XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2534
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In ottemperanza al decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio
1995, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i Ministeri delle attivitā
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, del
lavoro e delle politiche sociali, la regione Sicilia, la
provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'Ente
nazionale idrocarburi, stipulano un accordo di programma
avente per oggetto il risanamento degli impianti petrolchimici
di Gela.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 deve essere
preceduto da una istruttoria nella quale č garantita la
partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle
associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali
e dei cittadini.
3. Gli obiettivi dell'accordo di programma sono i
seguenti:
a) il risanamento ambientale dell'intera area;
b) il risanamento delle attivitā produttive
attraverso innovazioni di processo e di prodotto che
consentano la rimozione dei fattori inquinanti;
c) il mantenimento, quale obiettivo minimo, dei
livelli occupazionali esistenti alla data del 1^ marzo
2002;
d) l'individuazione di nuove attivitā produttive
ambientalmente compatibili;
e) la garanzia del mantenimento pieno del reddito
dei lavoratori giā occupati negli impianti petrolchimici
durante le fasi di realizzazione degli obiettivi di cui al
presente comma;
f) l'avvio di una indagine epidemiologica e
l'istituzione di un registro dei tumori per il comune di
Gela.
4. Lo Stato partecipa alla definizione dell'accordo di
programma attraverso gli stanziamenti giā previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, e con
eventuali altri stanziamenti in una percentuale
complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da
parte di soggetti privati.