XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2534




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri delle attivitā produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'Ente nazionale idrocarburi, stipulano un accordo di programma avente per oggetto il risanamento degli impianti petrolchimici di Gela.
        2. L'accordo di programma di cui al comma 1 deve essere preceduto da una istruttoria nella quale č garantita la partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.
        3. Gli obiettivi dell'accordo di programma sono i seguenti:

                a) il risanamento ambientale dell'intera area;

                b) il risanamento delle attivitā produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto che consentano la rimozione dei fattori inquinanti;

                c) il mantenimento, quale obiettivo minimo, dei livelli occupazionali esistenti alla data del 1^ marzo 2002;

                d) l'individuazione di nuove attivitā produttive ambientalmente compatibili;

                e) la garanzia del mantenimento pieno del reddito dei lavoratori giā occupati negli impianti petrolchimici durante le fasi di realizzazione degli obiettivi di cui al presente comma;
                f) l'avvio di una indagine epidemiologica e l'istituzione di un registro dei tumori per il comune di Gela.

        4. Lo Stato partecipa alla definizione dell'accordo di programma attraverso gli stanziamenti giā previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, e con eventuali altri stanziamenti in una percentuale complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da parte di soggetti privati.



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