XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2536
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 698 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Non può essere concessa l'estradizione se per il
fatto per il quale è domandata è prevista la pena di morte
dalla legge dello Stato estero".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 7 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 7-bis.- (Reati punibili all'estero con la
pena di morte). E' punito secondo la legge italiana il
cittadino o lo straniero la cui estradizione non è consentita
perché il fatto per il quale l'estradizione è stata richiesta
è punito con la pena di morte dalla legge dello Stato
richiedente".