XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2535
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comune di Venezia, nel rispetto dei vincoli
storico-artistici ed ambientali vigenti, bandisce una gara ad
evidenza pubblica per la gestione e la realizzazione di opere
nel complesso denominato Idroscalo G. Miraglia e Forte di S.
Andrea Vignole.
2. Alla gara di cui al comma 1 possono partecipare
soggetti pubblici e privati. Il bando di gara dovrà
prevedere:
a) il piano di recupero dell'area, che dovrà
prevedere la realizzazione di opere da destinare alle attività
della nautica da diporto, agli impianti connessi, alla
manutenzione e alla riparazione di imbarcazioni, alle attività
fieristiche, ricettive, alla ristorazione, alla realizzazione
e alla manutenzione di aree da destinare al verde. Andranno
inoltre garantiti dal soggetto aggiudicatario spazi da
destinare a finalità pubbliche, culturali e sociali;
b) il piano economico-finanziario per la gestione,
corredato dalle garanzie finanziarie;
c) un piano di trasporti di cose e persone,
improntato al risparmio energetico e al basso impatto
ambientale.
3. Nel bando di gara sarà indicato, da parte dello Stato,
il canone concessorio che andrà a beneficio dell'agenzia del
demanio competente.
4. Entro tre mesi dalla conclusione della gara il comune
di Venezia individua il soggetto aggiudicatario.
Art. 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo Stato, d'intesa con il comune di Venezia,
individua un'area, anche nel territorio dello stesso comune,
dove localizzare le attività del battaglione Serenissima
dell'esercito italiano.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla comunicazione del comune di
Venezia dell'avvenuta aggiudicazione della gara, lo Stato
affida in regime di concessione al soggetto aggiudicatario,
per trenta anni, il compendio denominato Idroscalo G. Miraglia
e Forte di S. Andrea Vignole.
Art. 4.
1. Nel decreto di cui all'articolo 3 di affidamento in
concessione sono dichiarate la compatibilità ambientale del
progetto da realizzare e la pubblica utilità dell'opera; lo
stesso decreto sostituisce ogni permesso, autorizzazione o
approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione
di tutte le opere e attività previste nel progetto
approvato.