XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2535




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Venezia, nel rispetto dei vincoli storico-artistici ed ambientali vigenti, bandisce una gara ad evidenza pubblica per la gestione e la realizzazione di opere nel complesso denominato Idroscalo G. Miraglia e Forte di S. Andrea Vignole.
        2. Alla gara di cui al comma 1 possono partecipare soggetti pubblici e privati. Il bando di gara dovrà prevedere:

                a) il piano di recupero dell'area, che dovrà prevedere la realizzazione di opere da destinare alle attività della nautica da diporto, agli impianti connessi, alla manutenzione e alla riparazione di imbarcazioni, alle attività fieristiche, ricettive, alla ristorazione, alla realizzazione e alla manutenzione di aree da destinare al verde. Andranno inoltre garantiti dal soggetto aggiudicatario spazi da destinare a finalità pubbliche, culturali e sociali;

                b) il piano economico-finanziario per la gestione, corredato dalle garanzie finanziarie;

                c) un piano di trasporti di cose e persone, improntato al risparmio energetico e al basso impatto ambientale.

        3. Nel bando di gara sarà indicato, da parte dello Stato, il canone concessorio che andrà a beneficio dell'agenzia del demanio competente.
        4. Entro tre mesi dalla conclusione della gara il comune di Venezia individua il soggetto aggiudicatario.


Art. 2.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, d'intesa con il comune di Venezia, individua un'area, anche nel territorio dello stesso comune, dove localizzare le attività del battaglione Serenissima dell'esercito italiano.


Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla comunicazione del comune di Venezia dell'avvenuta aggiudicazione della gara, lo Stato affida in regime di concessione al soggetto aggiudicatario, per trenta anni, il compendio denominato Idroscalo G. Miraglia e Forte di S. Andrea Vignole.


Art. 4.

        1. Nel decreto di cui all'articolo 3 di affidamento in concessione sono dichiarate la compatibilità ambientale del progetto da realizzare e la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.



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