XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2536




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 698 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "2. Non può essere concessa l'estradizione se per il fatto per il quale è domandata è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 7 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 7-bis.- (Reati punibili all'estero con la pena di morte). E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero la cui estradizione non è consentita perché il fatto per il quale l'estradizione è stata richiesta è punito con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente".



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