei vigili urbani, all'Arma dei
carabinieri ovvero alla Polizia di Stato.
4. Per primi soccorsi si intendono gli interventi
necessari a consentire l'ingresso nell'abitazione in caso di
scasso della porta o di forzatura della serratura, nonché le
eventuali riparazioni il cui onere è posto a carico
dell'amministrazione comunale.
Art. 3.
1. Nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia stato
derubato delle somme relative alla pensione di vecchiaia, di
anzianità o di invalidità, e dimostri di non possedere altre
fonti di reddito idonee al suo mantenimento, l'amministrazione
comunale è tenuta al versamento di una somma in misura non
superiore al 50 per cento della pensione stessa ed in ogni
caso non superiore a 516,46 euro.
Art. 4.
1. L'appartenente alle Forze dell'ordine di cui
all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui accerti che siano
stati sottratti documenti personali, chiavi o libretti di
pensione, trasmette copia della denuncia al comune e
all'ufficio competente per i servizi sociali, al fine di
provvedere alla duplicazione dei documenti od oggetti ed alla
loro riconsegna a cura ed a spese dell'amministrazione
comunale.
Art. 5.
1. In caso di scippo avvenuto nella pubblica via,
l'appartenente alle Forze dell'ordine di cui all'articolo 2,
comma 2, è tenuto ad accompagnare personalmente il soggetto
passivo del reato nel più vicino posto di soccorso medico
pubblico e, nei casi più gravi in cui sia stato già effettuato
ricovero presso le strutture sanitarie pubbliche o private, è
tenuto a recarsi presso le stesse al fine di adempiere ai
compiti previsti dalla presente legge.
Art. 6.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge sono posti a carico di un apposito fondo per i
soggetti deboli vittime della microcriminalità da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno.